martedì 15 marzo 2011

Sostanza stupefacente, cessione o uso personale, onere della prova a carico del P.M.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 28 febbraio 2011, n. 7578
non è la difesa a dover fornire dimostrazione di un uso personale dello stupefacente detenuto, ma è pur sempre la pubblica accusa che, secondo i principi generali, deve fornire prova di una detenzione della droga per scopi diversi da quello del consumo personale. Il semplice dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari non produce alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, nè introduce alcuna, presunzione relativa della destinazione della, droga ad una attività cessoria (Cass. Sez. 6, 12.22009 n. 12146, P.M. in proc. Delugan, rv. 242923). La destinazione ad un uso personale dello stupefacente addotta dall'imputato non riveste natura giuridica di causa di non punibilità, perchè la destinazione della sostanza alla vendita o cessione è un elemento costitutivo della fattispecie criminosa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendo competere all'imputato provare ¢ dimostrare la destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Cass. Sez. 4, 25.9.2008 n. 39262, P.G. in proc. Brambati, rv. 241468).



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 28 febbraio 2011, n. 7578

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Nel corso di un ordinario controllo autoveicolare avvenuto l'11.12.2007 in provincia di Cuneo i carabinieri trovavano il cittadino marocchino D.A. in possesso di due bustine contenenti eroina, poi risultata costituita da, grammi 0,280 di principio attivo idonei a formare undici singole dosi per medio assuntore (consulenza chimica del p.m.), nonchè di una dose di hashish (gr. 0,43). Il D. era tratto in arresto in ritenuta flagranza del reato di trasporto e detenzione illeciti per fini di vendita o cessione a terzi dell'indicata quantità di eroina.
L'arresto era ritualmente convalidato dal competente g.i.p. territoriale, che non applicava alcuna misura cautelare all'incensurato D.. Attinto da successiva richiesta di rinvio a giudizio del p.m., il cittadino nordafricano chiedeva di definire la propria posizione processuale nelle forme del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie.
All'esito del corrispondente giudizio camerale, il g.u.p. del Tribunale di Cuneo ha mandato assolto il D. dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto, ritenendo non idoneamente contrastato dagli elementi raccolti dalla pubblica accusa l'assunto difensivo dell'imputato del potenziale esclusivo consumo personale dello stupefacente in sequestro, che afferma di aver acquistato a Torino al prezza di 100,00 euro, convinto trattarsi di cocaina e non di eroina, per consumarla nelle imminenti festività natalizie. Il decidente ha ritenuto il solo dato indiziario rappresentato dall'eccedenza di una unica dose (mg. 0,30) rispetto alla quantità massima detenibile prevista dalle tabelle ministeriali richiamate dal D.P.R. n. 309 del 1990 (gr. 0,250 paria dieci dosi), non sonetto da altri congrui elementi sintomatici di una eventuale attività di spaccio del D.. Costui, infatti è immune da ogni precedente penale e da pendenze giudiziarie, si trova legittimamente in Italia dove dispone di una stabile e regolare attività di lavoro, che mal. si concilia con supposte attività di. spaccio di droga. A ciò dovendosi aggiungere che, al di là del quantitativo certamente modesto dello stupefacente detenuto, la perquisizione domiciliare eseguita in coincidenza con il suo arresto nei confronti dell'imputato non ha portato al rinvenimento di cose o strumenti che abitualmente, secondo la comune esperienza giudiziaria, si accompagnano ad una attività di spaccio al dettaglio (bilancini, sostanze da "taglio", ritagli di plastica per confezionare dosi, ecc.).
2. Adita dall'impugnazione del pubblico ministero, contrastante il ritenuto uso personale non punibile dello stupefacente in possesso dell'imputato, la Corte di Appello di Torino con l'indicata sentenza del 10.10.2008 ha giudicato il D. colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato, concessegli le attenuanti genetiche e l'attenuante del fatto lieve (L.S., art. 73, comma 5), alla pena condizionalmente sospesa di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
I giudici di secondo grado, valorizzando l'elemento indiziario costituito dalla menzionata eccedenza della soglia della, sostanza detenibile per uso personale, hanno considerato tale, elemento riscontrato da ulteriori emergenze indiziarie idonee a smentire la tesi difensiva dell'imputato. Emergenze integrate: a) dall'essere stata la sostanza suddivisa in due bustine; b) dall'implausibilità dell'assunto del D. di essere stato ingannato dall'ignoto spacciatore, essendo persuaso di acquistare cocaina e non eroina, atteso che la sostanza rinvenuta in suo possesso presenterebbe caratteristiche qualitative e olfattive tali da renderla subito riconoscibile come eroina; c) dalla scarsa credibilità del prezzo di acquisto indicato dal D. (euro 100,00), da considerarsi "troppo basso" per il numero di dosi acquistate (sia che si trattasse di eroina, sia che si trattasse di cocaina); d) dall'irrilevanza del ritrovamento sul sedile dell'auto del D. di "residui di tabacco sbriciolato" (che per il giudice di primo grado suffragherebbe il consumo dell'imputato di stupefacente anche dei tipo: hashish, pure trovato in suo ; possesso in una sola dose), che anzi accrediterebbe l'ipotizzata attività di spaccio, perchè "l'eroina non viene assunta miscelandola con tabacco e fumandola"; e) dalla mancata dimostrazione da parte dell'imputate del suo asserito consumo personale di cocaina ovvero di eroina ("manca l'allegazione, per non dire la prova, che D. facesse uso di tale sostanza"); f) dalla non significatività, infine, degli elementi circostanziali di ordine soggettivo segnalati dal primo giudice (incensuratezza del D., sua stabile attività di lavoro), "essendo ben possibile l'occasionale compimento di una violazione della normativa sugli stupefacenti". 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo un unitario motivo di censura:
per erronea applicazione della L.S., art. 73, ed insufficienza e illogicità manifesta della decisione di condanna.
Incongruamente la Corte di Appello ha attribuito decisivo peso, nel valutare il contegno; del D., all'unico dato costituito dalla, minima eccedenza dello stupefacente sequestrato rispetto, alla, soglia massima, di droga detenibile prevista dalla legge, pur in assenza, di altri indici dimostrativi dell'ipotizzata finalizzazione allo spaccio delle undici dosi di eroina, come aveva puntualmente rilevato; la decisione assolutoria di primo grado. Altrettanto incongruamente la Corte territoriale ha operato una inammissibile inversione dell'onere della prova, evidenziando la mancata allegazione da parte dell'imputato di fonti ò elementi asseveranti là addotta destinazione della sostanza drogante al suo personale consumo non terapeutico. La sola evenienza del superamento della soglia detenibile di stupefacente non vale, come afferma la giurisprudenza di legittimità, ad invertire l'onere della prova dell'attività illecita che rimane attribuito ai pubblico ministero, nè ad introdurre una sorta di presunzione, ancorchè relativa, di destinazione della sostanza ad un uso diverso da quello personale (presunto spaccio). Gli argomenti enunciati dalla sentenza; impugnata non superano,, nella loro evidente discrasia e contraddittorietà, le osservazioni liberatorie esposte dalla sentenza di primo grado.
4. Il ricorso di D.A. è assistito da fondamento, palesi configurandosi l'erroneità delle considerazioni giuridiche espresse dalla sentenza: impugnata, e la lacunosità motivazionale della decisione affermativa della colpevolezza dell'imputato. Affermazione in definitiva basata non su convergenti elementi indiziari che si sovrappongano alla ribadita eccedenza della sostanza drogante, come sostengono i giudici di secondo grado, ma su meri elementi congetturali non idonei a vanificale, sul piano logico, la tesi difensiva avanzata dall'imputato in punto, di personale consumo dell'eroina caduta in sequestro.
La suddivisione della sostanza in due bustine è di per sè, tenuto conto della complessiva modestia quantitativa del compendio drogante (ed altresì del suo altrettanto modesto valore qualitativo per basso tenore attivo), elemento neutro e non dirimente per sostenere la destinazione alla vendita o alla cessione a terzi della sostanza.
Così è a dirsi pure del congetturato basso prezzo che il D. avrebbe pagato, come da sue dichiarazioni, per l'erroneo o ingannevole acquisto della sostanza (eroina in luogo della cocaina che egli avrebbe inteso procurarsi).
Giova osservare che - il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), come novellato dalla L. n. 49 del 2006, indica più parametri, fra loro non reciprocamente autonomi in base ai quali valutare la eventuale destinazione ad: un "uso non esclusivamente - personale" di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi (nel caso di specie l'ecceduta soglia di quantità detenibile) perchè la condotta di detenzione assuma rilievo penale, occorrendo apprezzale contestualmente l'esistenza di "oltre circostanze dell'azione" suscettibili di escludere in modo logicamente coerente un uso non strettamente personale della droga (Cass. Sez. 6, 1.10.2008 n. 40575, P.M. in proc. Marsilli, rv. 241522).
Tanto precisato, deve constatarsi che impropriamente la Corte di Appello di Torino censura. la mancata allegazione formale da parte dell'imputato di un suo stato di tossicodipendenza ovvero di consumo più o meno estemporaneo di sostanze droganti.
In vero, come si sottolinea nel ricorso, non è la difesa a dover fornire dimostrazione di un uso personale dello stupefacente detenuto, ma è pur sempre la pubblica accusa che, secondo i principi generali, deve fornire prova di una detenzione della droga per scopi diversi da quello del consumo personale. Il semplice dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari non produce alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, nè introduce alcuna, presunzione relativa della destinazione della, droga ad una attività cessoria (Cass. Sez. 6, 12.22009 n. 12146, P.M. in proc. Delugan, rv. 242923). La destinazione ad un uso personale dello stupefacente addotta dall'imputato non riveste natura giuridica di causa di non punibilità, perchè la destinazione della sostanza alla vendita o cessione è un elemento costitutivo della fattispecie criminosa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendo competere all'imputato provare ¢ dimostrare la destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Cass. Sez. 4, 25.9.2008 n. 39262, P.G. in proc. Brambati, rv. 241468).
Traendo, allora, le conclusioni dell'analisi ricostruttiva del comportamento del ricorrente D., quale consentita dalla congiunta lettura delle, due difformi decisioni di merito, deve convenirsi sulla mancanza di prove concrete e sufficienti, mancanza non altrimenti surrogabile mediante eventuali ulteriori incombenti conoscitivi e valutativi, della commissione del reato ascritto all'imputato. Le emergenze processuali non portano in luce elementi che persuasivamente avvalorino la contestata finalità di cessione della piccola quantità di eroina trovato in possesso del prevenuto, facendo anzi emergere positivi dati circostanziali, quali quelli esaminati dalla sentenza di primo grado, che inducono ad escludere siffatta finalità antigiuridica. Per l'effetto l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Torino deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto reato attribuito all'imputato non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

lunedì 14 marzo 2011

Riforma Costituzionale della Giustizia, Ministro A. Alfano

IL TESTO DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Disegno di legge costituzionale, approvato dal CdM il 10.03.2011


Riforma della giustizia


Articolo 1
(Modifica l'articolo 87 della Costituzione)

Nell'articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: "magistratura" sono aggiunte le seguenti: "giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente."

Articolo 2
(Modifica il Titolo IV della Costituzione)

1. Al Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "La Giustizia";
b) la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: "Gli organi";
c) la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: "La giurisdizione".

Articolo 3
(Modifica l'articolo 101 della Costituzione)

1. Il comma secondo dell'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge".

Articolo 4
(Modifica l'articolo 102 della Costituzione)

1. Il comma primo dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Articolo 5
(Nuovo articolo 104 della Costituzione)

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: "104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.
La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
L'ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza.".

Articolo 6
(Nuovo articolo 104-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 104 della Costituzione è inserito il seguente:
"104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale."

Articolo 7
(Nuovo articolo 104-ter della Costituzione)

Dopo l'articolo 104-bis della Costituzione è inserito il seguente:
"104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale."

Articolo 8
(Nuovo articolo 105 della Costituzione)

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.
I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione".

Articolo 9
(Nuovo articolo 105-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente:
"105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.
La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri.
I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.
La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.
La legge assicura l'autonomia e l'indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.
Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.".

Articolo 10
(Modifica l'articolo 106 della Costituzione)

1. Al comma secondo dell'articolo 106 della Costituzione le parole: "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" sono soppresse.

Articolo 11
(Modifica l'articolo 107 della Costituzione)

1. All'articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo, le parole: "del Consiglio superiore della magistratura" sono sostituite dalle seguenti: "dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente";
b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.".

Articolo 12
(Sostituisce l'articolo 109 della Costituzione)

1. L'articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.".

Articolo 13
(Sostituisce l'articolo 110 della Costituzione)

1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine".

Articolo 14
(Modifica l'articolo 111 della Costituzione)

1. All'articolo 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:
"Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l'appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.".

Articolo 15
(Nuovo articolo 112 della Costituzione)

1. L'articolo 112 Cost. è sostituito dal seguente:
"112. - L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.".

Articolo 16
(Nuova sezione II-bis del Titolo IV in materia di responsabilità dei magistrati)

1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II, è inserita la seguente:
"Sezione II-bis
Responsabilità dei magistrati
"113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato"."

Articolo 17
(Effetti sui procedimenti in corso)

1. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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