mercoledì 12 settembre 2007

Responsabilità professionale, decorrenza della prescrizione decennale



Il Termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento bensì da quello in cui a produzione del danni si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere






cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 7 giugno – 27 luglio 2007, n. 16658 Presidente Pontorieri – Relatore Bognanni Pm Carestia – conforme – Ricorrente V. ed altro – Controricorrente A. Assicurazioni Spa ora M.. Assicurazioni Spa e altro

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 13.12.1994 Attilio V. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Padova l'avvocato Livio R., e premesso:

che aveva stipulato un preliminare per l'acquisto di un terreno con la proprietaria Maria Teresa A.;

che nonostante avesse corrisposto quasi tutto il prezzo, tuttavia ella non aveva inteso trasferirgliene la proprietà;

che perciò aveva esercitato la relativa azione, onde ottenere il trasferimento coattivo di quel diritto reale con atto di citazione del 27.5.1969 della promittente dinanzi allo stesso tribunale, e che non era stato mai trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari;

che il giudice, con sentenza del 25.1.1971, riconoscendo il diritto azionato, aveva trasferito la proprietà del bene in capo a lui, previo pagamento della somma residua di £ 1.200.000 a favore di A.;

che egli aveva versato la medesima al difensore perché la consegnasse alla controparte nelle forme di legge;

che, nonostante ciò, R., anziché provvedere a quell'adempimento anche mediante offerta reale, aveva invece depositato la somma in banca a mezzo di libretto al portatore, senza che quel denaro fosse stato consegnato mai alla destinataria;

che, in occasione della trascrizione di quella sentenza presso la conservatoria, aveva appreso che la promittente aveva alienato il terreno addirittura già il 29.4.1965 a terzi;

che, a seguito di appello avverso quella sentenza da parte della convenuta, anche la corte di merito di Venezia aveva statuito in conformità con decisione del 16.11.1972, avverso la quale A. aveva proposto ricorso per cassazione dinanzi a questa Corte, la quale, con pronuncia del 10.3.1977, aveva rigettato il gravame;

che promosso un secondo giudizio nei confronti di A. nel 1981 per ottenere il risarcimento del danno per l'impossibilità di mettere in esecuzione quel giudicato, prima il tribunale di Padova, e dopo la corte di appello di Venezia con sentenza del 10.3.1992, avevano rigettato la domanda, perché sfornita di prova, in quanto non era stato dimostrato quanto già risultante dai registri immobiliari circa la trascrizione della vendita del terreno, né che perciò la statuizione del precedente giudicato fosse stata impossibile da eseguire;

che nel corso di quel secondo giudizio, precisamente nel 1987, egli si era visto costretto a revocare il mandato a quell'avvocato, facendosi difendere da altro professionista;

che V. aveva subito un grave danno dall'attività professionale di R., in quanto questi non aveva trascritto tempestivamente la citazione, ed inoltre non aveva fatto offerta formale della somma affidatagli per consegnarla alla venditrice;

che in definitiva nella prestazione d'opera intellettuale da parte di quel difensore erano da riscontrare negligenza e imperizia, sicché un grave danno era derivato a V. dalla relativa presunta colpa del professionista;

tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il tribunale condannasse il convenuto al risarcimento del danno, nella complessiva somma di £ 250.000.000, o altra che fosse risultata di giustizia, anche mediante valutazione equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione; vinte le spese. R. si costitutiva con comparsa di risposta contestando la fondatezza di quanto dedotto da controparte. In particolare eccepiva che ormai il diritto preteso dal cliente circa il risarcimento era estinto per prescrizione. Perciò chiedeva il rigetto della domanda.

Nel corso del processo veniva autorizzata la chiamata in causa della società A. Assicurazioni SpA. da parte del convenuto medesimo, il quale chiedeva altresì che, in caso di accoglimento della domanda dell'attore, la compagnia assicuratrice venisse condannata a manlevarlo dal relativo obbligo ovvero a rimborsargli quanto eventualmente fosse stato tenuto a pagare.

Tale società si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda, poiché il diritto azionato ormai era prescritto.

Il tribunale, con sentenza n. 1469 depositata il 23/10/1998, rigettava la domanda di V., e compensava le spese.

Avverso la relativa decisione l'attore proponeva appello principale, e a sua volta il convenuto quello incidentale autonomo nei confronti del primo, e condizionato nei riguardi della società assicurativa, dinanzi alla corte territoriale di Venezia, la quale, con sentenza del 20 marzo 2002, ha rigettato entrambe le impugnazioni, ed ha compensato le spese.

Quanto all'appello principale, essa ha osservato che ormai il diritto azionato da V. era prescritto allorché egli aveva instaurato il relativo giudizio nel 1981, in quanto avrebbe dovuto agire già nel 1973, quando già aveva ottenuto la sentenza favorevole della corte di appello, e la trascrizione della vendita era stata effettuata da tempo sui registri immobiliari, che sono pubblici, e quindi erano consultabili da chiunque ne avesse avuto interesse, come egli stesso. Peraltro con lo stesso atto di citazione l'attore medesimo aveva affermato di essere stato a conoscenza del fatto che quello introduttivo del precedente giudizio del 1969 non era stato mai trascritto dal difensore.

Quanto al deposito della somma di £ 3.117.352 in banca con libretto al portatore, senza che ne fosse stata fatta offerta reale da parte di R., la corte veneziana ha messo in evidenza che la questione non aveva alcun rilievo, dal momento che ormai da parecchi anni il terreno risultava alienato dalla proprietaria con atto regolarmente trascritto, e perciò con quell'offerta, anche se compiuta nelle forme di legge, tuttavia nessun risultato pratico positivo sarebbe stato conseguito da V. stesso.

In ordine all'appello incidentale di R. la corte di merito ha messo in rilievo che sussistevano giusti motivi per la compensazione di esse, rientrando la relativa facoltà nel potere discrezionale del giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata.

Avverso questa decisione V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. R. ha resistito con controricorso, e a sua volta ha proposto ricorso incidentale. M.. Assicurazioni, che nel frattempo ha incorporato A. Assicurazioni, ha resistito con controricorso.

Entrambi i controricorrenti autonomamente hanno illustrato le proprie osservazioni e deduzioni con memoria.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 cpc., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso principale

l) Col primo motivo, che si articola in più argomentazioni, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., con riferimento all'art. 360, n. 3 del codice di rito, in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non sarebbe maturata, posto che era necessario fare decorrere il relativo termine dal 1987, anno in cui il tribunale aveva rigettato la domanda di ristoro proposta nei riguardi di A. Infatti solo allora il promissario era venuto a conoscenza del fatto che la trascrizione della citazione del 1969 non era stata compiuta, per grave negligenza di R., e che egli stesso non aveva fornito la prova che la sentenza di trasferimento della proprietà del terreno a favore di V., resa dalla corte di appello veneziana nel mese di novembre 1972, non poteva avere alcuna pratica esecuzione, giacché il bene era stato alienato nel 1965, e il relativo atto di vendita era stato trascritto lo stesso anno. D'altronde il “dies a quo”, da cui fare decorrere il termine per la prescrizione del diritto da responsabilità contrattuale, come nella specie, doveva farsi coincidere con la conoscenza del fatto ontologicamente dannoso, e non invece con il suo sorgere. Infatti è solo da quando il danneggiato veniva a conoscenza del fatto pregiudizievole che egli era posto nella condizione di agire per la tutela del diritto, e non invece quando il danno era stato posto in essere. D'altronde il mandato conferito a R. era cessato nel 1987, e perciò solo allora il cliente poteva agire nei suoi confronti per il risarcimento del danno; quindi il termine prescrizionale di dieci anni non era ancora maturato quando nel 1994 V. aveva intentato la relativa azione nei riguardi del difensore.

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha osservato che già nel 1965 l’atto di vendita del terreno da parte di A. era stato trascritto, e che perciò la mancata trascrizione di quello di citazione del 1969 non aveva avuto alcun rilievo ai fini del risarcimento del danno da parte dell'avvocato. Del resto i registri immobiliari sono pubblici, e qualunque interessato può prenderne visione, sicché quanto in essi trascritto si presume conosciuto, ed è opponibile a chiunque. Ciò nondimeno, lo stesso danneggiato ha ammesso di essere a conoscenza dell'alienazione del fondo e della mancata trascrizione della citazione del 1969 con lo stesso atto introduttivo del giudizio di responsabilità nei confronti di A. del 1981; sicché a maggior ragione, anche a volere considerare questa data per la decorrenza della prescrizione, nel 1994, anno di inizio del processo ancora in corso, il preteso diritto ormai era "abbondantemente" prescritto.

Gli assunti sono esatti.

Infatti va premesso che in genere il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia. Perciò non v'ha dubbio che la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il medesimo è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e quindi, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso, oltre al risarcimento del danno (V. pure Cass. Sentenze n. 5928 del 23/04/2002, n. 499 del 2001).

Ciò posto, nel caso di specie, anche se a carico di R. poteva configurarsi un'eventuale responsabilità professionale per grave negligenza o imperizia, tuttavia abbondantemente sin dalla sentenza di secondo grado del novembre 1972 V. era stato posto nella condizione di conoscere le lamentate inadempienze del suo difensore; a parte ovviamente il fatto che ai fini del trasferimento della proprietà del terreno in capo a lui tale evento, in esecuzione del giudicato del giudice di seconda istanza, non era realizzabile, per l'avvenuta alienazione del bene, già trascritta.

Il fatto poi che il mandato difensivo con l'avvocato fosse cessato solo nel 1987, non poteva affatto impedire che il cliente ne dovesse e potesse chiedere la condanna per i danni sofferti nell'espletamento del relativo incarico professionale da prima, e cioè da quando era venuto a conoscenza della pretesa attività negligente o imperita, o era nella condizione di conoscerla, vuoi per la trascrizione di quella vendita, vuoi per il giudicato di trasferimento coatto della proprietà del bene del 1972.

Invero il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale iniziava a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determinava l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifestava all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi aveva interesse a farlo valere, e cioè il cliente. Infatti correttamente il giudice del merito ha considerato che la prescrizione dell'azione nei confronti del suddetto legale era iniziata a decorrere dalla senza del trasferimento del terreno a favore di V. nel 1972, poiché quello era il momento in cui il danno si era manifestato all'esterno nella sua oggettività, divenendo percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria nei riguardi dell'avvocato (Cfr. pure Cass. Sentenze n. 12666 del 2003, n. 2287 del 2004, n. 6537 del 2006, n. 10493 del 08/05/2006).

Né può avere alcun rilievo il fatto che il cliente avesse revocato l'incarico professionale al difensore nel 1987, dal momento che egli avrebbe invece dovuto provvedervi prima, senza che il protrarsi del rapporto professionale potesse escludere l'esercizio della pretesa risarcitoria da parte dell'interessato che aveva subito il danno dall'opera professionale.

Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge, giacché R. non aveva fatto l'offerta reale della somma consegnatagli a tal fine, depositandola invece in banca con libretto al portatore, sicché nessuna prova dell'adempimento della condizione imposta dalla corte veneziana per il trasferimento della proprietà il difensore aveva potuto fornire, e pertanto il cliente era rimasto soccombente nella causa intentata contro A. per il risarcimento del danno.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato in relazione al motivo più sopra esaminato, trattandosi di diritto ormai da tempo prescritto nei confronti del richiedente, come posto in evidenza dalla corte di appello, secondo cui anche se la somma fosse stata offerta in modo formale, tale adempimento tuttavia sarebbe stato irrilevante ai fini del rivendicato diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'avvocato.

Ne deriva che il ricorso principale va rigettato.

Ricorso incidentale.

Col motivo addotto a sostegno di esso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 92 cpc., nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, poiché la corte di appello non avrebbe dovuto compensare le spese del grado, come il giudice di prima istanza, che invece dovevano essere poste a carico del soccombente. La doglianza sembra generica, posto che non specifica le ragioni in virtù delle quali la compensazione delle spese stesse non potesse essere disposta.

In ogni caso, questa censura è priva di fondamento.

Invero la corte di merito altro non ha fatto che compensare in parte le spese del giudizio del gravame tra le parti, ritenendo, nella sua discrezionalità, la ricorrenza di giusti motivi nella valutazione del fatto dedotto al suo esame. D'altronde ciò corrispondeva all'applicazione del generale principio della soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1 cpc.

Si tratta peraltro di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, se non solamente nei casi in cui la parte totalmente vittoriosa venga condannata alle spese. In proposito la giurisprudenza insegna che la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche ed erronee (Cfr. anche sentenze n. 05390 del 2000; n. 10861 del 2002, n. 16012 del 2002).

Ne deriva che anche il ricorso incidentale va rigettato.

Quanto alle spese di questa fase, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi, e compensa le spese.



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