lunedì 10 settembre 2007

Reclamabilità e portata giuridica del potere di sospensione ex art. 615 cpc

Ordinanza del Tribunale di Brindisi 28.8.2007 - relatore Dott. Roberto Michele Palmieri

Sulla reclamabilità del provvedimento cautelare ex art. 615 cpc, introdotto con la novella del 2005, emesso per effetto dell’opposizione a precetto e portata giuridica del potere di sospensione nei confronti dei titoli di formazione giudiziale

( da Avv. Santo De Prezzo del foro di Brindisi)

Il giudice della opposizione a precetto deve limitare la propria indagine alla esecutorietà del titolo esecutivo di formazione giudiziale e non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco di esso titolo giudiziale che è fonte del diritto accertato e dunque non si possono, ora vigente il nuovo 615 cpc come in passato, proporre questioni superate dalla esistenza del titolo di formazione giudiziale ed in contrasto con il suo contenuto ma solo questioni sopravvenute (per es. pagamento successivo alla notifica del precetto, sospensione ex art. 649 cpc del decreto ingiuntivo precettato successiva alla notifica, ecct).

Diversamente opinando si arriverebbe alla assurdità di eliminare gli strumenti di controllo funzionali ordinari del rito e cioè il potere inibitorio del giudica del gravame ed il potere sospensivo del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto l’ordinanza cautelare introdotta dal nuovo testo dell’art. 615 cpc non può superare la dimensione del processo esecutivo tanto è che serve a tutelare il patrimonio del debitore impedendo una aggressione esecutiva ingiusta ma l’ingiustizia di tale esecuzione va valutata esclusivamente nell’ambito della immanenza del processo esecutivo o nell’inizio del medesimo e non può assolutamente riguardare il controllo sostitutivo al momento della sua formazione che spetta al giudice funzionalmente competente.

La novità assoluta del nuovo sistema introdotto consiste soltanto ed unicamente nella anticipazione della sede di intervento della sospensione della esecutorietà ad un fase antecedente a quella dell’inizio dell’azione esecutiva in senso stretto.

In tale senso la recente pronuncia resa il 28.8.2007 dal Tribunale di Brindisi, in sede di reclamo, con Relatore Dott. Roberto M. Palmieri, che conferma e riassume l’orientamento giurisprudenziale in materia.

TRIBUNALE DI BRINDISI

Il Tribunale di Brindisi, Sezione Feriale , riunito in camera di Consiglio con l’intervento dei magistrati:

  1. Dr. Rodolfo Boselli Presidente

  1. Dr. Roberto M. Palmieri Giudice - rel.

  1. Dr. Giovanni Zaccaro Giudice

- letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

- letto il reclamo e la memoria di costituzione del reclamato;

- letti tutti gli scritti difensivi delle parti odiernamente costituite;

- ritenuta l’ammissibilità del reclamo. Invero, come sostenuto da recente giurisprudenza di

merito, “ la nuova formulazione dell’ art. 615 c.p.c. e la modifica introdotta in due tempi

all’art. 624 c.p.c., hanno disegnato un nuovo istituto cautelare, che ricomprende non solo la

sospensione del processo esecutivo ma anche la sospensione della esecutività del titolo;

ambedue i provvedimenti debbono ritenersi soggetti a reclamo, attesa la evidente volontà in tal senso dimostrata dal legislatore, che, dapprima , aveva introdotto all’ art. 624 c.p.c. il reclamo in relazione alla sola ipotesi di opposizione alla esecuzione ( art. 615 2° comma c.p.c.), poi , a seguito della legge 52 del 2006, ha eliminato dal 1° comma dell’art. 624 c.p.c. il riferimento al comma 2 dell’ art. 615 c.p.c., cosi’ estendendo il rimedio ad entrambe le ipotesi “

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1 Tribunale di Bologna, Sez. II, 13.3.2006, in Redazione Giuffrè, 2006. In senso confermativo, cfr. Tribunale Roma, Sez. IV, 2.11.2006, in Redazione Giuffrè, 2007; Tribunale Mondovì, 18.9.2006, in Giur. Merito 2006, 12 2672 (s.m.); Tribunale Lecco, 2.7.2006, in Giur. Merito 2006, 12 2670.




- ritenuta la fondatezza del reclamo. Invero, il giudice di prima cure ha disposto “ sospensione dell’esecuzione e di conseguenza dell’ efficacia esecutiva del titolo esecutivo …” 2. Titolo rappresentato, nella specie, da d.i. n. 148/07 Trib. Br. – Sez. dist. F. F. na, cui è stata concessa provvisoria esecuzione, ai sensi dell’art. 642 c.p.c.

Ciò posto, s’impone la questione del se il giudice adito con il rimedio dell’opposizione

all’esecuzione abbia o meno il potere di disporre sospensione dell’efficacia esecutiva del d.i. per

vicende attinenti non già a fatti successivi alla sua formazione (es. intervenuta prescrizione,

avvenuto pagamento, ecc. ), sebbene al merito della pretesa azionata.

Sul punto , la pressoché unanime giurisprudenza – sia di legittimità che di merito – formatasi sotto il vigore della previdente normativa, è nel senso dell’insussistenza di siffatto potere. Invero, il S.C. ha da tempo condivisibilmente chiarito che “ l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell’art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell’art. 649 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione”. 3

In termini confermativi, si è affermato che “ l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo

disposto ai sensi dell’ art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca; il giudice istruttore della causa di opposizione è l’unico funzionalmente competente ad emanare il relativo provvedimento di cui all’ art. 649 c.p.c. “4

2. Cfr. dispositivo dell’ordinanza reclamata del 14.8.2007.

3 Cass. Civ., II, 7.5.2002, n. 6546. In termini confermativi, Cass. Civ. , III. 19.6.2001, n. 8331.

4 Corte Appello Bologna, 5.8.2005, in Giur. It. 2006, 8-9 1680.

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In termini ulteriormente confermativi, si è condivisibilmente ribadito che “ è inammissibile

l’opposizione all’ esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente

esecutivo, facendo valere vizi che attengono alla legittimità del decreto stesso, in quanto si tratta di fatti che devono essere dedotti unicamente con l’opposizione al decreto. L’inammissibilità deve essere pronunciata anche nelle ipotesi in cui, in pendenza dell’opposizione all’esecuzione, il giudice dell’opposizione al decreto abbia sospeso la provvisoria esecutività del decreto”. 5

Ed ancora, “ la contestazione del diritto di procedere <> può essere fondata su

ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo ( decreto ingiuntivo) solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica , dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto, essere fatti valere nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso. L’opposizione all’ingiunzione , esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere all’esecuzione , è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione provvisoria , a norma dell’art. 649 c.p.c. , la tutela del loro interesse ad evitare l’esecuzione forzata in forza di quel titolo”. 6

Tale essendo il pacifico ed incontestato orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alle

sfere di competenza del giudice dell’opposizione a d.i. e di quello adito ai sensi dell’art. 615 c.p.c.,

reputa il Collegio di mantenere fermo detto orientamento anche all’indomani della riforma operata dalla l. n. 80/05, che modificando l’art. 615 c.p.c., ha previsto la possibilità di sospensione della

5 Tribunale Roma , 15.9.2004, in Gius 2004, 3941.

6 Corte Appello Reggio Calabria, 19.7.2004, in In Iure praesentia 2004, 2 49 (s.m.)

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efficacia esecutiva del titolo “. Cio’ in quanto evidente è la ratio di detta previsione normativa,

che è quella di consentire al ricorrente l’esperimento di un rimedio cautelare tipico , laddove prima dell’emanazione della novella legislativa era consentito unicamente avvalersi del rimedio cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c.

Senonchè, nel silenzio della novellata previsione normativa, non vi è ragione per ritenere che il

legislatore abbia voluto innovare rispetto al passato, consentendo al giudice dell’ opposizione a

precetto di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per vicende attinenti al merito della pretesa

azionata. Ciò in quanto , se cosi’ fosse, il legislatore avrebbe innovato anche la previsione dell’art.

283 c.p.c. , eliminando il potere di c.d. “ inibitoria” del giudice d’appello, concentrando detto potere unicamente in capo al giudice adito ex art. 615 c.p.c. . Senonchè , nonostante il legislatore della novella abbia modificato anche l’art. 283 c.p.c. , nondimeno esso ha fatto salvo il potere di

inibitoria del giudice di appello. La qual cosa implica l’insussistenza di un analogo potere del

giudice dell’opposizione a precetto, atteso che, se così fosse, da un lato non si comprende la ragione di un “ doppione giuridico” concentrato nelle mani di due giudici differenti, e sotto altro profilo il sistema si presterebbe a forti distorsioni, essendo ben possibile il verificarsi di un contrasto di pronunce tra i due suddetti giudici, con effetti paralizzanti per l’ordinamento.

Pertanto, una interpretazione sistematica, e non meramente superficiale, della novella di cui all’art. 615 c.p.c. , porta a ritenere che il giudice dell’opposizione a precetto è dotato di un potere di sospensione “tipizzato”- mentre prima della novella si ovviava mercè ricorso al rimedio cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c. – da esercitarsi, tuttavia, in relazione unicamente a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale , che non intacchino pertanto il merito della pretesa azionata.

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Ed è appena il caso di osservare che sia i primi commenti dottrinali sull’argomento, che le prime

pronunce della giurisprudenza di merito, sono nel senso or ora chiarito. Invero, “ qualora l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un titolo di formazione giudiziale non passato in cosa giudicata venga proposta, stante la riforma realizzata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in sede di opposizione c.d. a precetto, il giudice chiamato a decidere di un’istanza di inibitoria della sentenza proposta in sede di impugnazione della stessa, ovvero quelle che attengono a contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate nel giudizio di impugnazione”. 7

In termini confermativi, “ avendo la sospensione del titolo esecutivo funzione anticipatoria del

giudizio di merito, cioè della causa di funzione di opposizione all’esecuzione, essa potrà essere

adottata solo in funzione ed in vista del fausto esito della decisione sull’opposizione , decisione che, peraltro, non potrà mai essere tale da porre in non cale il titolo esecutivo per fatti dedotti o deducibili nell’ambito del procedimento che portò alla sua formazione, ma dovrà limitarsi alla cognizione di fatti posteriori a tale formazione” . 8

Riepilogando, da un lato vi è l’interpretazione sistematica della novella di cui all’art. 615 c.p.c.,

confortata dalla corposa giurisprudenza formatasi in epoca precedente la riforma, ed assistita dopo la novella del 2005 sia dai primi commenti dottrinali, sia dai due precedenti editi dei consessi genovese e trapanese.

Dall’altro lato , invece, vi è una lettura meramente letterale e superficiale della novella dell’art. 615 c.p.c. Una lettura sganciata da ogni riferimento sistematico. Una lettura priva di un qualsivoglia

7 Corte Appello Genova, 26.7.2006, in Redazione Giuffrè , 2006.

8 Tribunale di Trapani, 21.6.2006, in Redazione Giuffrè, 2006.

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aggancio dottrinale e giurisprudenziale , sia ante che post riforma. una lettura ancorata a valutazioni meramente soggettive. Una lettura, infine, foriera di paralizzanti contrasti di giudicati, ben possibili in un contesto in cui due giudici ( dell’opposizione all’esecuzione e del gravame e/o dell’opposizione a d.i.) fossero chiamati a decidere sulla medesima istanza di inibitoria.

E’ ovvia l’adesione sistematica del collegio alla prima delle due opzioni riferite.

Alla luce di tali considerazioni, reputa il collegio che il giudice di prime cure, in quanto adito ai

sensi dell’art. 615 c.p.c., non aveva il potere di disporre sospensione dell’efficacia esecutiva del

titolo giudiziale (d.i. trib. Br – Sez. dist. F. F.na , n. 148/07) per vicende attinenti al merito della

pretesa azionata , avendo invece dovuto fondare il proprio convincimento unicamente su fatti

sopravvenuti alla sua formazione, unico giudice funzionalmente competente a sindacarne il merito essendo quello individuato ai sensi dell’art. 649 c.p.c.

Pertanto, l’ordinanza reclamata è giuridicamente illegittima, essendo stata emessa da un giudice

funzionalmente incompetente a pronunciarsi sulla chiesta sospensione.

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Ne consegue, in accoglimento del reclamo, la revoca dell’ordinanza reclamata del 14.8.2007.

Spese di lite delle due fasi cautelari secondo il principio della causalità e della soccombenza.

P.Q.M.

visto l’art.669 terdecies c.p.c.,

  1. accoglie il reclamo, e revoca per l’effetto l’ordinanza reclamata del 14.8.2007;

  1. condanna il reclamato al rimborso delle spese di lite sostenute dai reclamanti, che si

liquidano, per le due fasi, in complessivi €. 2.100,00 , di cui €. 100,00 per spese, €. 1.000,00

per diritti, ed €. 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.

Si comunichi .

Brindisi, 28.8.2007

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