martedì 24 maggio 2011

Abuso edilizio, è permanente la potestà di disporre la demolizione

T.A.R. Lazio - Roma Sezione I quater Sentenza 24 marzo 2011, n. 2606


" la persistenza nel tempo di abuso edilizio non è rilevante, essendo comunque necessario il titolo edilizio per legittimarla e non determinando il decorso del tempo la consumazione del potere sanzionatorio, in capo all’Ente comunale, in presenza di un illecito permanente, qual è, appunto, un abuso edilizio.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2348 del 2006, proposto da:

*** R. ***e B. S., entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Laura Ferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, circonvallazione gianicolense n. 302;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Raimondo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio XVI del Comune di Roma 27.12.2005, n. 2322, notificata il 26.1.2006, recante demolizione d’ufficio di opere abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e udita per la ricorrente l’Avv. Maria Laura Ferri, assente il difensore del Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Nel corso di un sopralluogo eseguito in data 14.11.2005, personale della Polizia municipale dell’unità organizzativa XVI Gruppo del Comune di Roma ha accertato la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, a ridosso del muro di confine, di un manufatto, in parte in muratura ed in parte in legno, coperto di ondulato, avente la superficie di 43,2 mq, sul terreno sia di *** R. ***sia di B. S., ambedue attuali ricorrenti.

Dapprima, con determinazione dirigenziale 7.12.2005, n. 2167, notificata il 22.12.2005, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori e successivamente, con determinazione dirigenziale 27.12.2005, n. 2322, impugnata in questa sede, è stata ingiunta la demolizione di detto manufatto, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

I motivi di diritto dedotti con il presente ricorso sono i seguenti:

1) eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, falsità della causa, difetto dei presupposti: nella specie si tratterebbe, in realtà, di una copertura da giardino in ondulato, priva di copertura laterale, sorretta da pali in legno, imbullonati al suolo e, pertanto, costituente struttura smontabile, peraltro presente da più di 20 anni, per la quale non sarebbe necessaria alcuna concessione edilizia, né comunicazione all’Autorità amministrativa;

2) violazione e falsa applicazione della legge 28.2.1985, n. 26 e della legge 23.12.1996, n. 662 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità e confusione dell’azione amministrativa, sviamento: l’intervento eseguito non ricadrebbe neppure tra quelli soggetti a denuncia di inizio attività ed inoltre sarebbe stata presentata D.I.A. prot. CQ 18198 del 21.3.2000.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, che ha depositato documentazione conferente.

Con ordinanza 7.4.2006, n. 454-c, è stata disposta un’istruttoria, di cui è stato onerato il richiamato Ente.

Con successiva ordinanza 29.5.2006, n. 3093, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sull’assunto dell’incompleta esecuzione degli incombenti istruttori, in applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Nell’udienza pubblica del 17.2.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 – Con il presente ricorso si censura la determinazione dirigenziale, identificata in epigrafe, avente ad oggetto l’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto di 43,2 mq, realizzato a ridosso del muro di confine, in assenza di titolo edilizio.

1.1 – Ad un esame più approfondito di quello, secondo legge, sommario, eseguito nel giudizio cautelare, il ricorso risulta sfornito di fondamento.

2 - Dal verbale compilato da personale di Polizia municipale che ha eseguito il relativo sopralluogo, posto a fondamento dell’ordinanza gravata, le cui risultanze spetta alla parte ricorrente smentire, facendo questo fede fino a querela di falso, stante, appunto, la sua provenienza, emerge l’esistenza di un manufatto avente la superficie di 43, 2 mq, coperto in ondulato, in parte in muratura ed in parte in legno, realizzato al ridosso del muro di confine.

Va evidenziato che i ricorrenti non hanno depositato fotografie o altra documentazione per smentire le risultanze di tale verbale.

Con riguardo, in particolare, alla tamponatura del manufatto, la cui esistenza viene contestata in questa sede, deve rilevarsi che nulla si dice in detto verbale, risultando, in ogni caso, non smentito dai ricorrenti e, perciò, pacifico che esso sia chiuso sul lato del muro di confine ed abbia la suindicata superficie.

Si tratta, comunque, di opera di entità tutt’altro che trascurabile, determinante una trasformazione del territorio, in quanto tale, richiedente, quale titolo legittimante, il permesso di costruire o, alternativamente, la D.I.A. cd. pesante, che, perciò, deve essere munita di tutta la documentazione di regola richiesta per il rilascio del permesso di costruire ed, in particolare, dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo dovuto in qualità di oneri concessori. Diversamente nell’atto di ricorso c’è un mero richiamo, sfornito di alcuna documentazione a fondamento, una denuncia di inizio attività del 2000, che in ogni caso non appare corrispondere ad alcuno dei predetti titoli edilizi.

2.1 - Non vale in contrario l’asserita amovibilità dell’opera, atteso che, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001, detto carattere non è idoneo a privare l’opera stessa della qualificazione di intervento di nuova costruzione.

2.2 - Circa la persistenza della struttura da 20 anni, ciò, oltre ad essere solo affermato e non provato, non è, in ogni caso, rilevante, essendo comunque necessario il titolo edilizio per legittimarla e non determinando il decorso del tempo la consumazione del potere sanzionatorio, in capo all’Ente comunale, in presenza di un illecito permanente, qual è un abuso edilizio.

2.3 - Corretta risulta l’irrogazione della sanzione demolitoria, in particolare, mediante l’applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, che qui va a colpire un’ipotesi di ampliamento della superficie fruibile rispetto ad un fabbricato preesistente.

3 - In conclusione il provvedimento gravato è legittimo ed il ricorso è infondato e va rigettato.

4 - Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e vanno liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/03/2011

domenica 22 maggio 2011

Decreto ingiuntivo europeo,per efficacia occorre mancata opposizione

Tribunale Piacenza, sentenza 18.09.2010

"Dal tenore della disposizione emerge come il decreto ingiuntivo di regolamentazione europea possa acquistare efficacia solo in caso di omessa opposizione dal momento che, nell'ipotesi di opposizione, esso perde qualsivoglia efficacia per l'ordinamento dello Stato l'Autorità Giudiziaria del quale lo ha emesso, dovendosi, infatti, instaurare un rituale procedimento ordinario secondo le norme di procedura civile interne per fare accertare il credito"



Tribunale di Piacenza

Sentenza 18 settembre 2010

Svolgimento del processo

ai sensi dell'art. 17 Reg. CE n 1896/ 2006 paragrafo 1 "se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'art. 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinnanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento";

- osservato che, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, "il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario";

Motivi della decisione

dal tenore della disposizione emerge come il decreto ingiuntivo di regolamentazione europea possa acquistare efficacia solo in caso di omessa opposizione dal momento che, nell'ipotesi di opposizione, esso perde qualsivoglia efficacia per l'ordinamento dello Stato l'Autorità Giudiziaria del quale lo ha emesso, dovendosi, infatti, instaurare un rituale procedimento ordinario secondo le norme di procedura civile interne per fare accertare il credito;

- osservato che dalla dizione della disposizione richiamata emerge chiaramente come si debba intendere per convenuto il debitore opponente e per ricorrente il creditore opposto;

- considerato, ancora, che l'opposizione, che deve essere semplicemente presentata al Giudice e non già notificata all'opposto, e non richiede particolari formalità, senza alcuna indicazione dei motivi che la sorreggono, non è di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione assimilabile a quello disciplinato dall'art 645 c.p.c., ma ha solo la differente finalità di rendere inefficace il decreto ingiuntivo europeo concludendo la fase propria della procedura monitoria europea fondata sulle mere dichiarazioni del creditore e sulle mere contestazioni del debitore;

- ritenuto, conseguentemente, che, in caso di opposizione, il creditore che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme ordinarie del processo civile provvedendo, una volta avuta conoscenza dell'opposizione a cura della Cancelleria, agli incombenti del caso;

- ritenuto che la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie debba avvenire mediante fissazione con il presente decreto della data di trattazione del procedimento innanzi al Giudice per il giorno 3 maggio 2011 ore 9,00 con notifica a cura di parte creditrice opposta, mediante difensore, di un proprio atto difensivo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. al debitore opponente, e al fine di consentire al debitore opponente di integrare ex art. 167 c.p.c. a sua volta le proprie difese costituendosi entro il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. non potendosi considerare a tal fine idoneo l'atto di citazione in opposizione da esso depositato in Cancelleria;

P.Q.M.

visto l'art 17 Reg. CE n 1896 del 2006;

FISSA

per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario l'udienza del giorno 3 maggio 2011 ore 9,00 con notifica a cura di parte creditrice opposta s.r.l. A. del proprio atto introduttivo nel rispetto degli adempimenti di cui all' art, 163 c.p.c. entro i termini di cui all'art 163 bis c.p.c. al debitore opponente al fine di consentire a quest'ultimo di costituirsi con difensore ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.;

manda alla Cancelleria per la comunicazione sia dell'opposizione del debitore che del presente decreto al creditore opposto s.r.l. A.;

Piacenza, 18 settembre 2010

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2010.

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
Testo della direttiva

PREMESSA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerato quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Ai sensi dell’articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato portato avanti nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi all’ingiunzione di pagamento europea.

(5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati.

(6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.

(7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.

(8) I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea.
____________________
(1) GU C 221 dell’ 8.9.2005, pag. 77.
(2) Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006. Decisione del Consiglio dell’11 dicembre 2006.
(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.

(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.

(12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere un’ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l’esigenza di garantire l’accesso alla giustizia.

(13) Nella domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.

(14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.

(15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.

(16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l’altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario che sia un giudice ad effettuare l’esame.

(17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.

(18) L’ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l’importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell’ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.

(19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell’ambito della procedura relativa all’ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all’osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell’ingiunzione di pagamento europea.

(20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati o dall’assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.

(21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l’ingiunzione di pagamento europea.

(22) L’articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un’altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.

(24) L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.

(25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda.

(26) Le spese di giudizio di cui all’articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un’entità diversa dal giudice.

(27) Un’ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione. La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l’ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare le norme minime stabilite dall’articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall’articolo 23.

(28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (1). Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l’ingiunzione di pagamento europea.

(29) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l’Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(31) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO
__________REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
12 dicembre 2006
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento intende
a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,
e

b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se
i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito,
o

ii) riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
Articolo 3
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).

3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento.
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).
Articolo 4
Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. «Stato membro d’origine»: lo Stato membro nel quale è emessa un’ingiunzione di pagamento europea;

2. «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro nel quale è richiesta l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea;

3. «giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l’ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa;

4. «giudice d’origine»: il giudice che emette l’ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 6
Competenza giurisdizionale
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Articolo 7
Domanda d’ingiunzione di pagamento europea
1. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’Allegato I.

2. Nella domanda sono indicati:

a) il nome e l’indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine;

d) il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

e
g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell’articolo 3.

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine.

4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell’articolo 17 in caso di opposizione da parte del convenuto.

Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l’ingiunzione.

5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine.

6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1). Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d’origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d’origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.
(1) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
Articolo 8
Esame della domanda
Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.
Articolo 9
Completamento e rettifica della domanda
1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell’Allegato II.

2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.
Articolo 10
Modifica della domanda
1. Se le condizioni di cui all’articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il modulo standard C riprodotto nell’Allegato III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d’ingiunzione di pagamento europea per l’importo specificato dal giudice ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un’ingiunzione di pagamento europea conformemente all’articolo 12, per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 11
Rigetto della domanda
1. Il giudice rigetta la domanda se:

a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;

oppure
b) il credito è manifestamente infondato;

oppure
c) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2;

oppure
d) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell’articolo 10.

Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell’Allegato IV.

2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione.

3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.
Articolo 12
Emissione di un’ingiunzione di pagamento europea
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’Allegato V.

Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.

2. L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A.

3. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a) pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

oppure
b) opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

4. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

a) l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

b) l’ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all’articolo 16;

c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

5. Il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.
Articolo 13
Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto
L’ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;

b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notifica;

c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;

d) notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.
Articolo 14
Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto
1. L’ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie, presso l’indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del convenuto;

b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;

c) deposito dell’ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;

d) deposito dell’ingiunzione presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell’atto o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d’origine;

f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.

3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:

a) un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:

i) la forma di notifica, e

ii) la data in cui è stata effettuata, e

iii) se l’ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,
oppure
b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).
Articolo 15
Notifica ad un rappresentante
La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.
Articolo 16
Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea
1. Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2. Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3. Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine.

5. L’opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l’opposizione è firmata a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE.

Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d’origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d’origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.
Articolo 17
Effetti della presentazione di un’opposizione
1. Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d’ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario.

2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine.

3. Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.
Articolo 18
Forza esecutiva
1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell’articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l’acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine.

3. Il giudice trasmette al ricorrente l’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.
Articolo 19
Abolizione dell’exequatur
L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Articolo 20
Riesame in casi eccezionali
1. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)
i) l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,
e

ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,
oppure
b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla.
Articolo 21
Esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Un’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. Per l’esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell’applicazione della legge di tale Stato membro:

a) una copia dell’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d’origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità, e

b) ove richiesto, una traduzione dell’ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l’ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.
Articolo 22
Rifiuto dell’esecuzione
1. Su istanza del convenuto l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l’ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:

a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione, e

c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d’origine.

2. L’esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest’ultimo abbia versato al ricorrente l’importo previsto nell’ingiunzione di pagamento europea.

3. In nessun caso l’ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.
Articolo 23
Limitazione o sospensione dell’esecuzione
Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 20, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.
Articolo 24
Assistenza legale
La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:

a) né per il ricorrente relativamente all’ingiunzione di pagamento europea,
b) né per il convenuto relativamente all’opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 25
Spese di giudizio
1. Le spese di giudizio combinate dell’ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale.
Articolo 26
Rapporto con le norme processuali nazionali
Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.
Articolo 27
Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1).
(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
Articolo 28
Informazioni relative alle spese di notifica e all’esecuzione
Gli Stati membri collaborano nell’informare i cittadini e gli ambienti professionali circa:

a) le spese di notifica dei documenti, e

b) le autorità competenti per l’esecuzione, ai fini dell’applicazione degli articoli 21, 22 e 23, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 (2).
(2) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
Articolo 29
Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue
1. Entro il 12 giugno 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i giudici competenti ad emettere l’ingiunzione di pagamento europea;

b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20;

c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini dell’ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i giudici;

d) le lingue accettate in virtù dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.
Articolo 30
Modifiche degli allegati
I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o adeguati dal punto di vista tecnico, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2.
Articolo 31
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 32
Riesame
Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e una valutazione d’impatto estesa per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni d’ingiunzione di pagamento degli Stati membri.

La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di adeguamento.
Articolo 33
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano dal 12 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
____________
(1) GU L 124 dell’ 8.6.1971, pag. 1.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

lunedì 16 maggio 2011

Corte dei Conti, procedimento contabile, difetto di interesse

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
S E N T E N Z A n. 1393/2010

"l’azione del Pubblico Ministero contabile, quale organo promotore di giustizia agente nell’interesse del pubblico erario e, quindi, dell’Amministrazione danneggiata (nella specie l’AGEA), deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in quanto l’art. 100 c.p.c. statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, e tale interesse viene meno nel caso in cui l'Amministrazione danneggiata si è già munita di titolo esecutivo"



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
composta dai Magistrati:
dott. Luciano PAGLIARO- Presidente
dott. Vincenzo LO PRESTI- Consigliere
dott. Tommaso BRANCATO- Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n. 1393/2010
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 55812 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di caio sempronio.
Visto l’atto di citazione.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 giugno 2010, il relatore Consigliere dott. Tommaso Brancato, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale d.ssa Adriana La Porta.
Ritenuto in
FATTO
A seguito di attività ispettiva, condotta nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2006 ed il mese di gennaio 2007 nei confronti di sempronio caio, esercente l’attività di allevatore, la Guardia di finanza di Capo d’Orlando accertava l’indebita percezione di finanziamenti comunitari a carico del tizio nel settore zootecnia “carni bovine, ovini e caprini” in misura pari a €.43.046,00 ed a €.93.394,54, per un totale di €.136.440,54 relativamente alle annualità 2001, 2002, 2005 e 2006.
La Procura regionale, avviata l’attività istruttoria, con nota datata 26 maggio 2006 chiedeva all’AGEA di conoscere gli eventuali provvedimenti dalla stessa adottati per il recupero delle somme sopra indicate, ritenute indebitamente corrisposte all’odierno convenuto.
La predetta Agenzia comunicava che, dal 31 dicembre 1996, il contributo erogato al convenuto risultava pari all’importo complessivo di €.248.937,52.
Con invito a dedurre, ritualmente notificato in data 9 agosto 2009, il P.M. contestava al sempronio il danno erariale di €.248.937,52 causato all’AGEA per aver presentato – a partire dal 31 dicembre 1996, data di applicazione all’odierno convenuto della misura di prevenzione della sorveglianza speciale – istanze dirette ad ottenere i benefici finanziari previsti per l’attività di allevamento di animali, percependo i relativi contributi, in violazione dell’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575, il quale vietava l’accesso a qualsiasi forma di finanziamento, a carico del pubblico erario compreso quello comunitario, a favore di soggetti ai quali siano state applicate, con provvedimento definitivo, misure di prevenzione.
Il sempronio ha presentato richiesta istanza di audizione in relazione ai fatti contestati, e in data 6 ottobre 2009, è stato personalmente sentito dal PM.
Con atto depositato il 20 ottobre 2009 la Procura regionale ha citato il sempronio, chiedendo il risarcimento, a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali, della somma di €.248.937,52 per aver intenzionalmente e consapevolmente omesso di dichiarare all’AGEA l’avvenuta applicazione di una misura di pubblica sicurezza che, ai sensi dell’art.10 della legge 575/1965, avrebbe precluso il pagamento dei finanziamenti comunitari.
Alla odierna udienza, il PM ha insistito sulla richiesta di condanna.
Il convenuto ha depositato copia del dispositivo della sentenza con la quale la Corte di Assise di appello di Messina ha assolto il sempronio in relazione al procedimento penale n.xxx RGNR..
Considerato in
DIRITTO
La Procura regionale, come evidenziato nell’esposizione del fatto, ha chiesto la condanna dell’odierno convenuto, proprietario di un allevamento ovicaprino, al pagamento della somma complessiva di €.248.937,52, oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo di danno erariale per l’illecita percezione di finanziamenti a carico del tizio. L’art.10, comma 1, punto f), della legge 31 maggio 1965 n. 575, prevede che “le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione” non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità europea.
L’istituto della riabilitazione, quale strumento che consente la rimozione degli effetti limitativi delle libertà individuali derivanti dalla sottoposizione alle misure di prevenzione, è disciplinato dall’art.15 della legge n.327/1988.
A tal proposito, va rilevato che la normativa che regola la riabilitazione pone a carico del soggetto interessato non solo l’onere di presentare apposita richiesta, ma anche di fornire la prova, rimessa alla valutazione della competente autorità giudiziaria, di aver tenuto costante ed effettiva buona condotta.
Ne consegue che il divieto di cui all’art.10 della sopra menzionata leggen.575/1965 opera senza alcun limite temporale nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, i quali restano esclusi, in maniera tassativa, dalla possibilità di percepire contributi pubblici di qualsiasi natura, fino all’adozione del provvedimento riabilitativo.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale, risulta che l’odierno convenuto è stato sottoposto, dal 31 dicembre 1996 e fino al 30 dicembre 1997,alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno.
Pertanto, il divieto di ottenere i contributi pubblici opera nei confronti del convenuto in relazione all’avvenuta applicazione del provvedimento di pubblica sicurezza, a prescindere dalla durata e dall’efficacia della sanzione in questione.
Le domande dirette ad ottenere il pagamento dei premi per le campagne dall’anno 2001 al 2005 risultano prodotte dall’odierno convenuto dopo l’applicazione della misura di prevenzione.
Quindi, il sempronio non aveva alcun titolo, così come disposto dall’art 10 della citata legge n. 575/1965 e dall’art.15 della legge n.327/1988, per chiedere il pagamento dei contributi comunitari per le annualità contestate dalla Procura.
Tuttavia,dagli atti acquisiti al fascicolo processuale risulta che l’AGEA ha disposto in data 29 novembre 2006 la sospensione del procedimento di erogazione in favore del sempronio di qualsiasi tipo di aiuto o pagamento con fondi nazionali o comunitari e, successivamente, ha emesso in data 2 ottobre 2007 ingiunzione, ai sensi del RD. 14/4/1910, n.639, per un importo di €.143.351,11, oltre interessi, e in data 14 febbraio 2008 per un ulteriore importo di €.105.586,41, oltre interessi, per il recupero dei finanziamenti indebitamente percepiti dal convenuto in relazione alle annualità contestate con l’atto di citazione.
In conseguenza, deve rilevarsi che l’Amministrazione danneggiata, per i fatti di cui è causa, si è già munita di un titolo esecutivo, rappresentato dall’ingiunzione emessa ai sensi del citato RD. n.939/1910, sulla cui base procede al recupero del danno erariale per importi che complessivamente coprono l’intero danno erariale contestato in questa sede dalla Procura, oltre agli interessi.
Da quanto esposto emerge che l’azione del Pubblico Ministero contabile, quale organo promotore di giustizia agente nell’interesse del pubblico erario e, quindi, dell’Amministrazione danneggiata (nella specie l’AGEA), deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in quanto l’art. 100 c.p.c. statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, e tale interesse deve sussistere fino alla decisione del giudizio.
L’interesse ad agire, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo (Cassazione, Sez. II n. 15084 del 30/6/2006), deve consistere, infatti, nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice; tale requisito non può identificarsi con un mero interesse astratto ad una pronuncia giudiziaria che, dal punto di vista concreto, non potrebbe avere, come per la particolarità della presente controversia, alcun riflesso pratico dal momento che l’Amministrazione danneggiata si è già munita di titolo esecutivo. In altri termini, sulla base di quanto evidenziato, una statuizione di condanna sarebbe, in questa sede, del tutto inutiliter data.
Inoltre, va rilevato che un’eventuale sentenza di condanna pronunciata da questa Corte dovrebbe essere eseguita dalla stessa Amministrazione danneggiata che, per lo stesso credito, come già detto, si è munita di altro titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione ( Sezione II, 30 giugno 2006 n. 15084; Sezione I, 21 luglio 2004 n. 13518) ha affermato, in materia analoga, il principio secondo cui il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo ulteriore pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto; una deroga a tale principio è possibile solo tutte le volte in cui la domanda di condanna, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia valere una situazione giuridica che non abbia trovato esaustiva tutela e sia diretta al perseguimento di un risultato ulteriore rispetto a quello in precedenza ottenuto.
L’ordinanza di cui al R.D.n. 639/1910, come più volte statuito dalla Corte di Cassazione ( Sezione III n. 8335/2003;  Sezione I n. 8162/2000, n. 2894/1997 e n. 1527/1996), è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, cumulando in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dall’Ente pubblico nell’esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo esecutivo civile ordinario è l’atto di precetto, con la conseguenza che la decorrenza del termine stabilito dall’art. 3 del citato regio decreto per proporre opposizione produce decadenza, ovverosia irretrattabilità del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato, da cui esso promana. In altri termini, pur dovendosi escludere che l’ingiunzione sia suscettibile di acquistare efficacia di giudicato al pari della statuizione giudiziaria, la decadenza non è altrimenti evitabile che con la proposizione del giudizio di opposizione e in difetto di ciò si produce l’effetto - di natura sostanziale e non solo processuale - della incontestabilità delle ragioni di credito indicate nell’ordinanza, “effetto ovviamente non eludibile attraverso la proposizione di un’azione[autonoma] di accertamento negativo”; da questo punto di vista la mancata impugnazione dell’ordinanza nel termine previsto produce, concretamente, la stessa conseguenza del giudicato giudiziario, ovverosia l’impossibilità di contestare da parte del destinatario le ragioni del credito dell’Amministrazione agente.
Nel caso di specie, va rilevato che l’AGEA non ha comunicato alcuna impugnativa, da parte dell’odierno convenuto, degli atti esecutivi posti in essere e, pertanto, gli stessi possono considerarsi non più contestabili e comunque utili per l’avvio, da parte dell’Amministrazione danneggiata, dell’esecuzione coattiva nei confronti dell’odierno convenuto.
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità dell’azione della Procura regionale per carenza di interesse all’azione risarcitoria.
P. Q. M.
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n.55812 del registro di Segreteria, dichiara inammissibile la domanda del Procuratore Regionale per carenza di interesse all’azione e, per l'effetto, proscioglie il convenuto dal prospettato addebito.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del convenuto nel presente giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2010.
L’Estensore Il Presidente
F.to Dott. Tommaso Brancato F.to Dott. Luciano Pagliaro
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 22 giugno 2010
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Dr. Virgilio David

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