ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 441 DEL 15 DICEMBRE 2008.
Sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., sostiene la Corte “che, inoltre, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private) promossi con ordinanze del 5 novembre 2007
dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra
Di Grazia Maria e Carige Assicurazioni e dell'8 febbraio 2008 dal
Giudice di pace di Parma nel procedimento civile vertente tra Perini
Daniela e Bonnini Paolo ed altra, iscritte ai nn. 167 e 171 del
registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da D. G. M. nei
confronti della propria compagnia assicuratrice per il risarcimento
dei danni subiti in un incidente stradale attribuibile alla
responsabilità di S. C. T. S., il Giudice di pace di Milano, con
ordinanza depositata il 5 novembre 2007 (reg. ord. n. 167 del 2008),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 149
e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione;
che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che, avendo
l'attrice promosso azione di risarcimento diretto contro la propria
compagnia, in applicazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle
assicurazioni, ove le suddette norme fossero ritenute in contrasto
con la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta
contro il responsabile del danno e la relativa compagnia;
che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo denuncia: a) il mancato parere del Consiglio di
Stato, per averlo quest'ultimo espresso su uno schema di codice
parzialmente diverso da quello poi emanato e privo delle norme
relative al risarcimento diretto; b) l'eccesso di delega ex art. 76
Cost., per avere il Governo, introducendo l'azione diretta nei
confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato,
modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei
danneggiati, senza che tale facoltà fosse concessa dalla legge
delega; c) la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevole
disparità di trattamento fra danneggiati; d) la violazione dell'art.
24 Cost., per aver previsto l'art. 150 l'introduzione di un
regolamento in base al quale le spese accessorie dall'impresa di
assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle
consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale
stragiudiziale;
che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo
l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate, per
difetto di valutazione e motivazione sulla rilevanza delle stesse;
per omessa verifica dei presupposti di applicabilità alla
fattispecie della procedura prevista dal citato art. 149, non
risultando se fosse stato richiesto il risarcimento di soli danni
materiali o anche di danni alla persona, né se la responsabilità
dell'altro conducente fosse stata provata o almeno affermata
dall'attrice in giudizio;
che nel corso di altro analogo giudizio promosso dall'attore nei
confronti della propria compagnia assicuratrice per il risarcimento
dei danni da circolazione dei veicoli, il Giudice di pace di Parma,
con ordinanza depositata l'8 febbraio 2008 (reg. ord. n. 171 del
2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli
artt. 3, 24 e 76 Cost.;
che il Giudice di pace di Parma svolge argomentazioni del tutto
simili a quelle in cui si articola la citata ordinanza del Giudice
di pace di Milano del 5 novembre 2007;
che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza
nel merito della questione sollevata, sostanzialmente riproponendo
le argomentazioni formulate in riferimento alla ordinanza del
giudice di pace di Milano.
Considerato che il Giudice di pace di Milano (reg. ord. n. 167
del 2008) e il Giudice di pace di Parma (reg. ord. n. 171 del 2008)
dubitano della legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto
dei danni nella circolazione stradale, per violazione: a) dell'art.
76 Cost., in quanto su tali norme sarebbe mancato il parere del
Consiglio di Stato, previsto dall'art. 20 legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); b)
dell'art. 76 Cost., per aver elaborato - esorbitando dalla delega
contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229
(Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001) -
innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non
convenibilità in giudizio del responsabile del giudizio), non
limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa
esistente; c) dell'art. 3 Cost. per aver introdotto la disciplina
dell'indennizzo diretto solo in riferimento a fatti illeciti ben
precisi, rendendo necessaria negli altri casi l'azione generale di
responsabilità, con criteri di risarcimento diversi; d) dell'art. 24
Cost., per aver previsto l'art. 150 l'introduzione di un regolamento
in base al quale le spese accessorie dall'impresa di assicurazione
dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze
medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale;
che, proponendo le due ordinanze le medesime censure, va
disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con la stessa
pronuncia;
che entrambi i rimettenti omettono qualsiasi motivazione sulla
rilevanza delle questioni, limitandosi ad affermare che, avendo
entrambe le parti attrici promosso azione di risarcimento diretto
contro la propria compagnia, in applicazione degli artt. 149 e 150
del Codice delle assicurazioni, ove le suddette norme fossero
ritenute in contrasto con la Costituzione, le domande risarcitorie
dovrebbero essere rivolte contro i responsabili del danno e la
relative compagnie, senza in alcun modo riferirsi alla specifica
incidenza di una decisione di accoglimento sui rispettivi
procedimenti, all'interno dei quali appare escluso che le domande
possano essere estese, pur dopo una dich iarazione
d'incostituzionalità, a questi ultimi soggetti;
che dall'ordinanza del Giudice di pace di Milano non risulta,
come rileva la difesa erariale, se parte attrice abbia richiesto il
risarcimento dei soli danni materiali o anche dei danni alla persona
(in tal caso l'art. 149 limita l'applicabilità dell'azione diretta
al solo conducente «non responsabile»), né se la responsabilità
dell'altro conducente sia provata o almeno affermata dall'attrice;
che l'ordinanza del Giudice di pace di Parma è priva di
qualsiasi riferimento al fatto cui sarebbero applicabili le norme
censurate, precisandosi soltanto che l'azione è stata promossa da un
soggetto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, per il
risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, e limitandosi il
giudice a richiamare la narrativa riportata al verbale dell'udienza
29 gennaio 2008;
che, sulla base degli anzidetti rilievi, le questioni proposte
sono manifestamente inammissibili sia per omessa specifica
motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo (ex plurimis:
ordinanze n. 82 del 2008; n. 12 del 2007; n. 179 del 2006), sia per
omessa descrizione della fattispecie (ex plurimis: ordinanze nn.
248, 217, 24 del 2008; n.353 del 2007).
che, inoltre, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo
di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la
posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto
debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della
propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la
possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della
responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso;
che tale interpretazione avrebbe consentito di superare i
prospettati dubbi di costituzionalità;
che la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la
normativa impugnata in modo conforme a Costituzione costituisce
ulteriore ragione di manifesta inammissibilità della questione di
illegittimità costituzionale (negli stessi termini ordinanza n. 205
del 2008) in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Milano e dal Giudice di pace di
Parma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
Giovanni Maria FLICK
Libero Professionista, esercente la professione forense nel Foro di Brindisi, distretto Corte d'Appello di Lecce (Italy)- già Magistrato, abilitato innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale)
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