domenica 22 maggio 2011

Decreto ingiuntivo europeo,per efficacia occorre mancata opposizione

Tribunale Piacenza, sentenza 18.09.2010

"Dal tenore della disposizione emerge come il decreto ingiuntivo di regolamentazione europea possa acquistare efficacia solo in caso di omessa opposizione dal momento che, nell'ipotesi di opposizione, esso perde qualsivoglia efficacia per l'ordinamento dello Stato l'Autorità Giudiziaria del quale lo ha emesso, dovendosi, infatti, instaurare un rituale procedimento ordinario secondo le norme di procedura civile interne per fare accertare il credito"



Tribunale di Piacenza

Sentenza 18 settembre 2010

Svolgimento del processo

ai sensi dell'art. 17 Reg. CE n 1896/ 2006 paragrafo 1 "se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'art. 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinnanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento";

- osservato che, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, "il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario";

Motivi della decisione

dal tenore della disposizione emerge come il decreto ingiuntivo di regolamentazione europea possa acquistare efficacia solo in caso di omessa opposizione dal momento che, nell'ipotesi di opposizione, esso perde qualsivoglia efficacia per l'ordinamento dello Stato l'Autorità Giudiziaria del quale lo ha emesso, dovendosi, infatti, instaurare un rituale procedimento ordinario secondo le norme di procedura civile interne per fare accertare il credito;

- osservato che dalla dizione della disposizione richiamata emerge chiaramente come si debba intendere per convenuto il debitore opponente e per ricorrente il creditore opposto;

- considerato, ancora, che l'opposizione, che deve essere semplicemente presentata al Giudice e non già notificata all'opposto, e non richiede particolari formalità, senza alcuna indicazione dei motivi che la sorreggono, non è di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione assimilabile a quello disciplinato dall'art 645 c.p.c., ma ha solo la differente finalità di rendere inefficace il decreto ingiuntivo europeo concludendo la fase propria della procedura monitoria europea fondata sulle mere dichiarazioni del creditore e sulle mere contestazioni del debitore;

- ritenuto, conseguentemente, che, in caso di opposizione, il creditore che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme ordinarie del processo civile provvedendo, una volta avuta conoscenza dell'opposizione a cura della Cancelleria, agli incombenti del caso;

- ritenuto che la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie debba avvenire mediante fissazione con il presente decreto della data di trattazione del procedimento innanzi al Giudice per il giorno 3 maggio 2011 ore 9,00 con notifica a cura di parte creditrice opposta, mediante difensore, di un proprio atto difensivo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. al debitore opponente, e al fine di consentire al debitore opponente di integrare ex art. 167 c.p.c. a sua volta le proprie difese costituendosi entro il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. non potendosi considerare a tal fine idoneo l'atto di citazione in opposizione da esso depositato in Cancelleria;

P.Q.M.

visto l'art 17 Reg. CE n 1896 del 2006;

FISSA

per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario l'udienza del giorno 3 maggio 2011 ore 9,00 con notifica a cura di parte creditrice opposta s.r.l. A. del proprio atto introduttivo nel rispetto degli adempimenti di cui all' art, 163 c.p.c. entro i termini di cui all'art 163 bis c.p.c. al debitore opponente al fine di consentire a quest'ultimo di costituirsi con difensore ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.;

manda alla Cancelleria per la comunicazione sia dell'opposizione del debitore che del presente decreto al creditore opposto s.r.l. A.;

Piacenza, 18 settembre 2010

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2010.

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