giovedì 29 gennaio 2009

Sostanza stupefacente, detenzione o spaccio, criteri differenziali

Tribunale di Modena - Sentenza 16 - 22 ottobre 2008, n. 747

La connotazione modale del fatto detentivo è ritenuta dal legislatore sussistente al cospetto di alcuni dati di forte valenza sintomatica, quali il superamento dei limiti tabellari che rappresentano, nell'intenzione di questi l'espressione numerica del fabbisogno dell'assuntore; il peso lordo della sostanza; le modalità di presentazione; le altre circostanze dell'azione (non sembrano essere contemplate le condizioni soggettive: né in malam partem - es assenza di reddito - né ih bonam partem : stato di tossicodipendenza) Che si tratti di indici rivelatori, dotati di forza più o meno persuasiva, è confermato da alcuni dati esegetici quali il fatto che il superamento del limiti tabellari, che è il dato più stingente, è preceduto dall'utilizzo di un elemento sintattico avverbiale ("in particolare") che rende manifesta la natura esemplificativa degli elementi che seguono) e la genericità della locuzione 'altre circostanze dell'azione' , che altrimenti rivelerebbe un notevole deficit di tassati vita.

I detti parametri sono alternativi, ma ovviamente possono essere anche valorizzagli cumulativamente.

Dalle considerazioni che precedono si trae la conclusione che il reato non è necessariamente integrato dal superamento dei limiti (perché , diversamente, il legislatore avrebbe utilizzato una formula analoga a quella prevista dagli artt. 72 e 75 nella versione anteriore all'abrogazione per referendum popolare), richiedendosi il quid pluris rappresentato dalla compresenza di uno o più indici rivelatori dell'intento illecito, fermo restando che il dato ponderale può assumere una rilevanza euristica in misura direttamente proporzionale . Ciò premesso si osserva che:

- non sono stati rinvenuti nell'abitazione del M. oggetti dimostrativi predittivi di una attuale o imminente attività di cessione a terzi (carte, cellophane, bilancino di precisione);

- il quantitativo rinvenuto non appare incompatibile con l'autoconsumo nella prospettiva di procurarsi una scorta per il fine settimana (a tale riguardo torna utile constatare che il 4 aprile 2008, giorno della perquisizione, cadeva in venerdì), trattandosi di poco più del triplo del valore massimo di soglia;

- in nessun caso evocarsi contra reum le dichiarazioni non verbalizzate che si assume abbia reso il M. all'atto della perquisizione (l'aver cioè egli ceduto parte della sostanza al B.), trattandosi di dichiarazioni soggette al divieto di cui all'art. 350 c. 6 c.p.p..

In definitiva, si verte al cospetto di un quadro privo della necessaria univocità, il che impone una pronuncia assolutoria nei confronti del prevenuto perché il fatto non costituisce reato.


TRIBUNALE DI MODENA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

in Nome del Popolo Italiano

II Giudice dott. Alberto ZIROLDI

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

1. S. S., nato a **** (CH) il **** e residente a ****.

Arrestato il 04-04-2008; scarcerato il 05-04-2008.

Libero, non presente.

2. M. M., nato a **** (MO) il **** e residente a ****; domicilio eletto in Rimini c/o lo studio dell'avv. Carlo Alberto Zaina.

Arrestato il 04-04-2008; scarcerato il 05-04-2008.

Libero, presente.

3. B. M., nato a **** (MO) il **** e residente a ****; domicilio eletto in Fiorano Modenese c/o lo studio dell'avv. Gian Carla Moscattini.

Arrestato il 04-04-2008; scarcerato il 05-04-2008.

Libero, non presente.

Difensori di fiducia:

per S. S., avv. Marco Malavolta del foro di Modena, non presente, sostituito, come da nomina che deposita, dall'avv. Annalisa Tironi del foro di Modena; per M. M., avv. Carlo Alberto Zaina del foro di Rimini, presente;

per B. M., avv. Gian Carla Moscattini del foro di Modena, presente.

IMPUTATI

S. S.:

del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, perché a fini di spaccio deteneva grammi 70,764 di sostanza stupefacente tipo hashish con principio attivo grammi 6,369 da cui sono ricavabili 255 dosi medie singole;

M. M.:

del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, perché a fini di spaccio deteneva grammi 17,01 di sostanza stupefacente tipo hashish con principio attivo grammi 1,702 da cui sono ricavabili 68 dosi medie singole;

B. M.:

del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, perché a fini di spaccio deteneva grammi 19,844 di sostanza stupefacente tipo hashish con principio attivo grammi 1,885 da cui sono ricavabili 75 dosi medie singole, e cedeva a D. F. altri grammi 2,256 di hashish, con principio attivo grammi 0,176 pari a sette dosi medie singole.

Fatti commessi in Maranello (MO), il 04-04-2008.

All'udienza, è presente il P.M. dr. Giuseppe Bernardi Tibis.

Le parti hanno concluso come segue:

Per l'imputato M. M. si procede nelle forme del rito abbreviato richiesto.

Il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità del M. e la condanna dello stesso alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed e 2.000,00 di multa.

L'avv. Zaina chiede per il M. sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

I difensori dei coimputati si riportano alle rispettive istanze di applicazione pena già in atti, muniti del consenso del P.M., nella misura finale di:

per S. S., mesi 10 di reclusione ed € 1.500,00 di multa, pena sospesa;

per B. M., mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa, pena sospesa.

II P.M. di udienza si riporta al consenso già prestato dal P.M. titolare.

MOTIVAZIONE

All'esito delle indagini preliminari il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva decreto di giudizio immediato nei confronti di S. S., B. M. e M. M. per i reati meglio descritti in epigrafe.

I procuratori speciali di B. e S. chiedevano l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. determinata come segue:

previa concessione, per entrambi, dell'attenuante di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, per B., p.b. ani 1 di reclusione ed € 3000 di multa, ridote per le attenuanti generiche a mesi 9 di reclusione ed € 2000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 1 ed e 3000, ridotta per la scelta del rito a mesi 8 di reclusione ed € 2000 di multa; per S. p.b. anni 1 mesi 9 di reclusione ed € 3000 di multa, ridotta per le generiche ad anni 1 mesi 2 ed € 2000, ridotta per la scelta del rito a mesi io di reclusione ed € 1500 di multa. Entrambi subordinavano la richiesta alla concessione del benefìcio della sospensione condizionale della pena, il Pubblico Ministero prestava il consenso.

Ritiene il giudicante che la richiesta, come sopra formulata, possa essere accolta in quanto

non emergono dal fascicolo del Pubblico Ministero elementi per pervenire ad un giudizio di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., come si evince dal p.v. di aresto in flagranza, dai pp.w. di perquisizione e sequestro, dal p.v. di s.i.t. rese da D. F., dalla relazione del et del Pubblico Ministero.

La qualificazione del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze appaiono corrette.

In particolare, il contenuto valore del principio attivo, la verosimile parziale destinazione ad uso personale inducono a ritenere aplicabile l'attenuante speciale, mentre la piena incensuratezza di entrambi i prevenuti vale a meritare la concessione delle attenuanti generiche.

La pena concordata appare congrua anche ai fini di quanto previsto dall'art. 27 c. Ili Cost., riflettendo compiutamente l'effettivo disvalore del fatto.

La pena come sopra può essere condizionalmente sospesa , posto che il fatto -consumato da soggetti privi di pregiudizi penali - si connota di occasionalità sì da rendere giustificata la formulazione di un giudizio prognostico favorevole. M. ha formulato richiesta di definizione con rito abbreviato e rendeva spontanee dichiarazioni. Il giudice disponeva in conformità.

Nel corso delle operazioni di perquisizioni a carico di S. S. si appendeva da questi che una parte dello stupefacente era stata venduta a tale M. Matia di cui forniva l'indirizzo.

Effettivamente i Militari della Stazione CC di Maranello, giusti sul posto, rinvenivano nella camera da Ietto dell'abitazione del M. un involucro contenente 17 grammi di hashish e la somma di € 600.

La consulenza tossicologica disposta dal Pubblico Ministero ha rivelato trattarsi di 1,702 di p.a., corrispondenti a 68 dosi.

Il M., nel corso delle dichiarazioni spontanee, riferiva di averla detenuta per uso personale e di averla acquistata come scorta, potendo comunque disporre di un certo reddito derivante dall'attività lavorativa svolta part-time. Alla luce degli elementi raccolti deve valutarsi la condotta del prevenuto. La struttura normativa della fattispecie incriminatrice (art. 73 c. i-bis) coincide con la detenzione per uso non esclusivamente personale.

La connotazione modale del fatto detentivo è ritenuta dal legislatore sussistente al cospetto di alcuni dati di forte valenza sintomatica, quali il superamento dei limiti tabellari che rappresentano, nell'intenzione di questi l'espressione numerica del fabbisogno dell'assuntore; il peso lordo della sostanza; le modalità di presentazione; le altre circostanze dell'azione (non sembrano essere contemplate le condizioni soggettive: né in malam partem - es assenza di reddito - né ih bonam partem : stato di tossicodipendenza) Che si tratti di indici rivelatori, dotati di forza più o meno persuasiva, è confermato da alcuni dati esegetici quali il fatto che il superamento del limiti tabellari, che è il dato più stingente, è preceduto dall'utilizzo di un elemento sintattico avverbiale ("in particolare") che rende manifesta la natura esemplificativa degli elementi che seguono) e la genericità della locuzione 'altre circostanze dell'azione' , che altrimenti rivelerebbe un notevole deficit di tassati vita.

I detti parametri sono alternativi, ma ovviamente possono essere anche valorizzagli cumulativamente.

Dalle considerazioni che precedono si trae la conclusione che il reato non è necessariamente integrato dal superamento dei limiti (perché , diversamente, il legislatore avrebbe utilizzato una formula analoga a quella prevista dagli artt. 72 e 75 nella versione anteriore all'abrogazione per referendum popolare), richiedendosi il quid pluris rappresentato dalla compresenza di uno o più indici rivelatori dell'intento illecito, fermo restando che il dato ponderale può assumere una rilevanza euristica in misura direttamente proporzionale . Ciò premesso si osserva che:

- non sono stati rinvenuti nell'abitazione del M. oggetti dimostrativi predittivi di una attuale o imminente attività di cessione a terzi (carte, cellophane, bilancino di precisione);

- il quantitativo rinvenuto non appare incompatibile con l'autoconsumo nella prospettiva di procurarsi una scorta per il fine settimana (a tale riguardo torna utile constatare che il 4 aprile 2008, giorno della perquisizione, cadeva in venerdì), trattandosi di poco più del triplo del valore massimo di soglia;

- in nessun caso evocarsi contra reum le dichiarazioni non verbalizzate che si assume abbia reso il M. all'atto della perquisizione (l'aver cioè egli ceduto parte della sostanza al B.), trattandosi di dichiarazioni soggette al divieto di cui all'art. 350 c. 6 c.p.p..

In definitiva, si verte al cospetto di un quadro privo della necessaria univocità, il che impone una pronuncia assolutoria nei confronti del prevenuto perché il fatto non costituisce reato.

Va disposta la confìsca dello stupefacente e dei restanti oggetti in sequestro, mentre la somma di denaro va restituita all'avente diritto M. M.. Si dispone infine la trasmissione degli atti al Prefetto di Modena per quanto di competenza.

Visti gli artt. 444, 445, 447 c.p.p. applica a B. M. la pena di mesi 8 di reclusione ed € 2000 di multa e a S. S. la pena di mesi 10 di reclusione ed € 1500 di multa.

Dispone che la stessa resti sospesa, per entrambi, alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p. assolve M. M. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 87 DPR 309/90 ordina la confisca e la distruzione dei reperti di cui al CR 2798 vai e 1223 ord.

Visti gli artt. 262 c.p.p., 150 e ss. DPR 115/02 dispone il dissequestro e la restituzione all'avente dirito M. M. della somma di denaro in sequestro.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Modena per quanto di competenza nei confronti di M. M..

Modena, li 16.10.2008

martedì 27 gennaio 2009

DIA, autorizzazione implicita, natura provvedimentale

TAR Lombardia-Brescia, sez. I, sentenza 10.01.2009 n° 15

"il Collegio ritiene, in presenza di una serie di differenziate ricostruzioni dell’istituto della d.i.a., preferibile il più recente insegnamento espresso al riguardo dal Consiglio di Stato (cfr.Cons. St. Sez VI, 5.4.2007 n. 1550, Sez. IV 29.7.2008 n. 3742, v. ora anche Sez. IV 25.11.2008 n. 5811) con il quale è stato rilevato che “il terzo che si oppone ai lavori edilizi intrapresi tramite d.i.a., non deve chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti in genere per gli abusi edilizi, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-rifiuto; né deve agire innanzi al giudice per chiedere l’adempimento delle prestazioni che la p.a. avrebbe omesso di svolgere, ovvero chiedere l’annullamento della determinazione formatasi in forma tacita, o comunque contestare la realizzabilità dell’intervento. Né, ancora, il terzo è tenuto, entro il termine di decadenza, ad instaurare un giudizio di cognizione, tendente ad ottenere l’accertamento della insussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, per la legittima intrapresa dei lavori a seguito di d.i.a..

Il terzo, invece, è legittimato a proporre ricorso direttamente avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di d.i.a., il cui possesso è essenziale, non potendo da esso prescindersi, non trattandosi di ipotesi di attività edilizia liberalizzata.

Si è quindi in presenza, decorsi i trenta giorni (art. 23 commi 1 e 6, del D.P.R. n. 380 del 2001), di una autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può essere contestata dal terzo entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della d.i.a., o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di d.i.a..

Il ricorso avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di d.i.a. ha ad oggetto, quindi, non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela dell’amministrazione, ma direttamente l’assentibilità, o meno, dell’intervento edilizio."



T.A.R.

Lombardia – Brescia

Sezione I

Sentenza 10 gennaio 2009, n. 15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 267 del 2008, proposto da:

G. L., A. C., rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Munaretto, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;

contro

Comune di Chiuduno, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Codignola, Francesco Daminelli, Gemma Simolo, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16 (Fax=030/47897); Comune di Chiuduno -Responsabile Ufficio Tecnico;

nei confronti di

Cooperativa S. Alberto Da Prezzate Sc A Rl;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 9911 del 21/12/2007, a firma del Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico e del Responsabile del Procedimento, del Comune di Chiuduno, recante risposta alle istanze presentate dai ricorrenti, in data 20/07/2007 e 7/12/2007, volte a sollecitare l'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 27, D.P.R. n. 380 del 6/6/2001, nonchè di ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chiuduno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/10/2008 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 26.2.2008 e depositato presso la Segreteria il successivo giorno 14.3.2008, L. G. e C. A. si gravano avverso l’atto del Responsabile del settore tecnico del Comune di Chiuduno, in data 21.12.2007 con il quale è stata data risposta all’istanza del 20.7.2007 e alla successiva diffida del 7.12.2007, atti con i quali gli odierni ricorrenti avevano richiesto che l’Amministrazione comunale - nell’esercizio del dovere di vigilanza sull’attività urbanistico edilizia prescritto dall’art. 27 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 - procedesse ad accertare la sussistenza di violazioni della normativa urbanistica, con adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi eventualmente accertati, in relazione all’edificazione, da parte della cooperativa S.Alberto da Prezzate, di un edificio sul fondo confinante con la loro proprietà.

Con l’atto impugnato l’Amministrazione comunale ha escluso che sussistessero le violazioni dello strumento edilizio e della normativa in tema di edilizia economico popolare che erano state prospettate dagli istanti.

Avverso detto atto, i ricorrenti articolano le seguenti doglianze:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 Cost.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. 7.8.1990 n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380; violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 L.R. Lombardia 11.3.2005 n. 12; violazione degli artt. 7, 18 e 55 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di Chiuduno; violazione degli artt. 5 e 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zona di Via Palma il Vecchio del Comune di Chiuduno; violazione dell’art. 5 L. 2.7.1949 n. 408; violazione dell’art. 48 R.D. 28.4.1938 n. 1165; violazione del punto 5.3.3 dell’allegato alla L.R. Lombardia 20.2.1989 n. 6; violazione degli artt. 10, 16,18 L. 18.4.1962 n. 167. Eccesso di potere carenza di istruttoria, contraddittorietà, carenza assoluta di motivazione, illogicità manifesta”.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Chiuduno, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 30.10.2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame, i ricorrenti - proprietari di edificio e di area pertinenziale fronteggianti il complesso di edilizia economico popolare realizzato dalla Cooperativa S. Alberto da Prezzate, alla via Palma il Vecchio del Comune di Chiuduno - impugnano il provvedimento espresso, assunto dal Responsabile del settore tecnico dell’Amministrazione comunale, con cui si è esclusa la sussistenza delle violazioni a norme dello strumento edilizio nonché della disciplina in tema di edilizia economico popolare che erano state prospettate dagli odierni ricorrenti mediante istanza in data 20.7.2007 e alla successiva diffida del 7.12.2007.

I ricorrenti, oltre a chiedere l’annullamento del predetto atto e di quelli ad esso connessi, chiedono altresì l’accertamento del loro diritto “ad un corretto e pieno espletamento dell’attività di vigilanza ex art. 27 D.P.R. 6.6.2001 n. 380 con l’adozione degli atti conseguenti”, nonché “la dichiarazione… dell’obbligo dell’Amministrazione comunale…di pronunciarsi sulla conformità alle previsioni urbanistiche dei lavori realizzati e sulla compatibilità dei medesimi con la normativa relativa all’edilizia economica popolare …[e] …di esercitare i poteri repressivi di titolarità necessitati dagli accertamenti effettuati.

In punto di fatto, va rilevato che con l’’istanza del 20.7.2007 (cfr. doc. n. 3 dei ricorrenti), gli odierni ricorrenti contestavano che “una porzione di detto complesso (originariamente destinata ad ospitare un edificio di soli due piani e successivamente venuta ad ospitarne uno di tre attraverso il recupero del sottotetto) sia stata realizzata superando il limite di altezza prescritto dalla normativa urbanistica vigente ed in violazione della normativa che disciplina le caratteristiche delle costruzioni di edilizia economica e popolare”.

Più in particolare, i predetti evidenziavano il raggiungimento di un’ altezza di m. 9.50, pur in presenza di un limite massimo fissato in m. 7,5, e la realizzazione di un edificio non conforme alla caratteristiche stabilite dall’art. 5 della L. 2.7.1949 n. 408 (presenza di un ascensore in edificio di soli tre piani, presenza di doppi bagni, box in numero superiore all’unità, cantine di superficie sino a mq. 32 collegate all’unità residenziale soprastante, edifici bifamiliari non abbinato).

Sostanzialmente analoghe contestazioni (cfr. il doc. n. 4 dei ric.) erano contenute nel successivo atto di diffida del 7.12.2007.

Il Comune, con atto in data 13.12.2007, forniva un primo riscontro alle predette istanze, rappresentando: a) di aver emesso, con nota del 10.10.2007, comunicazione di avvio del procedimento, invitando la Cooperativa S. Alberto da Prezzate e il geom. Aldo Ceccardi a fare pervenire osservazioni al riguardo, b) che quest’ultimo, con nota del 23.10.2007, aveva svolto proprie considerazioni, c) che erano in corso gli accertamenti tecnici conseguenti.

Quindi, l’Amministrazione comunale assumeva, in data 21.12.2008, l’atto in questa sede impugnato.

Dopo aver premesso che il geom. Ceccardi, per conto della Cooperativa, aveva puntualizzato che: a) l’altezza massima prevista dall’art. 55 delle NTA per le zone C Ambiti di nuova espansione, è pari a m. 9 e non a m. 7,5, b) l’art. 5 della L. 2.7.1949 n. 408 trova applicazione solo in caso di utilizzo di contributi pubblici, ciò che non è avvenuto nel caso della Cooperativa S.Alberto – gli uffici tecnici hanno svolto le seguenti considerazioni:

- “Dall’analisi del vigente strumento urbanistico del Comune di Chiuduno, l’area su cui sono sorti i complessi di edilizia economico popolare è classificata come zona C – ambiti di nuova espansione, normati dall’art. 55 delle NTA che prevede un Hf massima di 9,00 m”.

- “Inoltre l’art. 51 – altezze dei fabbricati – delle norme tecniche di attuazione, allegate al piano di zona per edilizia economico popolare via Palma il Vecchio, non prevede una altezza massima ma sia limita solamente a definirne la modalità di calcolo”.

- “Dal combinato disposto degli artt. 51 e 55 delle NTA si evince che l’altezza massima è m. 9,00.

Relativamente alla presunta violazione della normativa che disciplina le caratteristiche delle costruzioni di edilizia economica e popolare (ascensore, doppi bagni, giardini, numero di box superiore alla unità, cantine) la informiamo che le norme tecniche del Piano di Zona e le norme tecniche del PRG, non pongono un divieto alla loro realizzazione; inoltre dalla lettura dell’art. 41 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 si evince che “….le opere di finimento e le forniture accessorie che, in sede di collaudo siano per qualità e quantità riconosciute eccedenti quelle consentite saranno escluse dal contributo….”.

- “Pertanto si può ritenere che le opere di finimento e le forniture accessorie non siano vietate ma bensì, se realizzate, vengono escluse dal contributo”.

- “Come dichiarato dal geom. Ceccardi, la Cooperativa S. Alberto da Prezzate s.c. a r.l. non ha attinto a contributi pubblici, pertanto non si rileva un contrasto con quanto contenuto nel RD 28 aprile 1938 n. 1165 e s.m.i.”

- “Va inoltre ribadito che, se da un lato vi siano normative che disciplinano le costruzioni di edilizia economico popolare, dall’altro lato vi sono altre normative, come il D.M. 14.6.1989 n. 236, più restrittive e che ad esempio, come indicato all’art. 3.2, stabiliscono che l’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati”.

- “Infine si ricorda che la costruzione realizzata dalla Cooperativa S. Alberto da Prezzate s.c. a r.l. è avvenuta mediante la presentazione di denuncia di inizio attività accompagnata dalla relazione, a firma del progettista abilitato, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, assumendosene la totale responsabilità sia in sede civile che penale”.

In via preliminare il Collegio è chiamato a chiarire quale sia l’oggetto del presente giudizio.

Invero, la difesa del Comune sostiene che i ricorrenti, pur avendo formalmente chiesto all’amministrazione l’adozione di provvedimenti repressivi di illeciti urbanistici, in realtà contestano la legittimità del titolo (e quindi chiedono, sostanzialmente, l’annullamento in via di autotutela delle denuncie di inizio di attività mediante le quali l’intervento edilizio è stato posto in essere), in quanto ciò che viene contestato non è la difformità di quanto realizzato rispetto al titolo, bensì la non conformità di quanto in esso previsto rispetto alla disciplina urbanistica dettata dal PRG.

Ma, in tal modo – conclude il Comune- si viene surrettiziamente a impugnare le d.i.a. ben oltre il termine di decadenza decorrente dalla data di avvenuta conoscenza dell’intervenuto perfezionarsi del suddetto strumento di legittimazione all’esercizio dell’attività edilizia.

Al fine di replicare alla predetta eccezione, la difesa dei ricorrenti, in sede di pubblica udienza, si è richiamata ai principi affermati dal Cons. St. Sez. V 22.2.2007 n. 948 e dal TRGA Trento 14.5.2008 n. 111.

Con la prima pronuncia – muovendo dal presupposto che la d.i.a è un atto soggettivamente ed oggettivamente privato che, in presenza di determinate condizioni e all’esito di una fattispecie a formazione complessa, attribuisce al privato una legittimazione ex lege allo svolgimento di una determinata attività che sarebbe così liberalizzata” - si è sostenuto che colui che si oppone all’intervento preceduto dalla D.I.A. è “legittimato a chiedere al comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio rifiuto che pertanto non avrà, né potrebbe avere, come riferimento il potere inibitorio dell’amministrazione … bensì il generale potere sanzionatorio”

Con la seconda sentenza – muovendo dalla riconducibilità della d.i.a. ad un implicito provvedimento amministrativo dopo il decorso del termine di legge - si è affermato il principio che il terzo controinteressato che contesti la presentazione di una denuncia di inizio attività associata al successivo silenzio dell’Autorità amministrativa, possa attivare un giudizio di cognizione volto all’accertamento della corrispondenza, o meno, di quanto dichiarato dall’interessato e di quanto previsto dal progetto ai canoni stabiliti per la regolamentazione dell’attività edilizia in questione, oltre che dell’eventuale difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto anteriormente presentato in sede di D.I.A., soggiungendo che detta azione di accertamento non è assoggetta al termine di decadenza, il quale è previsto esclusivamente per la disciplina del processo in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

Il contenuto delle istanze rivolte dai ricorrenti all’Amministrazione comunale, più sopra riportato. è inequivoco nel senso di richiedere l’esercizio dei poteri repressivi di cui all’art. 27 D.P.R. 6.6.2001 n. 380, il quale disciplina “la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Ancora nel presente giudizio si chiede alla Sezione “di pronunciarsi sulla conformità alle previsioni urbanistiche dei lavori realizzati e sulla compatibilità dei medesimi con la normativa relativa all’edilizia economica popolare …[e] …di esercitare i poteri repressivi di titolarità necessitati dagli accertamenti effettuati”.

Peraltro il Comune, con l’atto in questa sede impugnato, ha fornito risposta, seppur negativa, alla istanza avanzata dai richiedenti.

Va sottolineato che l’intervento posto in essere dalla Cooperativa S. Alberto da Prezzate è avvenuto attraverso il perfezionarsi di una originaria d.i.a. del 2004 e di una successiva d.i.a. in variante del 2005 e che siffatta circostanza ha rilevanza fondamentale nella qualificazione del presente gravame.

E’ dunque evidente che la richiesta di esercizio di poteri sanzionatori è finalizzata, come posto in luce dalla resistente, a contestare la legittimità del “titolo” in forza del quale l’attività edilizia dalla Cooperativa è stata posta in essere.

Tanto chiarito, il Collegio ritiene, in presenza di una serie di differenziate ricostruzioni dell’istituto della d.i.a., preferibile il più recente insegnamento espresso al riguardo dal Consiglio di Stato (cfr.Cons. St. Sez VI, 5.4.2007 n. 1550, Sez. IV 29.7.2008 n. 3742, v. ora anche Sez. IV 25.11.2008 n. 5811) con il quale è stato rilevato che “il terzo che si oppone ai lavori edilizi intrapresi tramite d.i.a., non deve chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti in genere per gli abusi edilizi, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-rifiuto; né deve agire innanzi al giudice per chiedere l’adempimento delle prestazioni che la p.a. avrebbe omesso di svolgere, ovvero chiedere l’annullamento della determinazione formatasi in forma tacita, o comunque contestare la realizzabilità dell’intervento. Né, ancora, il terzo è tenuto, entro il termine di decadenza, ad instaurare un giudizio di cognizione, tendente ad ottenere l’accertamento della insussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, per la legittima intrapresa dei lavori a seguito di d.i.a..

Il terzo, invece, è legittimato a proporre ricorso direttamente avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di d.i.a., il cui possesso è essenziale, non potendo da esso prescindersi, non trattandosi di ipotesi di attività edilizia liberalizzata.

Si è quindi in presenza, decorsi i trenta giorni (art. 23 commi 1 e 6, del D.P.R. n. 380 del 2001), di una autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può essere contestata dal terzo entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della d.i.a., o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di d.i.a..

Il ricorso avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di d.i.a. ha ad oggetto, quindi, non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela dell’amministrazione, ma direttamente l’assentibilità, o meno, dell’intervento edilizio.

Da quanto precede discende che il ricorso all’esame è stato tardivamente proposto.

Negli atti di causa, infatti, vi è la prova certa e documentata che i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza dell’esistenza della d.i.a. e di tutti i suoi elaborati, quantomeno alla data del 20.7.2007 quando l’avv. Munaretto presentò al Comune, per loro conto, la richiesta di esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia (cfr. doc. n. 3 dei ricorrenti).

In detta istanza infatti, viene effettuata una compiuta descrizione dell’intervento edilizio (cfr. gli elementi di fatto riportati a pag. 2 alle lett. a/c), evocando la planimetria “allegata alla variante in corso d’opera alla D.I.A. n. 88 del 18.10.2004, depositata presso l’Amministrazione comunale dalla Cooperativa S. Alberto da Prezzate s.c. a r.l. in data 7.7.2005”.

Da quanto sopra risulta dunque evidente che i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza degli atti oggetto sostanziale della loro contestazione (la originaria d.i.a. del 2004 e la variante del 2005) quantomeno in data 20.7.2007, cosicché, alla data di notifica del ricorso (26.2.2008), era ampiamente scaduto il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione.

Attesa la particolarità della vicenda e il non ancora avvenuto consolidamento di un univoco orientamento giurisprudenziale al riguardo, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia – definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10/01/2009.

mercoledì 21 gennaio 2009

Scuola dell'obbligo, circolare ministeriale per iscrizione a.s. 2009/2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Circolare 15 gennaio 2009, n. 4

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto

Circolare n. 4
MIURA00DGOS prot. n. 381/R.U.U

Roma, 15 gennaio 2009

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Assessorati all’Istruzione e alla Formazione delle Regioni
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Assessorati all’Istruzione e alla Formazione delle Province
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Assessorati all’Istruzione e alla Formazione dei Comuni
LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la provincia di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Agli Uffici Scolastici provinciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie
LORO SEDI

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

All’Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009/2010.

Il 28 febbraio 2009 è il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2009-2010 (1). La presente Circolare fornisce indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi dei diversi ordini e gradi di istruzione delle scuole statali e paritarie anche con riferimento, nelle parti che qui rilevano, all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Piano Programmatico e alle relative disposizioni applicative.

Scuola e famiglia

Le iscrizioni costituiscono un importante adempimento sotto l’aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale e rappresentano anche l’occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra istituzioni scolastiche, genitori e studenti, e per effettuare, da parte di questi ultimi, scelte significative, la cui valenza spesso va al di là dell’accesso ai percorsi formativi.

Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e regionali, chiamano in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati.

Valga, al riguardo, il riferimento agli Enti Locali che, proprio in relazione alle iscrizioni, debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa a disposizione di locali, dotazioni e strumenti didattici, l’erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, il concorso nelle attività di orientamento e la gestione di importanti aspetti dell’educazione degli adulti.

Nell’ambito delle iniziative riguardanti le iscrizioni, sono da considerare le attribuzioni delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, di definizione della rete scolastica, di distribuzione e articolazione dei corsi di studio e di attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nell’attuale periodo di revisione e di riordino del sistema scolastico e formativo si rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, concorrono e collaborano all’annuale incombenza delle iscrizioni. Per l’anno scolastico 2009/2010 le iscrizioni assumono particolare importanza con riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, tenuto conto dei numerosi aspetti innovativi che caratterizzano tali ambiti di scolarità. Per quanto riguarda le scuole secondarie di II grado, in particolare gli istituti tecnici e professionali, si segnala l’opportunità di richiamare l’attenzione delle famiglie sulla rilevanza del ruolo dell’istruzione secondaria sia per l’ingresso negli studi universitari sia ai fini della transizione dei giovani verso il lavoro e le professioni, anche tenendo conto dei fabbisogni formativi espressi dal territorio.

All’atto delle iscrizioni le istituzioni scolastiche informano le famiglie in ordine al proprio piano di offerta formativa (POF), realizzando così il primo importante momento di incontro e di collaborazione tra scuola e famiglia.

Per gli studenti l’ingresso nella scuola o il passaggio ad un altro ordine e grado di istruzione segnano l’inizio o la tappa successiva del loro formale percorso educativo e formativo.

Per gli studenti con cittadinanza non italiana costituiscono anche l’avvio o la prosecuzione dell’impegnativo processo di integrazione in una nuova dimensione culturale e sociale. Per l’ iscrizione di minore con genitori separati, nonché per l’esercizio della potestà genitoriale in caso di disaccordo tra i genitori, si applicano le disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 2006 n. 54. (2)

Per l’Amministrazione scolastica le operazioni di iscrizione sono propedeutiche ad una serie di altri adempimenti e procedure da cui dipende il regolare avvio dell’anno scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale).

Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

Indicazioni generali

Gennaio-Febbraio

Nella fase di predisposizione delle operazioni di iscrizione, l’Amministrazione scolastica ai vari livelli territoriali, unitamente alle istituzioni scolastiche, è impegnata a sostenere, orientare e diffondere l’informazione per le famiglie e gli studenti, avvalendosi a tal fine anche di uno specifico e articolato piano di comunicazione (3).

Tale piano, che presume il coinvolgimento diretto di tutte le istituzioni scolastiche, prevede una serie di iniziative e di interventi da realizzare, a livello centrale e periferico, con il contributo di appositi organismi e gruppi di lavoro, nonché l’allestimento di un sito dedicato alla conoscenza e alla diffusione delle articolazioni e servizi della scuola dell’infanzia e dei nuovi assetti e profili ordinamentali del primo ciclo di istruzione.

L’Amministrazione scolastica e le scuole riserveranno particolare cura alle operazioni di iscrizione, considerato che da esse dipendono la esatta definizione delle consistenze di organico e l’adozione dei modelli organizzativi e operativi del sistema scolastico, la programmazione e la destinazione delle risorse umane nonché la predisposizione della delicata fase dell’accoglienza. Tra l’altro, l’accurata e puntuale gestione delle procedure di iscrizione si rivela di fondamentale importanza per il controllo dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in quanto da essa dipendono l’aggiornamento e la messa a regime delle anagrafi scolastiche, importante strumento anche per prevenire e contrastare i fenomeni di evasione e di dispersione.

Marzo-Giugno

A completamentodella fase delle iscrizioni e della definizione delle consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, mediante i propri organi collegiali, provvedono alla conferma o ridefinizione dei criteri di formazione delle classi, riservando particolare cura all’inserimento degli alunni con disabilità (cfr successivo punto 9.) e all’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (cfr successivo punto 10).

In sede di composizione delle classi, si raccomanda particolare attenzione nella individuazione di criteri che non determinino condizioni e situazioni di esclusione o squilibri immotivati.

Indicazioni specifiche

1. Scuola dell’infanzia

1.1 Un’offerta pluralistica

L’offerta relativa alla scuola dell’infanzia è assicurata da Stato, comuni e scuole paritarie.

In relazione a tale quadro di competenze istituzionali, gli Uffici scolastici regionali attivano, attraverso i propri Uffici territoriali, opportune forme di coordinamento e collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali finalizzate:

* alla generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della dinamica della domanda e delle esigenze delle famiglie;
* alla razionalizzazione dell’offerta educativa da parte delle scuole coinvolte, valorizzando pienamente le risorse disponibili;
* alla messa a disposizione di risorse e servizi di supporto all’offerta educativa;
* al controllo del fenomeno delle duplici iscrizioni.

1.2 Una scuola aperta e accogliente

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:

a) disponibilità di posti;

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2009.

Il ripristino degli anticipi nella scuola dell’infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze delle famiglie. Per una corretta attuazione dell’istituto degli anticipi, sono in corso di svolgimento incontri e consultazioni con l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani, al fine di pervenire a soluzioni concordate su tutti gli aspetti della specifica materia.

Nell’ottica suaccennata e anche sulla base delle risultanze di tali collaborazioni, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi Tavoli di confronto volti ad accertare l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità nei diversi contesti. E’ appena il caso di precisare che la concreta attivazione degli anticipi è subordinata, nelle scuole statali, alla quantità delle risorse umane disponibili, da verificare in sede di determinazione degli organici.

Sempre al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze delle famiglie, saranno promosse iniziative volte a proseguire, in collaborazione con le Regioni e con gli Enti Locali, l’esperienza delle “sezioni primavera”, ovviamente in presenza delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.

Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i tre anni.

L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

1.3 Orari di funzionamento

Normalmente le scuole dell’infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle famiglie i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali. Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie (cfr Modello A allegato a titolo indicativo) e tenendo conto delle risorse disponibili, ferma restando l’autonomia didattico – organizzativa delle istituzioni scolastiche, così come previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275, sono costituite sezioni omogenee, secondo gli orari scelti.2. Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.

Nei confronti delle bambine e dei bambini “in anticipo”, le scuole destinatarie dell’iscrizione debbono assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento. Per una scelta meditata e consapevole, i genitori possono avvalersi, a richiesta, anche delle indicazioni e degli orientamenti da parte delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.

L’iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica scelta in base agli orari di funzionamento e all’offerta formativa. Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.

2.1 Il tempo-scuola

Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell’offerta formativa le articolazioni dell’orario su sei o cinque giorni settimanali, nonché, compatibilmente con la disponibilità dei servizi, la distribuzione dei rientri pomeridiani.

Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che supera il precedente assetto organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell’organico assegnato.

Tale modello favorisce, soprattutto nelle classi iniziali, l’unitarietà dell’insegnamento, costituisce un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza le relazioni tra scuola e famiglie.

Le classi prime possono, inoltre, essere organizzate con articolazione oraria di 40 ore, garantendo gli attuali livelli di diffusione del tempo pieno, incrementabili con ulteriori risorse eventualmente disponibili.

In particolare, le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali:

a) classi funzionanti con 24 ore;

b) classi funzionanti con 27 ore, vale a dire con una più ampia articolazione del tempo scuola;

c) classi funzionanti con orario sino a 30 ore, comprensive di attività opzionali facoltative in aggiunta alle 27 ore di cui alla lett. b);

d) classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore e con due docenti, senza le compresenze, assicurando comunque l’assistenza alla mensa.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare nell’anno scolastico 2009-2010, secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie:

a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui all’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza compresenze;

b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all’orario di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;

c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze, assicurando comunque l’assistenza alla mensa.

In linea generale, la consistenza organica di istituto verrà definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30 ore settimanali, fatta salva, ovviamente, la diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e tenendo conto dell’eventuale necessità del tempo mensa. Verrà garantito, inoltre, l’attuale consistenza delle classi a tempo pieno incrementabile sulla base di eventuali economie di organico.

2.2 Costituzione delle classi prime

All’atto dell’iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario (cfr Modello B allegato a titolo indicativo). Sulla base di tali preferenze, le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).

Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.

L’attivazione del tempo pieno (modello organizzativo unitario, senza articolazione in momenti opzionali e facoltativi), è subordinata alla preliminare, inderogabile condizione dell’esistenza e dell’effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi necessari, nonché di un numero di richieste atte a legittimare la formazione della classe. Il tempo pieno richiede, infatti, la disponibilità di idonei ambienti, di attrezzature adeguate, l’esplicito impegno dell'ente locale ad assicurare il servizio di mensa, la frequenza di un congruo numero di alunni.

Con apposito atto di indirizzo, il Ministro dell’istruzione, università e ricerca individuerà i criteri generali intesi ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola primaria, ai quali le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattico - organizzativa, faranno riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi prime, a partire dall’anno scolastico 2009-2010.

2.3 Esami di idoneità per l’accesso anticipato alla seconda classe

Le disposizioni che regolano l’accesso degli esterni alle classi successive alla prima, avvalendosi dell’esame di idoneità, prevedono che gli obbligati all’iscrizione alla scuola primaria possono sostenere tale esame prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale possibilità non è consentita a coloro che fruiscono dell’anticipo.

Per l’anno scolastico 2009-2010 l’accesso alla classe seconda, previo superamento dell’esame di idoneità, è consentito ai nati nel 2003 e che compiono sei anni di età tra il 1°

gennaio e il 31 dicembre 2009.

3. Scuola secondaria di I grado

Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2009-2010, gli alunni che terminano nel 2008-2009 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009, alla istituzione scolastica interessata. Il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà l’informazione sollecita alle famiglie per consentire l’opzione verso altra scuola.

All’atto della iscrizione alla istituzione scolastica prescelta, i genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (4).

3.1 Orari di funzionamento

Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell’offerta formativa le articolazioni del tempo-scuola. L’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, tiene conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone e delle prevalenti opzioni delle famiglie.

Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:

a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);

b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale – la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all’ impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie.

All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con la disponibilità complessiva dei posti e dei servizi, i genitori possono esprimere la propria preferenza per il tempo scuola ordinario o prolungato (cfr Modello C1 allegato a titolo indicativo).

L’iscrizione al tempo scuola ordinario si intende riferita al modello orario di 30 ore settimanali.

In sede di iscrizione alla prima classe - e con il vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della scuola secondaria di I grado - le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico (“inglese potenziato”).

Le ore riservate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria.

3.2 Formazione delle classi e preferenze delle famiglie

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

Determinato il numero delle classi, si procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse preferenze espresse, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse di organico assegnato. In considerazione delle due tipologie di orario - ordinario e a tempo prolungato - le classi sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della consistenza di organico.

Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.

4. Istituti comprensivi

All’interno degli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio, fatto salvo, ovviamente, il diritto di scelta delle famiglie relativamente all’insegnamento della religione cattolica e al modello di tempo scuola.

Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza che, dal canto suo, provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009.

5. Scuola secondaria di II grado

Tenuto contoche i nuovi assetti ordinamentali dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali andranno in vigore dall’anno scolastico 2010-2011, sono confermati per l’anno scolastico 2009-2010 i percorsi liceali, dell’istruzione artistica, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale previsti dagli attuali ordinamenti.

Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado.

L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo quadro del 19 giugno 2003, come recepito dal comma 624 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali, nonché le modalità per l’accertamento del rispetto delle norme sull’obbligo di istruzione della durata di dieci anni sono definiti d’intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni e gli Uffici scolastici regionali. Dovrà essere garantito il passaggio dalla scuola secondaria di I grado ai percorsi triennali senza discontinuità e prevenendo il rischio di dispersione e rendendo possibile, ove ricorrano le condizioni, il rientro nei percorsi di istruzione anche dopo il primo o il secondo anno dei percorsi triennali. Un primo elenco delle qualifiche di riferimento a livello nazionale dei predetti percorsi è contenuto nell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, recepito con decreto 20 dicembre 2006 adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (G.U. n. 15 del 23 gennaio 2007).

Le suddette intese dovranno comprendere, altresì, modalità, strumenti e tempi per consentire ai dirigenti delle scuole secondarie di I grado puntuali verifiche in ordine all’iscrizione ai predetti percorsi sperimentali da parte di alunni provenienti dalla propria scuola.

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/

dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Per quanto riguarda la vigilanza sull’assolvimento di tale diritto/dovere, si richiamano le norme di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica (Cfr Modello C2 allegato a titolo indicativo), è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (5).

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, dovranno essere trasmesse – per il tramite della scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio 2009.

Le domande di iscrizione devono essere rivolte ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la previsione delle situazioni di organico.

Tuttavia, nella previsione che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, di conseguenza, si renda necessario far pervenire ad altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, non più di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto in cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’invio immediato della stessa, d’intesa con le famiglie, agli istituti indicati in subordine.

Per gli studenti che intendono avvalersi della possibilità di accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale, il dirigente della scuola secondaria di I grado acquisisce agli atti la formale manifestazione da parte della famiglia di impegno all’iscrizione a tale percorso. Sulla base di tale formale impegno, il dirigente, a tempo debito, procederà all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo.

6. Domande di iscrizione in eccedenza

Non sempre vi è il perfetto equilibrio nel rapporto tra domande di iscrizione e offerta formativa. La disponibilità di posti, di strutture e di servizi può, infatti, non consentire il totale accoglimento delle richieste da parte delle famiglie. In previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole dovranno procedere preventivamente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, in apposita delibera del consiglio di circolo/istituto da rendere pubblica preventivamente mediante affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione nel sito web dell’istituzione scolastica.

Per quanto riguarda in particolare, la scuola dell'infanzia, potranno essere attivate, da parte degli Uffici scolastici provinciali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici e privati che gestiscono il servizio sul territorio per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Qualora i dirigenti scolastici accertino definitivamente l'impossibilità di accogliere le domande in eccedenza, d’intesa con le famiglie si adoperano per l'invio immediato delle stesse ad altre scuole dei territori limitrofi.
Considerato che le domande di iscrizione alle scuole secondarie sono presentate direttamente alla scuola attualmente frequentata dallo studente, la quale, procede d'ufficio al relativo invio agli istituti prescelti, non è consentito alle famiglie produrre una seconda domanda direttamente ad altri istituti, né a questi ultimi riceverle se non per il tramite della scuola di provenienza.

7. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali, al fine di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e prevenire e contrastare il diffuso fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a sviluppare un’efficace azione di prevenzione, ponendo particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio e a quelle fasce di utenza che presentano maggiori criticità.

Nell’espletamento di tale compito i predetti Uffici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, prevedendo la pianificazione degli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

7.1 L’evasione scolastica

Le nuove emergenze in termini di evasione scolastica debbono essere oggetto di crescente attenzione e indurre a monitorare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, e a svolgere una vigilanza attenta con riferimento all’istruzione familiare e alla frequenza delle scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di immigrazione, ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

7.2 Il ruolo delle scuole

Con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti interessati:

a) verificare il reale assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;

b) attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

7.3 L’anagrafe degli studenti

La messa a punto dell’anagrafe degli studenti costituisce un’importantebase di partenza per una rinnovata azione di controllo dell’obbligo d’istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali assicurano la funzionalità e l’efficienza delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli Enti locali, per favorire l’integrazione dei dati, compresi quelli relativi ai percorsi sperimentali di formazione professionale.

Data la rilevanza della materia delle iscrizioni per la piena fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici scolastici regionali e locali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, si occupano della delicata incombenza.

Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

8. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, ad iscrizione avvenuta, vanno osservate le seguenti istruzioni.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola presso cui è stata effettuata l’iscrizione, il quale valuta l’esistenza delle condizioni per il rilascio al genitore del relativo “nulla osta”.

Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuto trasferimento.

9. Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio 1994 al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche per procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.

Si ricorda che agli alunni con disabilità è consentito di completare l’obbligo di istruzione anche fino al compimento del 18° anno di età (legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 14, comma 1, lettera c e Sentenza corte Cost. n° 226/01).

Si rammenta inoltre che detti alunni, qualora agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo non conseguano il diploma, ma l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (OM n. 90/01, art. 11, comma 12).

10. Alunni con cittadinanza non italiana

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione.

Tenuto conto della rilevanza di tale fenomeno, e ai fini di una proficua integrazione dei minori interessati, dovrà essere posta particolare attenzione a tutta la complessa problematica che caratterizza l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni. In tale ottica, si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.

L’articolo 45 del DPR n. 394/1999 fornisce, tra l’altro, criteri relativi all’obbligo e all’iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi. La Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione ribadisce che “I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni “ (6).

Si richiama, pertanto, l’attenzione non solo sul diritto dei minori non cittadini italiani di accedere all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli, anche in corso d’anno, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione.

Si evidenzia soprattutto il fatto che in taluni casi vi è il concreto rischio di evasione dell’obbligo, di avvio precoce al lavoro minorile e di sfruttamento per attività di accattonaggio.

Per completezza di esposizione, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

10.1 Assegnazione alle classi

In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2 del DPR n.394/1999, dei criteri di seguito riportati:

a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;

b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti;

c) corso di studi eventualmente seguito;

d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana.

Per gli alunni stranieri non soggetti all’obbligo di istruzione valgono le disposizioni contenute nell’art. 192, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che così recita: “subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.

I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell’organico di istituto.

Occorre comunque che l’inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza e complessità, sia gestita in termini interistituzionali che, per quanto riguarda l’istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro itinerario scolastico o formativo.

Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso d’anno, come previsto dal comma 1 dell’art. 45 del citato Regolamento n. 394/1999, si raccomanda l’adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l’istituzione scolastica, un’efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d’intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l’uso della lingua italiana.

Tali particolari forme di accoglienza vanno adottate anche in caso di inserimento in corso d’anno di stranieri (art. 45, comma 2, DPR 31.8.1999, n. 394) nei corsi di alfabetizzazione per adulti di cui a successivo paragrafo.

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della disponibilità di bilancio del fondo dell’istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e l’approfondimento della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza (vedi anche DPR n. 394/1999, art. 45, comma 4).

10.2 Accordi di rete e intese territoriali

È opportuno che le istituzioni scolastiche, al fine di evitare la concentrazione in talune scuole di iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana e conseguenti squilibri e disagi della popolazione scolastica, realizzino accordi di rete per una razionale distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad un’equa assegnazione degli alunni alle diverse classi (cfr DPR 31 agosto 1999 n. 394, art. 45, commi 3 e 5).

I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali avranno cura di promuovere le iniziative ritenute più opportune al fine di attivare gli accordi di rete.

Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Nelle città e nei grandi centri urbani in cui sono presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana vanno gestite in maniera partecipata e programmata, in modo che la domanda e l’offerta di servizi scolastici risultano equamente distribuite.

Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione.

Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.

11. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendono provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si sono avvalsi dell'istruzione parentale o che frequentano scuole non statali non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che saranno diramate in materia di valutazione.

12. Insegnamento della religione cattolica

Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita richiesta, da formalizzare secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni.

La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica è, altresì, esercitata dallo studente se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di II grado.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nelle possibili e diverse opzioni:

a) attività didattiche e formative;

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;

d) uscita dalla scuola.

La scelta delle attività alternative è effettuata mediante l’allegato mod. E all’inizio delle lezioni e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento.

13. Corsi per adulti

Il termine per le iscrizioni ai corsi di istruzione per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 2007, è fissato al 28 febbraio 2009. La fissazione del succitato termine mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Resta inteso comunque che, attraverso l'adozione di formale provvedimento per ogni allievo accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 28 febbraio 2009 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2009-2010.

14. Privacy e trattamento dei dati sensibili

Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

In relazione a tanto, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, n. 305.Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali Regionali e i Dirigenti Scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, le iniziative e le attività di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo sono coinvolti ed interessati alla delicata
incombenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario G. Dutto)

______________

1. Cfr la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

2. La previsione normativa contenuta nell’articolo 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce che:
“La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”.

3. Cfr la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

4. Con l’occasione le scuole sono impegnate a richiamare l’attenzione dei genitori e degli studenti sui contenuti della direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.

5. Con l’occasione le scuole sono impegnate a richiamare l’attenzione dei genitori e degli studenti sui contenuti della direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.

6. Decreto Ministero dell’Interno, 23 Aprile 2007.

Allegato mod. A

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia
Al Dirigente scolastico del________________________________________________
(denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di ?padre ?madre ?tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________
(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia ____________________________ per l’a.s. 2009-10
(denominazione della scuola)
chiede di avvalersi di:
? orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
? orario ridotto delle attività educative con svolg imento nella fascia del mattino
? orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
chiede altresì di avvalersi:
? dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2007) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- _l_ bambin_ _______________________________ _____________________
(cognome e nome) (codice f iscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino ?italiano ? altro (indicare nazionalità)___________________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ________ ______________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ?sì ?no
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni
per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _____________ firma _________________________________
17
Allegato Mod. B
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA PRIMARIA
Al Dirigente scolastico del________________________________________________
(Denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di ?padre ?madre ?tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ _________________________________________
(cognome e nome)
alla classe prima di codesta scuola ___________________ per l’a.s. 2009-10 oppure
chiede di avvalersi:
? dell’ anticipo (per i nati entro 30 aprile 2004)
Indica in ordine di preferenza (da 1 – prima scelta - a 4)
? 24 ore settimanali ? 27 ore settimanali
? fino a 30 ore settimanali (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola)
? tempo pieno per 40 ore (preferenza subordinata alla presenza di servizi e strutture e alla
disponibilità di organico)
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- l’alunn_ _____________________________________ _____________________
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino ?italiano ? altro (indicare nazionalità)______________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ______ tel. ________ ____________
- proviene dalla scuola dell’infanzia _______________________________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ?sì ?no
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni
per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _____________ firma _________________________________
18
Allegato Mod. C1
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di I grado
Al Dirigente scolastico del________________________________________________
(Denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di ?padre ?madre ?tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________
(cognome e nome)
alla classe prima di codesta scuola ________________________ per l’a.s. 2009-10
esprime la seguente preferenza (da 1 – prima scelta – a 3):
? orario ordinario di 30 ore
? tempo prolungato a 36 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla
presenza di servizi e strutture)
? tempo prolungato a 40 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico, alla
presenza di servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori)
In sostituzione delle seconda lingua comunitaria e subordinatame nte all’esistenza delle condizioni
di organico e organizzative della scuola può essere chiesto “l’inglese potenziato”.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- l’alunn_ _____________________________________ _____________________
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino ?italiano ? altro (indicare nazionalità)__________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ______ tel. ________ ______________
- proviene dalla scuola primaria _____________________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni
per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _____________ firma _________________________________
19
Allegato Mod. C2
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado
Al Dirigente scolastico del________________________________________________
(Denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di ?padre ?madre ?tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________
(cognome e nome)
alla classe 1.a di codesto istituto ___________________________ per l’a.s. 2009-10
in subordine
nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione a codesto
istituto, CHIEDE in ordine di preferenza i seguenti istituti:
1. Liceo/istituto ______________________________ via _________________
2. Liceo/istituto ______________________________ via _________________
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
- l’alunn_ _____________________________________ _____________________
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino ?italiano ? altro (indicare nazionalità)__________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ______ tel. ________ ______________
- proviene dalla scuola secondaria _____________________________
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza
________________________ e _____________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni
per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).
- Di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _____________ firma _________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
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Allegato Mod. D
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2009/2010
Alunno _________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.
9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce
e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti
comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ?
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ?
Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
oppure
Firma:________________________________
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)
Data ___________________
Scuola __________________________________ Classe _____ Sezione ______
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio
1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universit arie
di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegname nto.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
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Allegato Mod. E
Alunno __________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ?
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ?
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ?
D) USCITA DALLA SCUOLA ?
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato
dalla legge 8 fe bbraio 2006, n. 54)
oppure
Firma:________________________________
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)
________________________________________
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato
la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste
puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Data __________
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2009-2010

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