mercoledì 30 luglio 2008

Il trasportato può limitarsi a citare uno dei responsabili, senza aversi rinuncia alla solidarietà dei corresponsabili

Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.06.2008 n° 16810

"La soluzione della questione dipende dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e segg. c.c., canoni dei quali l'art. 2055 c.c. - nel sancire che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno - costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti. Infatti, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia (cfr. art. 1311 c.c.) alla solidarietà tra tutte persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile. (Cass. 3/04/1997, n. 1869)."

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 5 - 20 giugno 2008, n. 16810

(Presidente Di Nanni - Relatore Segreto)

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 31.3.1999 S. G. conveniva davanti al giudice di pace di Gela la Levante-Norditalia assicurazioni e S. C., per sentirli condannare al risarcimento dei danni alla persona subiti nella qualità di trasportato su auto condotta da S. M., a seguito di incidente con l'auto condotta dallo S.. Il giudice di pace rigettava la domanda. Proponeva appello l'attore.

Il Tribunale di Gela, con sentenza depositata il 13.2.2003, ritenuto il concorso di colpa tra i conducenti nella misura del 70% a carico di S. M. e del 30%' a carico di S.C., condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 383,00, pari alla liquidazione del 30% del danno biologico e del danno patrimoniale, subito dall'attore, nonché al pagamento delle spese processuali di secondo grado.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2055 c.c., perché il giudice di appello, pur riconoscendo il concorso dì colpa a carico del convenuto, S., poi non ha condannato quest'ultimo e la sua assicuratrice in solido al risarcimento dell'intero danno.

2. Il motivo è fondato.

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; sicché il giudice del ' merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia' esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (Cass. 3 marzo 1997, n. 1869).

La soluzione della questione dipende dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e segg. c.c., canoni dei quali l'art. 2055 c.c. - nel sancire che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno - costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti. Infatti, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia (cfr. art. 1311 c.c.) alla solidarietà tra tutte persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile. (Cass. 3/04/1997, n. 1869).

3. Ne consegue che nella fattispecie, avendo il giudice di merito affermato la responsabilità del conducente S., sia pure nella misura del 30%, erratamente ha poi ridotto il risarcimento del danno in favore dell' attore trasportato ed a carico del convenuto nella stessa misura.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c per non essergli stato liquidato il danno morale, pure essendo stata richiesta la liquidazione di tutti i danni, tra cui anche quello morale.

5.1. Il motivo è fondato.

Va, anzitutto, premesso che la condivisa giurisprudenza (Cass. 31.5.2003, n. 8828 e n. 8827) ha esattamente ritenuto che nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale, conseguenza delle lesioni di valori della persona umana, costituzionalmente garantiti, anche al di fuori delle limitazioni poste dall'art. 2059 c.c .

Con due sentenze del 12 maggio 2003 (la n. 7281 e la n. 7283) questa Corte, innovando rispetto alla precedente giurisprudenza, ha affermato che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. non osta il mancato . positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. Questo principio, che ha trovato un esplicito avallo nella sentenza 1 luglio 2003 n. 233 della Corte costituzionale, è stato successivamente ribadito con le sentenze di questa Corte n. 10987 del 14 luglio 2003, n. 4906 del 10 marzo 2004, n. 10482 del 1 giugno 2004, n. 10489 del 1 giugno 2004, n. 15179 del 6 agosto 2004, n. 15044 del 15 luglio 2005.

5.2. Nella fattispecie il giudice di appello non si è pronunziato sulla domanda di risarcimento del danno morale, così violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

6.1. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice pronunziato sulla domanda di risarcimento del danno, costituito dalle spese mediche.

6.2. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice pronunciato sulla domanda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese di c.t.u.

6.3. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice pronunziato sulla domanda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese di primo grado.

7. I suddetti tre motivi vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Infatti, nonostante le specifiche domande, di cui ai suddetti tre motivi, proposte al giudice di merito, questi non si è pronunziato, così violando l'art. 112 c.p.c..

8. Il ricorso va, pertanto, accolto. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione al Tribunale di Gela in diversa composizione, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Gela, in diversa composizione.

martedì 29 luglio 2008

Costituzione di parte civile, udienza preliminare e legittimazione degli enti collettivi

Tribunale di Rimini, Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari, 15 luglio 2008


"Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B. A. ( imputato per concorso in bancarotta) atteso che l'ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all'art. 240 L.F. a prescindere dalla materialità della condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma unicamente limita l'ambito operativo ai reati previsti nel relativo titolo. Anche gli azionisti della Spa G. S. G. sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base dell'art. 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore- possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi. Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel presente procedimento anche gli obbligazionisti. I relativi atti di costituzione rispettano le formalità di cui all'art. 78 c.p.p. essendo peraltro del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M."




Art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella segreteria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

2 Cass. pen. Sez. V Sent., 08-05-2007, n. 20600 (rv. 236617) A.F., CED Cassazione, 200I , conf. Cass. pen. Sez. II, 28-09-2006, n. 41263 (rv. 235802), CED Cassazione, 2006, Riv. Pen., 2007, 10, 1044 “In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari.

3 Art. 74. Legittimazione all'azione civile.

1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

4 La massima si riferisce ad una fattispecie, in cui è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito di ammettere la costituzione di parte civile dei genitori di un feto morto durante il parto, nell'ambito del procedimento penale in cui il primario del reparto della struttura sanitaria pubblica era stato chiamato a rispondere, oltre che del reato di omicidio colposo, anche di falso materiale e ideologico relativamente alla contestata manipolazione della cartella clinica, e ciò in quanto detta falsità poteva effettivamente pregiudicare il diritto di tali soggetti a ottenere il risarcimento del danno subito per il reato di omicidio colposo.

5 Il legale rappresentante di una società creditrice può considerarsi persona offesa nel reato di bancarotta fraudolenta e, come tale, ha diritto all'avviso ex articolo 408 del c.p.p nel caso di richiesta di archiviazione. Ciò in quanto il carattere concorsuale della procedura fallimentare non esclude certamente il danno nei confronti dei singoli creditori, comportando soltanto la necessità che l'azione del singolo venga coordinata con quella collettiva: l'articolo 240, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, infatti, prevede la possibilità (legittimazione sussidiaria) per i creditori di costituirsi parte civile nel procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta, quando a tale costituzione (legittimazione principale) non abbia provveduto il curatore (ovvero il commissario giudiziale o il commissario liquidatore), nonché quando intendano far valere un titolo di azione propria personale.



Tribunale di Rimini

Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari

15 luglio 2008

Il Giudice per l'udienza preliminare dott.ssa Stefania Di Rienzo, nel procedimento n. 1953/2008 R.GUP nei confronti di G. A., P. S., S. G., B. A., L. A., P. W., M. F. e F. V., qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all'udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G. A.;

sentito il P.M., i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile;

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza

OSSERVA

Le scansioni procedimentali: V eccezione di incompetenza funzionale del GUP, le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p.

In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell'ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell'ambito della specifica udienza camerale di cui all'art. 447 c.p.p. oppure in quella di cui all'art. 444 c.p.p. innestatasi nell'udienza preliminare. Sul punto, vale premettere, che con richiesta depositata nella Cancelleria della Procura della Repubblica di Rimini in data 9 maggio 2007, S. G. chiedeva l'applicazione di pena ex artt. 444 e segg. c.p.p.;

analoga richiesta veniva formulata da G. A. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 10 maggio 2007; P. S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B. A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P.M. in data 9 maggio 2007. L. A. e P. W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica) il P.M. procedente chiedeva il rinvio a giudizio ( nell'ambito del procedimento n. 287/04 RGNR Mod. 21) di G. E. + 15 ivi compresi G. A., S. G., P. S. B. A.; L. A. e P. W., richiesta di rinvio a giudizio poi depositata presso la Cancelleria dell'Ufficio GIP in data 10 maggio 2007. In pari data, il Pubblico Ministero procedente accordava, con specifico atto, il proprio consenso sulle istanze di applicazione pena così come formulate dalle parti richiamando le imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Tale atto- tuttavia- non riporta alcun timbro di deposito da parte della Cancelleria dell'Ufficio GIP ed è contenuto in una carpetta intestata alla Procura della Repubblica di Rimini.

L'accordo delle parti, pertanto, si è formalizzato all'indomani della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. procedente mentre le parti non hanno in alcun modo sollecitato la fissazione dell'udienza camerale esperibile in sede di indagini preliminari ai sensi dell'art. 447 c.p.p.

Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, l'Ufficio del GUP ha fissato l'udienza preliminare con decreto del 21 settembre 2007 per il 13 marzo 2008, mentre all'udienza dell'8 maggio 2008 l'imputato M. F. e F. V. hanno optato per la definizione del rito nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell'odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio -quindi- delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p.) consente agevolmente di affermare che l'odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell'Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all'indomani dell'esercizio dell'azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero, le eccezioni espresse dal difensore di P. S. (al quale si sono associati gli altri difensori) circa l'inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all' udienza dell'art. 447 c.p.p., non possono dirsi pertinenti tenuto conto che la questione si inserisce nel corso delle indagini preliminari quando l'azione penale non sia stata ancora esercitata. Non si può fare a meno di rilevare, tuttavia, che - secondo parte della giurisprudenza di legittimità - il legislatore non ha inteso disciplinare due udienze in modo diverso, ma ha soltanto stabilito modalità diverse per la fissazione dell'udienza. Nel caso in esame, tuttavia, il dato tranciante che consente anche di colorare la competenza funzionale di questo GUP è costituito dal fatto che il consenso delle parti si è definitivamente concretizzato all'indomani dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero come - peraltro- implicitamente affermato dal GUP del procedimento portante n. 287/04 R.G. di cui questo procedimento costituisce un mero stralcio.

Per tali ragioni, quindi, consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all'udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell'ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state presentate. Del resto, anche i verbali delle precedenti udienze sono stati redatti in un unico originale - inserito nel procedimento principale- mentre nel procedimento oggi in esame è stato disposto l'inserimento delle copie.

Sulle richieste di costituzione di parte civile.

Ritiene il Giudice che le pur pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte nell'ambito della odierna udienza circa l'invocata declaratoria di esclusione delle parti civili non possano essere accolte: oggetto della decisione oggi sottoposta al giudicante non è certamente la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente la legittimazione delle parti istanti a costituirsi parti civili. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati (così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio) e sulle affermazioni contenute nell'atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta. Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati- se la condotta ascritta nell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno.

Ciò premesso, appare opportuno ricordare, così come propriamente osservato dall'Avv. Pellizon, che il presupposto sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è l' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale- che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l'azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito.

Tanto premesso, vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria, gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 240 primo comma legge fallimentare e 97 D.Lvo 270/99; l'atto di costituzione presentato è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p. e, sul punto, vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta, truffa ai danni dei creditori, false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni inesistenti, è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti, persone fisiche o giuridiche, singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di legitimatio ad causam da parte del curatore o dei commissari straordinari.

Ed invero, ai fini della valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, non si deve confondere la struttura del reato associativo (accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare tale fattispecie di reato (delitti fine). La struttura associativa, infatti, non si forma con atti protocollari e codificati ma necessita di ìndici sintomatici che unitariamente considerati svelano all'interprete l'assetto organizzativo che assume un suo autonomo rilievo sanzionatorio per il pericolo che con esso, con la sua esistenza, rappresenta per l'ordine pubblico. Ma tale autonomia non consente di considerare spezzato- ai fini che interessano- il nesso teleologico fra l'accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è manifestato in rerum natura. Sulla base di tale opzione ermeneutica che prende le mosse dall'in sè del reato associativo e dalle condotte che esteriorizzano il reato di pericolo, si può agevolmente ritenere che l'art. 240 L.F. consenta la legittimazione dei commissari straordinari del Gruppo G. ad intervenire nell'ambito di questo procedimento atteso che il concetto di danno diretto dettato dal codice civile ed invocato dalle difese degli imputati trae linfa e fondamento dai principi generali in tema di causalità dettati dall'art. 40 e 41 c.p. con particolare riferimento a quelle condotte che hanno contribuito in via principale o mediata alla produzione di un danno secondo l'id quod plerumque accidit.

Le condotte distrattive che svelano la sostanza dell'accordo criminoso di cui all'art. 416 c.p. così come delineate dal Pubblico Ministero, sono- allora- la chiave per consentire ai commissari straordinari di prospettare una voce di danno patrimoniale e morale e legittimare le loro richieste di costituzione di parte civile in riferimento alle ipotesi sub A) e alle altre ipotesi di reato.

Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B. A. ( imputato per concorso in bancarotta) atteso che l'ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all'art. 240 L.F. a prescindere dalla materialità della condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma unicamente limita l'ambito operativo ai reati previsti nel relativo titolo. Anche gli azionisti della Spa G. S. G. sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base dell'art. 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore- possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi. Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel presente procedimento anche gli obbligazionisti. I relativi atti di costituzione rispettano le formalità di cui all'art. 78 c.p.p. essendo peraltro del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M.

La legitimario ad causam discende direttamente dall'art. 74 c.p.p. Insieme alla costituzione di parte civile sono stati allegati gli atti comprovanti l'acquisto e/o il possesso delle azioni ed obbligazioni.

Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l'insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell'ambito di una procedura fallimentare.

A parere dell'odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell'ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest'ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari, ed invero, non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ]'ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. -asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati- ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l'id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata -altresì- dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio. Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell'ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell'alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato- necessariamente- attraverso i reati di truffa, riciclaggio, calunnia, insider trading ed altri.

Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto concerne la VF in persona del legale rappresentante M.P. per cui va ammessa la costituzione di parte civile per tutte le ipotesi contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p.; per la Spa A. M. S. in persona dell'amministratore unico L. D. b. e del procuratore ad negozia G. M. in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate nonché per la Spa E. in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate in rubrica e contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 185 c.p. e 74 e segg. c.p.p.

Ammette la costituzione di parte civile nei confronti degli odierni imputati:

  • dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria;
  • degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. S. G.;
  • della Srl VF ;
  • della Spa A. M. S.;
  • della Spa E.

nei confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate nei relativi atti di costituzione.

Respinge le richieste di inammissibilità formulate dai difensori degli imputati.

Dispone procedersi oltre.

Rimini, 15 luglio 2008 ore 17.00

Il giudice per l'Udienza Preliminare
Dott.ssa Stefania Di Rienzo

venerdì 25 luglio 2008

Obbligo di comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso avverso la sanzione principale, decorre dal provvedimento di rigetto

Giudice di Pace Bari, sentenza 08.04.2008

I dati del conducente del veicolo ex art. 126 bis n. 2 CdS vanno comunicati non già dalla data della accertamento o di contestazione della contravvenzione bensì dalla data del pagamento della sanzione principale oppure, in caso di ricorso, dalla decisione di rigetto ovvero dalla data di decadenza per la proposizione del ricorso.

"In virtù di quanto stabilito dall’art. 126/bis C.d.S. la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.


Giudice di Pace

Bari

Sentenza 8 aprile 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

Il Giudice di Pace, avv. Giuseppe Salerno,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12251/2007 del ruolo generale affari contenziosi, in data 22/10/07 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 08/4/2008 avente come oggetto: opposizione a sanzione amministrativa e vertente

tra

…….., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto Casaluci che lo rappresenta e difende giusta procura a margine al ricorso

ricorrente

Contro

MINISTERO DEGLI INTERNI opposto

POLSTRADA BARI opposto

Conclusioni: le parti presenti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22/10/07 il sig. ……….. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1260001005580 elevato in data 12/7/07 dalla Polizia Stradale di Bari con cui veniva contestata la violazione di cui all’art. 126/bis, 2° comma, e 180/8 C.d.S. per non aver ottemperato all’invito di fornire le informazioni richieste.

Eccepiva il ricorrente la nullità del verbale atteso che avverso il verbale n. ATX000 1012943, dal quale derivava l’obbligo di comunicare le generalità del conducente, era stata proposta opposizione innanzi al Giudice di Pace di Bisceglie; in ogni caso assumeva il ricorrente aveva provveduto con raccomandata del 13/3/07 ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 126/bis.

La Polizia Stradale di Bari provvedeva ad inviare la documentazione relativa all’accertamento e alla contestazione della violazione, non opponendosi alla archiviazione del verbale in quanto a seguito della opposizione del verbale presupposto il Giudice di Pace di Bisceglie aveva sospeso la efficacia.

All’udienza del 14/3/2008 il procuratore del ricorrente produceva copia della sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie con cui era stata accolta l’opposizione proposta avverso il verbale n. ATX000 1012943 elevato dalla Polstrada di Bari.

All‘udienza dell’8/4/08 sulle conclusioni delle partì presenti la causa è stata decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero degli Interni.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In virtù di quanto stabilito dall’art. 126/bis C.d.S. la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Ciò comporta che solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 2 del citato articolo.

Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova che avverso il verbale ATX0001012943 elevato dalla Polstrada di Bari in data 9/12/2006 era stato proposto ricorso e che il Giudice con provvedimento emesso il 28/3/07 aveva sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Nelle more del giudizio, inoltre è stata fornita prova che il verbale di contestazione impugnato era stato posto nel nulla dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 652/07 con cui veniva accolta l’opposizione.

Pertanto essendo stato posto nel nulla il verbale presupposto, anche il verbale oggetto della odierna impugnazione va posta nel nulla.

Tra l’altro tale verbale doveva in ogni caso essere considerato illegittimo essendo stato violato il disposto di cui all’art. 126/bis n. 2 che fa decorrere il termine di trenta giorni per la comunicazione solo dal momento della definizione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso la contestazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e per l’effetto pone nel nulla il verbale di contestazione n. 1260001005580 elevato dalla Polizia Stradale di Bari in data 12/7/2007;

- condanna il Ministero degli Interni, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 250,00 oltre IVA, CNAP e rimborso spese generali.

Bari, lì 8/4/2008.

giovedì 24 luglio 2008

Centrale rischi e responsabilità per illegittima segnalazione

Tribunale Mantova, sentenza 27.05.2008

"il servizio per la centralizzazione dei rischi bancari, istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16.5.1962 ed affidato alla Banca d'Italia, è oggi disciplinato dalla delibera del CICR del 29.3.1994 n. 429300, adottata ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b, 67 co. I, lett. b e 107 co. II del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 nonchè dalle istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia consistenti nelle istruzioni di vigilanza per le banche, trasmesse alle aziende di credito e concernenti la “Centrale dei Rischi" e nelle specifiche istruzioni per gli intermediari partecipanti trasfuse nella circolare n. 139 dell'11.2.1991".



Tribunale di Mantova

Sentenza 27 maggio 2008

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 10-6-2004 P. U. affermava a) che nel periodo fra maggio e settembre 2003 aveva richiesto a diversi istituti bancari e ad alcune società finanziarie la concessione di un finanziamento e/o il rilascio di una carta di credito ma che tutte le sue richieste erano state respinte; b) che, insospettitosi per quanto stava accadendo e svolte alcune ricerche, era venuto a sapere che il suo nominativo era stato segnalato alla Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d’Italia con effetto al 30-11-2002 da parte della Banca A. in relazione ad una sofferenza pari ad € 1.650,00 la quale, interpellata, aveva fatto sapere che la segnalazione si riferiva ad una esposizione derivante da un prestito commercianti erogato nel 1990 dalla Banca N. (successivamente incorporata nella Banca A.) ed in relazione al quale era rimasta scoperta l’ultima rata del rimborso pari a £ 1.549.272 alla data del 12-3-1997; c) che il conto presso la Banca N., aperto onde provvedere al rimborso delle rate del finanziamento -non sempre, ammetteva egli stesso, avvenuto nel rispetto dei termini- era stato tuttavia estinto nel marzo del 1996 dietro pagamento di quanto dovuto: di qui l’illegittimità del comportamento della banca per la segnalazione effettuata a così lunga distanza di tempo e senza che fossero state intraprese procedure per il recupero del presunto credito il che avrebbe fondato la pretesa al risarcimento dei danni cagionati all’immagine personale ed all’attività lavorativa.

Si costituiva la banca la quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo che il debito residuo non era stato estinto essendosi solo provveduto a girare la partita a sofferenza e che inutili erano stati i tentativi di ottenere il pagamento del residuo, affidati anche a società specializzate per il recupero del credito.

Esperita l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In termini di fatto va osservato che mentre la banca, alla stregua degli estratti del conto, ha continuato a sostenere che il P. (peraltro più volte moroso nel rimborso delle rate del finanziamento come documentato dalle numerose missive in atti) sarebbe tuttora debitore della somma di € 1.765,72 (con valuta 30-6-2004), l’attore ha sempre contestato siffatta circostanza, anche prima dell’instaurazione del presente giudizio, soprattutto con riguardo alla misura degli interessi applicati dall’istituto di credito.

Va inoltre ricordato che il P. (ora in pensione) all’epoca dei fatti era un dirigente industriale con stipendio pari a circa £ 1.500.000 nette mensili ed era comproprietario di un immobile adibito ad abitazione e che la banca tentò il recupero del credito in via stragiudiziale affidando il relativo incarico a due società specializzate che diedero atto del rifiuto del P., opportunamente interpellato, di versare ulteriori somme, comunicazioni a seguito delle quali la Banca N. provvide a girare la partita a sofferenza ed a effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi.

Premesso che dalla documentazione dimessa dalle parti (in particolare la banca ha prodotto gli estratti del conto con l’indicazione di quanto versato dall’attore a titolo di capitale e di interessi) non si desume con assoluta certezza la prova dell’entità del debito dell’attore verso l’istituto di credito, occorre verificare la legittimità della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi.

In proposito va osservato che il servizio per la centralizzazione dei rischi bancari, istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16.5.1962 ed affidato alla Banca d'Italia, è oggi disciplinato dalla delibera del CICR del 29.3.1994 n. 429300, adottata ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b, 67 co. I, lett. b e 107 co. II del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 nonchè dalle istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia consistenti nelle istruzioni di vigilanza per le banche, trasmesse alle aziende di credito e concernenti la “Centrale dei Rischi" e nelle specifiche istruzioni per gli intermediari partecipanti trasfuse nella circolare n. 139 dell'11.2.1991.

Va poi rammentato che le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una distinzione di queste in nove categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa con le caratteristiche tecniche delle operazioni medesime, tra le quali rientra quella delle "sofferenze" e, nell'ambito di tale categoria, devono essere segnalati tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Va aggiunto che l'appostazione a sofferenza non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito e che tale tipo di annotazione non implica una previsione di perdita, ovvero di irrecuperabilità del credito, giacché, ove la previsione di irrecuperabilità divenisse attuale, il credito, già segnalato a sofferenza, dovrebbe essere in tutto o in parte spostato nella categoria di censimento crediti passati a perdita, con il relativo venir meno della sua iscrizione nella categoria delle sofferenze (cfr. Cass. 12-10-2007 n. 21428): in sostanza per insolvenza, ai sensi della richiamata disciplina, si intende una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità (v. Cass. 12-10-2007 n. 21428 e nella giurisprudenza di merito Trib. Pescara 21-12-2006; Tribunale di Roma, 25-11-2004 n. 31484; Tribunale di Milano, 17-3-2004; App. Milano, 4-11-2003; Trib. Bari, 22-12-2000).

Alla stregua delle precisazioni sopra riportate ne deriva che l’inserimento della posizione dell’istante nella categoria dei crediti in sofferenza era illegittima non risultando dagli atti che egli versasse in condizioni di difficoltà economica essendosi egli limitato a rifiutarsi di pagare spontaneamente quanto richiesto in via stragiudiziale dalla banca o dai soggetti da questa incaricati del recupero del credito.

Occorre precisare che la lesione arrecata per effetto della illegittima segnalazione è di notevole gravità comportando l’esclusione del segnalato dal credito bancario o comunque la difficoltà se non impossibilità di accedervi e che la banca incorre, in tal caso, nella c.d. responsabilità da inesatte informazioni che si connota sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., determinandosi un danno che si ritiene sussistere in re ipsa e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno (Cass. 30-8-2007 n. 18316; Cass. 28-6-2006 n. 14977; Cass. 19-1-2001 n. 4881; Cass. 5-11-1998 n. 1103).

Va rammentato che la lesione del diritto all’immagine ed all’onore comporta il risarcimento oltre che del danno patrimoniale, se verificatosi, anche del danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, danno quest’ultimo da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e che si verifica a seguito dell'inserimento della notizia lesiva per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro di coloro che hanno accesso alla Centrale Rischi (v. Cass. 4-6-2007 n. 12929): tenuto conto della lunga durata della segnalazione (da novembre 2002 ad ottobre 2003), della circostanza che l'esiguità della somma iscritta a sofferenza ha avuto una maggiore efficacia lesiva della reputazione, essendo indice di uno stato di decozione pur di fronte ad un debito esiguo, nonché del fatto che all’istante venne ripetutamente negata la concessione di una carta di credito, appare equo riconoscere all’attore la somma, comprensiva anche di rivalutazione ed interessi legali (cfr. Cass. 17-1-2003 n. 608) sinora maturati, di euro 5.000,00 cui debbono aggiungersi gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.

Da ultimo va aggiunto che l’istante non ha invece provato di avere subito un danno patrimoniale sicché nessuna somma può essergli attribuita a tale titolo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

condanna la convenuta a corrispondere all’attore per le ragioni di cui in motivazione la somma di euro 5.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo;

condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidandole in complessivi euro 3.208,61 di cui € 208,61 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Cosi' deciso in Mantova, lì 27-5-2008.

mercoledì 23 luglio 2008

Incarico al legale, obbligo per il Comune di seguire la via della selezione pubblica per il conferimento

TAR CAMPANIA, Sezione II, Sentenza 22 maggio 2008, n. 4855

I principi costituzionali del buon andamento e trasparenza della P.A. (art. 97) e comunitari di non discriminazione, parita’ di trattamento, pubblicita’ e proporzionalita’ sono recepiti dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall'art. 32 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l. 4 agosto 2006 n. 248, che con il comma 6 ed il comma 6 bis(decreto Bersani) prevede che: "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione", si applica anche ai Comuni.

Sicchè, anche i Comuni debbono predisporre il bando o avviso pubblico, previa determinazione dei criteri obiettivi per la valutazione delle domande, l’espletamento della procedura valutativa comparativa dei curricula dei candidati e l'obbligo di motivazione in ordina alla scelta al fine di verificare il controllo della imparzialita’.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione II

Sentenza 22 maggio 2008, n. 4855

Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della l. n. 1034/1971, nella formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, della l. n. 205/2000;

Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma semplificata e sentite sul punto le parti costituite, come da verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto l'attribuzione dell'incarico di patrocinio e consulenza legale del Comune di Barano d'Ischia, in sede amministrativa e civile, di durata annuale, a professionista esterno, con compenso mensile di Euro 3.227,39, oltre accessori;

Ritenuto che il ricorso merita accoglimento, rilevandosi manifestamente fondate, oltre che assorbenti, la seconda e terza censura, con cui e’ dedotta la violazione del principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parita’ di trattamento, pubblicita’ e proporzionalita’, atteso che l'ente ha conferito in via diretta l'incarico senza indire una procedura selettiva e senza valutare in alcun modo l'istanza, con allegato curriculum, presentata dal ricorrente (in data 9 gennaio 2008);

Rilevato che i suddetti principi risultano recepiti dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall'art. 32 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l. 4 agosto 2006 n. 248, che dopo aver fissato, al comma 6, i presupposti per l'affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavo autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, al comma 6-bis (inserito dal suddetto c.d. decreto Bersani) stabilisce: "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

Rilevato che tra le amministrazioni pubbliche tenute all'applicazione del citato art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato, rientrano anche i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto che i summenzionati principi di derivazione comunitaria e l'esigenza di rendere piu’ concorrenziali gli assetti di mercato, oltre che di contenere i livelli di spesa pubblica, che hanno ispirato la nuova normativa (cfr. Preambolo e art. 1 del d.l. n. 223 del 2006), impongono la predisposizione di un bando o avviso pubblico, la previa individuazione di criteri obiettivi per la valutazione delle istanze, lo svolgimento di una procedura di valutazione comparativa dei curricula presentati nonche’ l'obbligo di motivare congruamente la scelta, onde consentire il controllo sull'imparzialita’ della procedura;

Ritenuto di condividere al riguardo gli indirizzi contenuti nella circolare del Ministero della funzione pubblica dell'11 marzo 2008, n. 2, circa l'obbligo della messa in concorrenza degli incarichi mediante lo svolgimento di una procedura comparativa (cfr., in particolare, schema di regolamento allegato, al quale si devono adeguare anche gli enti locali);

Ritenuto che l'esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo per l'individuazione del professionista non e’ esclusa dalla circostanza che l'importo del compenso e’ inferiore a 100.000 euro, analogamente a quanto disposto espressamente in tema di incarichi di progettazione e direzione lavori (art. 91, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, in base al quale l'affidamento deve avvenire "[...] nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza");

Rilevato che, nel caso di specie, il Comune di Barano d'Ischia, oltre a non aver previamente predisposto un avviso pubblico ne’ fissato i criteri di giudizio, non ha neanche effettuato alcuna valutazione comparativa, ancorche’ il ricorrente abbia spontaneamente presentato il proprio curriculum (impegnandosi, peraltro, a svolgere l'incarico per l'inferiore importo mensile di Euro 2.600,00);

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato, condannando il Comune soccombente a rimborsare al ricorrente le spese della presente causa, nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda - accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n. 2022/2008 e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Barano d'Ischia a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, comprensive del contributo unificato, liquidate complessivamente in 2.000,00 (duemila/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita’ Amministrativa.

La destinazione del PRG a servizi pubblici rientra tra i vincoli espropriativi con decadenza per decorso del quinquiennio

T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, sentenza n. 13398/06

"Ai sensi del disposto dell'art. 7 n. 3 e 4 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, hanno sicuramente natura espropriativa i vincoli che comportano la destinazione a servizi pubblici.
La destinazione di PRG a servizi pubblici dell’area interessata concretizza, pertanto, un vincolo urbanistico a contenuto espropriativo, ossia assimilabile all’espropriazione, nei confronti del quale trova applicazione il disposto di cui all’art. 2, co. 1, della L. n. 1187/1968.
E la decadenza, per inutile decorso del termine quinquennale di efficacia previsto dall'art. 2 comma 1, l. 19 novembre 1968 n. 1187 (cfr. ora art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l'intero territorio comunale (art. 7, l. n. 1150 del 1942) - un vuoto di disciplina che l'amministrazione è tenuta a colmare"

FATTO

Con ricorso notificato il 4.5.2006 e depositato il 19.5.2006, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio rifiuto sulla istanza presentata dai ricorrenti con la racc. a/r del 9.2.2006-13.2.2006, ai fini dell’adozione da parte del Comune ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 38/1999 di una nuova pianificazione urbanistica dell’area di loro proprietà, in conformità alle caratteristiche di fatto della zona con intimazione a provvedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
Hanno dedotto di essere proprietari di un terreno sito in Viterbo, loc. Paradiso, al catasto foglio n. 176, p.lle nn. x.y, che, ai sensi dell’art. 13 n.t.a. dell’attuale P.R.G. del Comune di Viterbo, approvato con deliberazione di G.R. n. 3068 del 10.7.1979, è ubicato in parte in zona F2 ( servizi ed attrezzature pubblico di livello locale) e per la parte residua in B2-sottozona B3 ( saturazione e sostituzione edilizia); hanno, altresì, dedotto che i vincoli di cui sopra sono decaduti ai sensi della L. n. 1187/1968 per mancata attuazione nel quinquennio.
Ai sensi della L.R. n. 38/1999 “ norme sul governo del territorio” art. 50 “ decadenza dei vincoli” hanno dedotto l’obbligo del Comune di adottare la pianificazione per le zone con vincoli decaduti entro i 120 gg. dalla decadenza e consentire interventi edilizi di cui all’art. 4, co. 8, della L. n. 10/1977 e dell’art. 1 della L. R. n. 24/1977, trattandosi di una zona nel frattempo urbanizzata e quasi “ residenziale” con istanza per sollecitare adempimenti di cui al citato art. 50 della L.R. n. 38/1999.
I ricorrenti hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e la nomina di un Commissario ad acta, che provveda in caso di inottemperanza dell’Amministrazione
Alla camera di consiglio del 13.7.2006, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come d averbale di causa agli atti del giudizioi quali hanno insistito nelle rispettive difese.

DIRITTO


Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Ed infatti il terreno di proprietà dei ricorrenti, sito in Viterbo, loc. Paradiso, al catasto foglio n. 176, p.lle nn. x.y, ai sensi dell’art. 13 n.t.a. dell’attuale P.R.G. del Comune di Viterbo, approvato con deliberazione di G.R. n. 3068 del 10.7.1979, è stato destinato in parte a zona F2 ( servizi ed attrezzature pubblico di livello locale) e per la parte residua a B2-sottozona B3 ( saturazione e sostituzione edilizia).
Ai sensi del disposto dell'art. 7 n. 3 e 4 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, hanno sicuramente natura espropriativa i vincoli che comportano la destinazione a servizi pubblici.
La destinazione di PRG a servizi pubblici dell’area interessata concretizza, pertanto, un vincolo urbanistico a contenuto espropriativo, ossia assimilabile all’espropriazione, nei confronti del quale trova applicazione il disposto di cui all’art. 2, co. 1, della L. n. 1187/1968.
E la decadenza, per inutile decorso del termine quinquennale di efficacia previsto dall'art. 2 comma 1, l. 19 novembre 1968 n. 1187 (cfr. ora art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l'intero territorio comunale (art. 7, l. n. 1150 del 1942) - un vuoto di disciplina che l'amministrazione è tenuta a colmare.
All'istanza in tal senso dell'interessato - seguita da rituale diffida per effetto della quale si è formalizzato il silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale - l'amministrazione è tenuta dunque a dare risposta, provvedendo, in assenza di cause ostative, all'azzonamento dell'area, resa « zona bianca » (art. 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo a suo tempo impresso dal piano regolatore.
Pertanto va accolto il ricorso proposto contro il silenzio rifiuto formatosi su una diffida a provvedere sulla definizione urbanistica di un'area già oggetto di vincolo espropriativo scaduto, fermo restando che l'accoglimento del gravame comporta esclusivamente l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del soggetto interessato e di attribuire all'area una specifica e appropriata destinazione urbanistica.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina al Comune di Viterbo di adottare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza un provvedimento esplicito sulla domanda presentata dai ricorrenti e, per il caso di inadempimento dell’Amministrazione oltre il predetto termine, nomina Commissario ad acta un funzionario tecnico della Regione Lazio, designato dall’Assessore regionale all’Urbanistica e Casa, che provvederà, se necessario, in via sostitutiva su richiesta di parte, entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 13.7.2006

Patrizio Giulia, Presidente
Francesco Giordano, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore

lunedì 21 luglio 2008

Disciplina del recupero dei sottotetti, porticati, locali seminterrati per la Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 33



“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate“.


IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ART. 1
(FINALITÀ E OGGETTO)
1. La presente legge detta limiti e norme per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo di porticati e di locali seminterrati con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciale e terziaria, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l'intervento di ristrutturazione, è consentito, nei limiti di cui alla presente legge:
a) il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con l'uso residenziale;
b) il recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato, da destinare prioritariamente a uso terziario e/o commerciale, limitatamente agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
c) il recupero dei locali seminterrati da destinare a uso residenziale e dei locali seminterrati e interrati da destinare a uso terziario e/o commerciale.

3. Il recupero volumetrico può essere consentito purché gli edifici interessati:
a) siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)ricadano in zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.

4. Il recupero volumetrico può essere consentito nel rispetto della sicurezza statica degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.

ART. 2
(DEFINIZIONI)
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) sottotetti: i locali sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo (concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale;
b) porticati: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c) seminterrati: i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale inferiore ai due terzi della superficie laterale totale;
d) interrati: i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale;
e) volume: il volume totale fuori terra dell'edificio, calcolato in sede di rilascio del titolo abilitativo, depurato dai volumi interrati, non computabili in base ai vigenti regolamenti edilizi comunali;
f) volume trasformabile: il prodotto di tutte le superfici passibili di recupero/riutilizzo ai fini della presente legge per le relative altezze.

ART. 3
(LIMITI DI APPLICAZIONI)
1. Il consiglio comunale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può disporre motivatamente l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica. Il consiglio comunale può, altresì, disporre motivatamente l’esclusione di determinate tipologie di edifici o di interventi dall’applicazione della presente legge.

2. Nel caso del recupero dei locali seminterrati a uso residenziale, le disposizioni di cui al comma 1 sono obbligatorie. In quella sede il consiglio comunale definisce condizioni e modalità di recupero di detti locali.

ART. 4
(CONDIZIONI PER IL RECUPERO)
1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso qualora sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;
b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente per usi diversi da quello residenziale, deve essere stato sanato preventivamente ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge del 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici);
c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 300 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta, la chiusura di tali spazi non è obbligatoria. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.

2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.

3. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, se volti all’eventuale e successiva suddivisione in due o più unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

4. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

ART. 5
(MODALITÀ D'INTERVENTO)
1. Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde.

2. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purchè siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio. In particolare, per gli abbaini non può essere interrotta la linea di gronda ne può essere superata la linea di colmo.

3. Il progetto di recupero abitativo dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

ART. 6
(RISTRUTTURAZIONI E CONTRIBUTI)
1. Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), come modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso di costruire e comportano la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, come modificato dall’articolo 1 del d.lgs 301/2002 e dall’articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

ART. 7
(RECUPERO DI PORTICATI)
1. Il recupero dei porticati a uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale di cui all'articolo 1, comma 2), lettera b), è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità o di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene. In deroga alle vigenti norme è consentita una altezza minima di piano diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri.

2. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all’articolo 6, comma 2.

ART. 8
(UTILIZZO RESIDENZIALE DEI PIANI SEMINTERRATI E TERZIARIO E COMMERCIALE E DEI PIANI SEMINTERRATI E INTERRATI)
1. L'utilizzo di piani seminterrati a uso residenziale e di piani seminterrati e interrati a uso terziario e/o commerciale è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purchè siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e siano almeno assicurate le seguenti condizioni:
a) altezza interna non inferiore a metri 2,70;
b) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
c) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro e di impiantistica antincendio;
d) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria;
e) rispetto del rapporto tra volumi e superfici di parcheggio da realizzare all’interno del lotto interessato secondo quanto disposto dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

2. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all’articolo 6, comma 2.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 novembre 2007

VENDOLA

martedì 8 luglio 2008

Tabella aggiornata al 30.06.2008 dal D.M. 24/6/2008 ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni

(G.U. n.151 del 30 giugno 2008)


Punti di invalidità

Età

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

2

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

3

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

4

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

5

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

6

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

7

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

8

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

9

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

10

720,95

1586,09

2595,42

3748,94

5407,13

7353,69

9588,64

12111,96

14923,67

11

717,35

1578,16

2582,44

3730,20

5380,09

7316,92

9540,69

12051,40

14849,05

12

713,74

1570,23

2569,47

3711,45

5353,05

7280,15

9492,75

11990,84

14774,43

13

710,14

1562,30

2556,49

3692,71

5326,02

7243,38

9444,81

11930,28

14699,81

14

706,53

1554,37

2543,51

3673,96

5298,98

7206,62

9396,86

11869,72

14625,19

15

702,93

1546,44

2530,53

3655,22

5271,95

7169,85

9348,92

11809,16

14550,57

16

699,32

1538,51

2517,56

3636,47

5244,91

7133,08

9300,98

11748,60

14475,96

17

695,72

1530,58

2504,58

3617,73

5217,88

7096,31

9253,03

11688,04

14401,34

18

692,11

1522,65

2491,60

3598,98

5190,84

7059,54

9205,09

11627,48

14326,72

19

688,51

1514,72

2478,63

3580,24

5163,80

7022,77

9157,15

11566,92

14252,10

20

684,90

1506,79

2465,65

3561,49

5136,77

6986,01

9109,20

11506,36

14177,48

21

681,30

1498,86

2452,67

3542,75

5109,73

6949,24

9061,26

11445,80

14102,86

22

677,69

1490,92

2439,69

3524,00

5082,70

6912,47

9013,32

11385,24

14028,25

23

674,09

1482,99

2426,72

3505,26

5055,66

6875,70

8965,37

11324,68

13953,63

24

670,48

1475,06

2413,74

3486,51

5028,63

6838,93

8917,43

11264,12

13879,01

25

666,88

1467,13

2400,76

3467,77

5001,59

6802,16

8869,49

11203,56

13804,39

26

663,27

1459,20

2387,79

3449,02

4974,56

6765,39

8821,54

11143,00

13729,77

27

659,67

1451,27

2374,81

3430,28

4947,52

6728,63

8773,60

11082,44

13655,15

28

656,06

1443,34

2361,83

3411,54

4920,48

6691,86

8725,66

11021,88

13580,54

29

652,46

1435,41

2348,86

3392,79

4893,45

6655,09

8677,71

10961,32

13505,92

30

648,86

1427,48

2335,88

3374,05

4866,41

6618,32

8629,77

10900,76

13431,30

31

645,25

1419,55

2322,90

3355,30

4839,38

6581,55

8581,83

10840,20

13356,68

32

641,65

1411,62

2309,92

3336,56

4812,34

6544,78

8533,89

10779,64

13282,06

33

638,04

1403,69

2296,95

3317,81

4785,31

6508,02

8485,94

10719,08

13207,44

34

634,44

1395,76

2283,97

3299,07

4758,27

6471,25

8438,00

10658,52

13132,83

35

630,83

1387,83

2270,99

3280,32

4731,23

6434,48

8390,06

10597,97

13058,21

36

627,23

1379,90

2258,02

3261,58

4704,20

6397,71

8342,11

10537,41

12983,59

37

623,62

1371,97

2245,04

3242,83

4677,16

6360,94

8294,17

10476,85

12908,97

38

620,02

1364,04

2232,06

3224,09

4650,13

6324,17

8246,23

10416,29

12834,35

39

616,41

1356,11

2219,08

3205,34

4623,09

6287,40

8198,28

10355,73

12759,73

40

612,81

1348,18

2206,11

3186,60

4596,06

6250,64

8150,34

10295,17

12685,12

41

609,20

1340,25

2193,13

3167,85

4569,02

6213,87

8102,40

10234,61

12610,50

42

605,60

1332,32

2180,15

3149,11

4541,98

6177,10

8054,45

10174,05

12535,88

43

601,99

1324,39

2167,18

3130,36

4514,95

6140,33

8006,51

10113,49

12461,26

44

598,39

1316,45

2154,20

3111,62

4487,91

6103,56

7958,57

10052,93

12386,64

45

594,78

1308,52

2141,22

3092,88

4460,88

6066,79

7910,62

9992,37

12312,02

46

591,18

1300,59

2128,24

3074,13

4433,84

6030,03

7862,68

9931,81

12237,41

47

587,57

1292,66

2115,27

3055,39

4406,81

5993,26

7814,74

9871,25

12162,79

48

583,97

1284,73

2102,29

3036,64

4379,77

5956,49

7766,79

9810,69

12088,17

49

580,36

1276,80

2089,31

3017,90

4352,74

5919,72

7718,85

9750,13

12013,55

50

576,76

1268,87

2076,34

2999,15

4325,70

5882,95

7670,91

9689,57

11938,93

51

573,16

1260,94

2063,36

2980,41

4298,66

5846,18

7622,96

9629,01

11864,31

52

569,55

1253,01

2050,38

2961,66

4271,63

5809,42

7575,02

9568,45

11789,70

53

565,95

1245,08

2037,40

2942,92

4244,59

5772,65

7527,08

9507,89

11715,08

54

562,34

1237,15

2024,43

2924,17

4217,56

5735,88

7479,14

9447,33

11640,46

55

558,74

1229,22

2011,45

2905,43

4190,52

5699,11

7431,19

9386,77

11565,84

56

555,13

1221,29

1998,47

2886,68

4163,49

5662,34

7383,25

9326,21

11491,22

57

551,53

1213,36

1985,50

2867,94

4136,45

5625,57

7335,31

9265,65

11416,60

58

547,92

1205,43

1972,52

2849,19

4109,42

5588,80

7287,36

9205,09

11341,99

59

544,32

1197,50

1959,54

2830,45

4082,38

5552,04

7239,42

9144,53

11267,37

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