martedì 24 maggio 2011

Abuso edilizio, è permanente la potestà di disporre la demolizione

T.A.R. Lazio - Roma Sezione I quater Sentenza 24 marzo 2011, n. 2606


" la persistenza nel tempo di abuso edilizio non è rilevante, essendo comunque necessario il titolo edilizio per legittimarla e non determinando il decorso del tempo la consumazione del potere sanzionatorio, in capo all’Ente comunale, in presenza di un illecito permanente, qual è, appunto, un abuso edilizio.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2348 del 2006, proposto da:

*** R. ***e B. S., entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Laura Ferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, circonvallazione gianicolense n. 302;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Raimondo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio XVI del Comune di Roma 27.12.2005, n. 2322, notificata il 26.1.2006, recante demolizione d’ufficio di opere abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e udita per la ricorrente l’Avv. Maria Laura Ferri, assente il difensore del Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Nel corso di un sopralluogo eseguito in data 14.11.2005, personale della Polizia municipale dell’unità organizzativa XVI Gruppo del Comune di Roma ha accertato la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, a ridosso del muro di confine, di un manufatto, in parte in muratura ed in parte in legno, coperto di ondulato, avente la superficie di 43,2 mq, sul terreno sia di *** R. ***sia di B. S., ambedue attuali ricorrenti.

Dapprima, con determinazione dirigenziale 7.12.2005, n. 2167, notificata il 22.12.2005, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori e successivamente, con determinazione dirigenziale 27.12.2005, n. 2322, impugnata in questa sede, è stata ingiunta la demolizione di detto manufatto, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

I motivi di diritto dedotti con il presente ricorso sono i seguenti:

1) eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, falsità della causa, difetto dei presupposti: nella specie si tratterebbe, in realtà, di una copertura da giardino in ondulato, priva di copertura laterale, sorretta da pali in legno, imbullonati al suolo e, pertanto, costituente struttura smontabile, peraltro presente da più di 20 anni, per la quale non sarebbe necessaria alcuna concessione edilizia, né comunicazione all’Autorità amministrativa;

2) violazione e falsa applicazione della legge 28.2.1985, n. 26 e della legge 23.12.1996, n. 662 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità e confusione dell’azione amministrativa, sviamento: l’intervento eseguito non ricadrebbe neppure tra quelli soggetti a denuncia di inizio attività ed inoltre sarebbe stata presentata D.I.A. prot. CQ 18198 del 21.3.2000.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, che ha depositato documentazione conferente.

Con ordinanza 7.4.2006, n. 454-c, è stata disposta un’istruttoria, di cui è stato onerato il richiamato Ente.

Con successiva ordinanza 29.5.2006, n. 3093, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sull’assunto dell’incompleta esecuzione degli incombenti istruttori, in applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Nell’udienza pubblica del 17.2.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 – Con il presente ricorso si censura la determinazione dirigenziale, identificata in epigrafe, avente ad oggetto l’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto di 43,2 mq, realizzato a ridosso del muro di confine, in assenza di titolo edilizio.

1.1 – Ad un esame più approfondito di quello, secondo legge, sommario, eseguito nel giudizio cautelare, il ricorso risulta sfornito di fondamento.

2 - Dal verbale compilato da personale di Polizia municipale che ha eseguito il relativo sopralluogo, posto a fondamento dell’ordinanza gravata, le cui risultanze spetta alla parte ricorrente smentire, facendo questo fede fino a querela di falso, stante, appunto, la sua provenienza, emerge l’esistenza di un manufatto avente la superficie di 43, 2 mq, coperto in ondulato, in parte in muratura ed in parte in legno, realizzato al ridosso del muro di confine.

Va evidenziato che i ricorrenti non hanno depositato fotografie o altra documentazione per smentire le risultanze di tale verbale.

Con riguardo, in particolare, alla tamponatura del manufatto, la cui esistenza viene contestata in questa sede, deve rilevarsi che nulla si dice in detto verbale, risultando, in ogni caso, non smentito dai ricorrenti e, perciò, pacifico che esso sia chiuso sul lato del muro di confine ed abbia la suindicata superficie.

Si tratta, comunque, di opera di entità tutt’altro che trascurabile, determinante una trasformazione del territorio, in quanto tale, richiedente, quale titolo legittimante, il permesso di costruire o, alternativamente, la D.I.A. cd. pesante, che, perciò, deve essere munita di tutta la documentazione di regola richiesta per il rilascio del permesso di costruire ed, in particolare, dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo dovuto in qualità di oneri concessori. Diversamente nell’atto di ricorso c’è un mero richiamo, sfornito di alcuna documentazione a fondamento, una denuncia di inizio attività del 2000, che in ogni caso non appare corrispondere ad alcuno dei predetti titoli edilizi.

2.1 - Non vale in contrario l’asserita amovibilità dell’opera, atteso che, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001, detto carattere non è idoneo a privare l’opera stessa della qualificazione di intervento di nuova costruzione.

2.2 - Circa la persistenza della struttura da 20 anni, ciò, oltre ad essere solo affermato e non provato, non è, in ogni caso, rilevante, essendo comunque necessario il titolo edilizio per legittimarla e non determinando il decorso del tempo la consumazione del potere sanzionatorio, in capo all’Ente comunale, in presenza di un illecito permanente, qual è un abuso edilizio.

2.3 - Corretta risulta l’irrogazione della sanzione demolitoria, in particolare, mediante l’applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, che qui va a colpire un’ipotesi di ampliamento della superficie fruibile rispetto ad un fabbricato preesistente.

3 - In conclusione il provvedimento gravato è legittimo ed il ricorso è infondato e va rigettato.

4 - Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e vanno liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/03/2011

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