martedì 18 settembre 2007

Ordine di demolizione, accertamento del dolo o colpa, insussistenza


TAR Lazio, sez. II ter, sentenza 21.05.2007 n° 5519

L'ordinanza di demolizione, pur ascrivendosi alla categoria delle misure amministrative di natura sanzionatoria, non è correlata ad un accertamento di dolo o colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione. La responsabilità amministrativa per l'esecuzione dell'ordine può coinvolgere anche il proprietario del terreno indipendentemente dalla consapevolezza dell'abuso.

T.A.R.

Lazio

Sezione II ter

Sentenza 21 maggio 2007, n. 5519

N.17537/95 Reg.Ric.
N Reg.Sent.
N. Reg.Sez.
Anno 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE II ter

composto dai Magistrati:

Michele PERRELLI - PRESIDENTE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
M.Cristina QUILIGOTTI - CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 17537/1995 R.G. proposto da G. Aldo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Arnulfo e Francesca Petullà, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria - 314;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosalda Rocchi, ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove - 21;

e nei confronti di

B. S., non costituito in giudizio;

per ottenere

l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale 18.10.1995 n. 1389, con la quale la Circoscrizione XI del Comune di Roma ha disposto demolizione di opere edili e riduzione in pristino dei luoghi, con sospensione delle attività edificatorie e previsione dell'acquisto di diritto al patrimonio comunale nel caso di inadempimento entro novanta giorni;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 21.5.2005, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l’avv. Francesca Pernigotti, delegata dall'avv. Carlo Arnulfo per il ricorrente, e l’avv. Rosalda Rocchi per l’Amministrazione resistente;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue

FATTO

Con ordinanza dirigenziale 18.10.1995 n. 1389 la Circoscrizione XI del Comune di Roma ha ingiunto al sig. A. G. la demolizione, previa sospensione delle eventuali attività edificatorie, di opere edilizie abusive in quanto prive di titolo concessorio, realizzate su terreno di sua proprietà.

Il sig. G. impugna il provvedimento e deduce la sua estraneità all'abuso, giacché il terreno è affittato al sig. S. B..

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e ha presentato memoria di controdeduzioni, concludendo con richiesta di reiezione del ricorso.

La causa passa in decisione all'udienza del 21.5.2007.

DIRITTO

L'art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47 prevede, nel testo vigente all'epoca dell'accertamento dell'abuso edilizio, la sanzione della demolizione delle opere realizzate senza concessione edificatoria e del ripristino dei luoghi, disposti a mezzo ingiunzione, e l'acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime al patrimonio del Comune (commi 2 e 3) nel caso in cui il responsabile dell'abuso non esegua l'ingiunzione entro novanta giorni.

È quest'ultima disposizione, l'acquisto gratuito dell'area al patrimonio comunale come conseguenza dell'omessa esecuzione dell'ordine demolitorio, a determinare la cointeressenza del proprietario del terreno nell'adempimento all'ingiunzione di demolire l'opera abusiva e ricondurre in pristino l'area. Anch'egli, quindi, risulta destinatario della sanzione (come espressamente previsto, ora, dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380).

Occorre considerare, inoltre, che l'ordinanza di demolizione, pur ascrivendosi alla categoria delle misure amministrative di natura sanzionatoria, non è correlata ad un accertamento di dolo o colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione. La responsabilità amministrativa per l'esecuzione dell'ordine, quindi, può coinvolgere anche il proprietario del terreno indipendentemente dalla consapevolezza dell'abuso.

E ciò a prescindere dalla responsabilità civile che possa seguire al pregiudizio subito dal proprietario per la realizzazione dell'opera abusiva e, dunque, per le conseguenze amministrative derivate. Responsabilità che concerne la sfera di rapporti tra il proprietario dell'area e il costruttore.

Da quanto premesso occorre concludere per la reiezione del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2007.

Michele Perrelli PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.

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