SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 28 febbraio 2011, n. 7578
non è la difesa a dover fornire dimostrazione di un uso personale dello stupefacente detenuto, ma è pur sempre la pubblica accusa che, secondo i principi generali, deve fornire prova di una detenzione della droga per scopi diversi da quello del consumo personale. Il semplice dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari non produce alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, nè introduce alcuna, presunzione relativa della destinazione della, droga ad una attività cessoria (Cass. Sez. 6, 12.22009 n. 12146, P.M. in proc. Delugan, rv. 242923). La destinazione ad un uso personale dello stupefacente addotta dall'imputato non riveste natura giuridica di causa di non punibilità, perchè la destinazione della sostanza alla vendita o cessione è un elemento costitutivo della fattispecie criminosa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendo competere all'imputato provare ¢ dimostrare la destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Cass. Sez. 4, 25.9.2008 n. 39262, P.G. in proc. Brambati, rv. 241468).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 28 febbraio 2011, n. 7578
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Nel corso di un ordinario controllo autoveicolare avvenuto l'11.12.2007 in provincia di Cuneo i carabinieri trovavano il cittadino marocchino D.A. in possesso di due bustine contenenti eroina, poi risultata costituita da, grammi 0,280 di principio attivo idonei a formare undici singole dosi per medio assuntore (consulenza chimica del p.m.), nonchè di una dose di hashish (gr. 0,43). Il D. era tratto in arresto in ritenuta flagranza del reato di trasporto e detenzione illeciti per fini di vendita o cessione a terzi dell'indicata quantità di eroina.
L'arresto era ritualmente convalidato dal competente g.i.p. territoriale, che non applicava alcuna misura cautelare all'incensurato D.. Attinto da successiva richiesta di rinvio a giudizio del p.m., il cittadino nordafricano chiedeva di definire la propria posizione processuale nelle forme del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie.
All'esito del corrispondente giudizio camerale, il g.u.p. del Tribunale di Cuneo ha mandato assolto il D. dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto, ritenendo non idoneamente contrastato dagli elementi raccolti dalla pubblica accusa l'assunto difensivo dell'imputato del potenziale esclusivo consumo personale dello stupefacente in sequestro, che afferma di aver acquistato a Torino al prezza di 100,00 euro, convinto trattarsi di cocaina e non di eroina, per consumarla nelle imminenti festività natalizie. Il decidente ha ritenuto il solo dato indiziario rappresentato dall'eccedenza di una unica dose (mg. 0,30) rispetto alla quantità massima detenibile prevista dalle tabelle ministeriali richiamate dal D.P.R. n. 309 del 1990 (gr. 0,250 paria dieci dosi), non sonetto da altri congrui elementi sintomatici di una eventuale attività di spaccio del D.. Costui, infatti è immune da ogni precedente penale e da pendenze giudiziarie, si trova legittimamente in Italia dove dispone di una stabile e regolare attività di lavoro, che mal. si concilia con supposte attività di. spaccio di droga. A ciò dovendosi aggiungere che, al di là del quantitativo certamente modesto dello stupefacente detenuto, la perquisizione domiciliare eseguita in coincidenza con il suo arresto nei confronti dell'imputato non ha portato al rinvenimento di cose o strumenti che abitualmente, secondo la comune esperienza giudiziaria, si accompagnano ad una attività di spaccio al dettaglio (bilancini, sostanze da "taglio", ritagli di plastica per confezionare dosi, ecc.).
2. Adita dall'impugnazione del pubblico ministero, contrastante il ritenuto uso personale non punibile dello stupefacente in possesso dell'imputato, la Corte di Appello di Torino con l'indicata sentenza del 10.10.2008 ha giudicato il D. colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato, concessegli le attenuanti genetiche e l'attenuante del fatto lieve (L.S., art. 73, comma 5), alla pena condizionalmente sospesa di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
I giudici di secondo grado, valorizzando l'elemento indiziario costituito dalla menzionata eccedenza della soglia della, sostanza detenibile per uso personale, hanno considerato tale, elemento riscontrato da ulteriori emergenze indiziarie idonee a smentire la tesi difensiva dell'imputato. Emergenze integrate: a) dall'essere stata la sostanza suddivisa in due bustine; b) dall'implausibilità dell'assunto del D. di essere stato ingannato dall'ignoto spacciatore, essendo persuaso di acquistare cocaina e non eroina, atteso che la sostanza rinvenuta in suo possesso presenterebbe caratteristiche qualitative e olfattive tali da renderla subito riconoscibile come eroina; c) dalla scarsa credibilità del prezzo di acquisto indicato dal D. (euro 100,00), da considerarsi "troppo basso" per il numero di dosi acquistate (sia che si trattasse di eroina, sia che si trattasse di cocaina); d) dall'irrilevanza del ritrovamento sul sedile dell'auto del D. di "residui di tabacco sbriciolato" (che per il giudice di primo grado suffragherebbe il consumo dell'imputato di stupefacente anche dei tipo: hashish, pure trovato in suo ; possesso in una sola dose), che anzi accrediterebbe l'ipotizzata attività di spaccio, perchè "l'eroina non viene assunta miscelandola con tabacco e fumandola"; e) dalla mancata dimostrazione da parte dell'imputate del suo asserito consumo personale di cocaina ovvero di eroina ("manca l'allegazione, per non dire la prova, che D. facesse uso di tale sostanza"); f) dalla non significatività, infine, degli elementi circostanziali di ordine soggettivo segnalati dal primo giudice (incensuratezza del D., sua stabile attività di lavoro), "essendo ben possibile l'occasionale compimento di una violazione della normativa sugli stupefacenti". 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo un unitario motivo di censura:
per erronea applicazione della L.S., art. 73, ed insufficienza e illogicità manifesta della decisione di condanna.
Incongruamente la Corte di Appello ha attribuito decisivo peso, nel valutare il contegno; del D., all'unico dato costituito dalla, minima eccedenza dello stupefacente sequestrato rispetto, alla, soglia massima, di droga detenibile prevista dalla legge, pur in assenza, di altri indici dimostrativi dell'ipotizzata finalizzazione allo spaccio delle undici dosi di eroina, come aveva puntualmente rilevato; la decisione assolutoria di primo grado. Altrettanto incongruamente la Corte territoriale ha operato una inammissibile inversione dell'onere della prova, evidenziando la mancata allegazione da parte dell'imputato di fonti ò elementi asseveranti là addotta destinazione della sostanza drogante al suo personale consumo non terapeutico. La sola evenienza del superamento della soglia detenibile di stupefacente non vale, come afferma la giurisprudenza di legittimità, ad invertire l'onere della prova dell'attività illecita che rimane attribuito ai pubblico ministero, nè ad introdurre una sorta di presunzione, ancorchè relativa, di destinazione della sostanza ad un uso diverso da quello personale (presunto spaccio). Gli argomenti enunciati dalla sentenza; impugnata non superano,, nella loro evidente discrasia e contraddittorietà, le osservazioni liberatorie esposte dalla sentenza di primo grado.
4. Il ricorso di D.A. è assistito da fondamento, palesi configurandosi l'erroneità delle considerazioni giuridiche espresse dalla sentenza: impugnata, e la lacunosità motivazionale della decisione affermativa della colpevolezza dell'imputato. Affermazione in definitiva basata non su convergenti elementi indiziari che si sovrappongano alla ribadita eccedenza della sostanza drogante, come sostengono i giudici di secondo grado, ma su meri elementi congetturali non idonei a vanificale, sul piano logico, la tesi difensiva avanzata dall'imputato in punto, di personale consumo dell'eroina caduta in sequestro.
La suddivisione della sostanza in due bustine è di per sè, tenuto conto della complessiva modestia quantitativa del compendio drogante (ed altresì del suo altrettanto modesto valore qualitativo per basso tenore attivo), elemento neutro e non dirimente per sostenere la destinazione alla vendita o alla cessione a terzi della sostanza.
Così è a dirsi pure del congetturato basso prezzo che il D. avrebbe pagato, come da sue dichiarazioni, per l'erroneo o ingannevole acquisto della sostanza (eroina in luogo della cocaina che egli avrebbe inteso procurarsi).
Giova osservare che - il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), come novellato dalla L. n. 49 del 2006, indica più parametri, fra loro non reciprocamente autonomi in base ai quali valutare la eventuale destinazione ad: un "uso non esclusivamente - personale" di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi (nel caso di specie l'ecceduta soglia di quantità detenibile) perchè la condotta di detenzione assuma rilievo penale, occorrendo apprezzale contestualmente l'esistenza di "oltre circostanze dell'azione" suscettibili di escludere in modo logicamente coerente un uso non strettamente personale della droga (Cass. Sez. 6, 1.10.2008 n. 40575, P.M. in proc. Marsilli, rv. 241522).
Tanto precisato, deve constatarsi che impropriamente la Corte di Appello di Torino censura. la mancata allegazione formale da parte dell'imputato di un suo stato di tossicodipendenza ovvero di consumo più o meno estemporaneo di sostanze droganti.
In vero, come si sottolinea nel ricorso, non è la difesa a dover fornire dimostrazione di un uso personale dello stupefacente detenuto, ma è pur sempre la pubblica accusa che, secondo i principi generali, deve fornire prova di una detenzione della droga per scopi diversi da quello del consumo personale. Il semplice dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari non produce alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, nè introduce alcuna, presunzione relativa della destinazione della, droga ad una attività cessoria (Cass. Sez. 6, 12.22009 n. 12146, P.M. in proc. Delugan, rv. 242923). La destinazione ad un uso personale dello stupefacente addotta dall'imputato non riveste natura giuridica di causa di non punibilità, perchè la destinazione della sostanza alla vendita o cessione è un elemento costitutivo della fattispecie criminosa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendo competere all'imputato provare ¢ dimostrare la destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Cass. Sez. 4, 25.9.2008 n. 39262, P.G. in proc. Brambati, rv. 241468).
Traendo, allora, le conclusioni dell'analisi ricostruttiva del comportamento del ricorrente D., quale consentita dalla congiunta lettura delle, due difformi decisioni di merito, deve convenirsi sulla mancanza di prove concrete e sufficienti, mancanza non altrimenti surrogabile mediante eventuali ulteriori incombenti conoscitivi e valutativi, della commissione del reato ascritto all'imputato. Le emergenze processuali non portano in luce elementi che persuasivamente avvalorino la contestata finalità di cessione della piccola quantità di eroina trovato in possesso del prevenuto, facendo anzi emergere positivi dati circostanziali, quali quelli esaminati dalla sentenza di primo grado, che inducono ad escludere siffatta finalità antigiuridica. Per l'effetto l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Torino deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto reato attribuito all'imputato non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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