giovedì 13 settembre 2007

Piscina, non reca vulnus ai vincoli paesaggistici

TAR Campania - Napoli - Sez. VI del 18/7/2007 n. 6770


L’intervento di cui trattasi è costituito dalla realizzazione di una “vasca” (definita piscina nel gravame) che la Soprintendenza di Napoli ha ritenuto di negare solo con il testuale richiamo alla disciplina paesaggistica ed edilizio-urbanistica essendo inserito l’intervento, in sintesi, in zona a “protezione integrale” e non, quindi, per le sue dimensioni od altri pregnanti profili di specifica realizzazione ma la realizzazione di una piscina non reca alcuna concreta vulnerazione ai valori paesaggistici.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Napoli
(sezione VIª)


composto da:

Filippo Giamportone - Pres.

Alessandro Pagano - Cons. rel. est.

Maria Abbruzzese - Ref.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso nr. 6374/2006 proposto da: Orfeo Vincenzo

rappresentato e difeso dall'avv.to A. Lamberti con cui domicilia in Napoli alla v. S. Pasquale a Chiaja nr. 55;


contro


il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, in persona del legale rappresentante p.t.,

rapp.ti e difesi dall’Avv.ra distr.le dello Stato, con cui domiciliano in Napoli, v. Diaz nr. 11,


per l’annullamento


del decreto del Soprintendente per i Beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico di Napoli con il quale è stato disposto l’annullamento del provvedimento nr. 47 del 2.5.2006 del dirigente del settore VI urbanistica ed edilizia privata del Comune di Capri;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi all’udienza del 13.06.2007-rel. il cons. A. Pagano- gli avv.ti: come da verbale di udienza;


Ritenuto in fatto e Considerato in diritto


1.- La parte ricorrente si duole che la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Napoli abbia caducato l’autorizzazione paesaggistica afferente alla realizzazione in Capri di una vasca (piscina) alla v. Tuoro nr. 13 (autorizzazione comunale nr. 47 del 2.5.2006).

Articola pertanto quattro motivi con cui deduce la violazione di legge (art. 97 Cost.; L. 241/1990; Dlgs. 42/2004; artt. 9 e seg. PTP dell’isola di Capri) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.

2.- Resiste l’amministrazione.

3. - La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza indicata.

4.- Il ricorso è fondato.

4.1.- In fatto, deve ritenersi acquisito in quanto incontestato, che l’intervento di cui trattasi è costituito dalla realizzazione di una “vasca” (definita piscina nel gravame) che la Soprintendenza di Napoli ha ritenuto di negare solo con il testuale richiamo alla disciplina paesaggistica ed edilizio-urbanistica essendo inserito l’intervento, in sintesi, in zona a “protezione integrale” e non, quindi, per le sue dimensioni od altri pregnanti profili di specifica realizzazione.

Il richiamo al carattere del tutto ostativo di qualsivoglia modifica dei luoghi, ribadito anche nella relazione ministeriale depositata dalla Avvocatura erariale nel corso del presente giudizio, ha però il singolare effetto processuale di valorizzare al massimo la doglianza di parte ricorrente ove sottolinea il differente esito procedimentale di analoghe richieste, relative alla stessa zona: tale esito, oltre che da ritenersi pacifico, è comunque documentato nella presente controversia, con il riferimento ad una piscina autorizzata ed allocata (addirittura) a soli mt. 5 da quella dell’attuale istante (sempre in v. Tuoro).

Ne consegue che, da un lato, ha rilievo la circostanza normativizzata che, ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del P.T.P., vi sono comunque interventi ammissibili “in tutte le zone”, volti alla riqualificazione estetica, nella quale, attesa la latitudine della espressione normativizzata, potrebbe rientrare anche la sostituzione (parziale) di una zona privata ed antropizzata, con un limitato specchio d’acqua; dall’altro, che sussiste un dirimente deficit di istruttoria ove la predetta Soprintendenza, ritenendo la normativa del P.T.P. non di letterale applicazione, ha mostrato in casi simili di escludere l’annullamento: da tanto si impone l’obbligo, discendente dallo stesso art. 97 Cost., di porre in chiaro il differente agire amministrativo, per evitare una palese disparità di trattamento.

Né può sostenersi, in tesi, che tutte le precedenti, mancate caducazioni siano illegittime, sicché non si darebbe l’elemento di comparazione idoneo a suffragare la disparità di trattamento.

Come già osservato in precedente pronunce, questo Tribunale, infatti, pur dandosi carico che la disciplina recata dal P.T.P. deve avere la più rigorosa attuazione per quanto attiene agli interventi incrementativi dei volumi esistenti, non può ritenere certamente illegittimo quel mancato, reiterato, esercizio caducatorio, posto che, dovendosi improntare l’azione amministrativa all’apicale principio di proporzionalità (cfr., CdS V 14 aprile 2006 nr. 2087), non esclude, in tesi, che la menzionata disciplina di protezione sia ritenuta suscettibile -rispetto ad interventi che per loro stessa natura non siano in grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione ai valori paesaggistici ovvero fungere da detrattori ambientali- di una interpretazione che consenta di proteggere integralmente il paesaggio ed i valori ambientali, senza determinare, in alcune ipotesi, compressioni eccessive alla proprietà privata (la piscina, come già rilevato dalla Cassazione penale è, per sua natura, insuscettibile di verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni prospettiche e d'insieme).

4.2.- Sebbene le articolate doglianze procedimentali sarebbero in via logica da esaminare prioritariamente, le summenzionate osservazioni nel merito della controversia consentono meglio di saggiarne la positiva e dirimente consistenza, sia per quanto attiene all’omesso avviso dell’avvio del procedimento (cfr., CdS VI 10 gennaio 2007 nr. 28), che, soprattutto, con riferimento alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, ex art. 10 bis L. 241/1990.

Va infatti affermato che, nel composito quadro amministrativo e sentenziale che caratterizza la presente questione, l’apporto del privato, nella fase pre-conclusiva del procedimento, avrebbe certamente potuto inserire una corretta dialettica con l’amministrazione sui fatti di causa e, soprattutto, sugli ambiti concreti di applicazione della normativa vincolistica.

Il ricorso è pertanto da accogliere e l’atto impugnato, da annullare.

5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la peculiarità della lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:

Accoglie il ricorso nr. 6374/2006 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Compensa interamente le spese di causa.

Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, 13.06.2007, nella camera di consiglio del TAR.

Filippo Giamportone pres. Alessandro Pagano rel. est.

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