sabato 10 gennaio 2009

Tar, principio generale della proporzionalità dell'azione amministrativa

TAR PUGLIA, 17.12.2008
il principio di proporzionalità, previsto nell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art.1, comma 1°, della legge n.241/90, impone all’azione amministrativa l'obbligo di conformarsi.
Siffatto principio (contrariamente alle perplessità manifestate dalla difesa della Regione in ordine alla stessa ammissibilità delle censure in esame) consente il sindacato giurisdizionale proprio in ordine all’adeguatezza delle modalità dell’azione amministrativa in relazione al concreto conseguimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico; modalità che, in considerazione di tutta la normativa sulla partecipazione al procedimento di cui al capo III della legge su richiamata, debbono certamente parametrarsi all’imprescindibile esigenza del contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
Nella specie, il ricorso allo strumento dell’espropriazione si rivela ictu oculi sproporzionato rispetto all’obiettivo della bonifica e del ripristino della morfologia originaria dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla tipologia, ai tempi e alle modalità dei lavori di bonifica previsti; obiettivo che ben avrebbe potuto essere raggiunto con minor sacrificio dell’interesse privato.
In particolare la società ricorrente rimarca (e la difesa della Regione non oppone in merito specifiche contestazioni) che i lavori di bonifica previsti dal progetto definitivo dalla stessa visionato il 19.12.2006 in sede di accesso agli atti, sarebbero consistiti nella rimozione, caratterizzazione e conferimento dei rifiuti presso idonei impianti off-site di recupero o di smaltimento, con successivo ripristino della morfologia originaria mediante riempimento con idonei materiali inerti, conformi alla normativa vigente e alla destinazione d’uso del sito. Né la difesa della Regione ha concretamente confutato l’asserita previsione di breve durata dei lavori sull’area di proprietà della società ricorrente.
Del resto, l’opzione della mera occupazione temporanea era stata astrattamente prevista in relazione agli interventi di bonifica per cui è causa, giacchè il Commissario per l’emergenza ambientale in Puglia, con nota prot. 5486/CD del 21.12.2006, versata in atti (cfr. doc.14 del deposito di parte ricorrente in data 17.2.2007), riscontrata la difformità dei documenti in suo possesso, chiedeva a Sviluppo Italia –testualmente- “l’esatta definizione delle aree da espropriare e di quelle da occupare temporaneamente per la realizzazione dell’intervento..” in parola.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2007, proposto da:
Mag Blok del geom. Michele Rotice & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Prencipe, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. N. Matassa alla via A. Da Bari n.35;
contro
Comune di Manfredonia; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano n.27; Commissario Delegato Emergenza Ambientale Regione Puglia, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;
per l'annullamento
-del decreto n.7 del 7.12.2006, prot. n.43857 a firma del Dirigente 6° Settore – Manutenzione ed Ambiente, avente ad oggetto: “Determinazione, in via provvisoria, dell’indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per la bonifica della discarica “Pariti Liquami” e messa in sicurezza permanente delle discariche “Pariti RSU” e “Conte di Troia”. Occupazione anticipata” con allegato “Stralcio del Piano particellare di esproprio”;
-del decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare prot.3206/QdV/DI/B del 15.12.2006, recante “Provvedimento finale di adozione, ex articolo 14ter legge 14 agosto n.241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di Manfredonia del 20.6.2005, 15.9.2005, 20.2.2006, per la parte relativa alla bonifica della discarica “Pariti 1 – Liquami”;
-del Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare prot. 3207/QdV/DI/B del 15.12.2006, recante “Provvedimento finale di adozione, ex articolo 14ter legge 14 agosto n.241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di Manfredonia del 19.10.2006, per la parte relativa alla bonifica della discarica “Pariti 1 – Liquami”;
-del Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare prot.3209/QdV/DI/B del 18.12.2006, di autorizzazione in via provvisoria dell’avvio dei lavori relativi al “Progetto definitivo di bonifica della discarica Pariti 1 – Liquami e della bonifica con messa in sicurezza permanente delle discariche “Pariti 1 RSU” e “Conte di Troia” relativamente alla realizzazione della prima fase di intervento riguardante la bonifica della discarica “Pariti 1 – Liquami”, ricadente nel sito di interesse nazionale di “Manfredonia”;
-del verbale di immissione in possesso del 22.12.2006, relativo alle aree di proprietà della ricorrente, non conosciuto;
-di ogni altro provvedimento, anche non noto, preordinato e/o conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario Delegato Emergenza Ambientale Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2008 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1.-La società ricorrente è proprietaria di terreno ad uso agricolo in agro comunale di Manfredonia, in parte interessato sia dalla presenza di una cava dismessa negli anni sessanta e successivamente utilizzata dal Comune per lo smaltimento delle acque di scarico di parte dell’abitato cittadino, sia dall’episodico smaltimento di rifiuti industriali provenienti dall’ex stabilimento industriale Enichem Agricoltura.
Per l’asserita presenza di rifiuti e liquami l’area in parola, all’uopo denominata discarica “Pariti 1 – liquami”, è stata inserita all’interno della perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale “Manfredonia”, individuato ai sensi della legge n.426/98 e dell’art.252 del d.lgs. n.152/06, unitamente all’area dell’ex stabilimento industriale (sito nel territorio di altro comune) e a due discariche pubbliche di RSU poste nelle vicinanze di detta cava, denominate “Pariti 1 – RSU” e “Conte di Troia”. Rispetto a tali aree si è, pertanto, inteso adottare la procedura prevista dalla richiamata normativa avvalendosi di fondi pubblici nazionali all’uopo stanziati.
La società ricorrente ha impugnato gli atti della relativa sequenza procedimentale, in epigrafe meglio indicati, con ricorso notificato in data 5/6 febbraio 2007.
Con atti depositati –rispettivamente- in data 22 e 28 settembre 2007, si sono costituiti in giudizio il Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
All’udienza dell’8.10.2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.-Avverso gli atti impugnati sono stati articolati sei distinti motivi di ricorso diretti sostanzialmente a censurare le scelte operate sotto tre distinti profili:
a.-in via preliminare il ricorso stesso allo strumento dell’espropriazione in luogo dell’occupazione temporanea, reputata quest’ultima sufficiente al fine dell’esecuzione dei lavori di bonifica ivi previsti per una durata fissata in 50 giorni (motivi sub 1); in ogni caso, in assoluto l’opzione per l’esproprio poiché non sarebbe in tali ipotesi prevista da alcuna disposizione di legge (motivo sub 2);
b.-in subordine la procedura seguita per l’esproprio: sia in relazione all’avvio anticipato dell’occupazione d’urgenza rispetto all’approvazione definitiva del progetto (motivo sub 3); sia in relazione all’asserita mancata approvazione del piano particellare di esproprio unitamente al progetto stesso (motivo sub 4); sia, infine, in relazione alla competenza a disporre l’esproprio in questione (motivo sub 5);
c.-il procedimento seguito per la perimetrazione del suolo in parola all’interno del sito da bonificare (motivo sub 6).
3.-Orbene, partendo dall’ultima censura poiché indubbiamente preliminare da un punto di vista logico, il Collegio deve convenire con la difesa della Regione che la stessa appare tardiva, giacchè la perimetrazione del sito inquinato risale al 2000 e non risulta oggetto di specifica impugnazione.
In verità, non viene fornita prova certa della comunicazione tempestiva del relativo provvedimento alla società ricorrente; tuttavia alla stessa risulta ritualmente notificata in data 1.9.2006, per sua esplicita asserzione, l’ordinanza commissariale che dichiara la pubblica utilità ed autorizza l’occupazione d’urgenza anche dell’area di sua proprietà.
Il motivo sub 6 è, pertanto, inammissibile.
4.-Veniamo ora alla censura che nell’ordine logico-giuridico precede le altre e che, in effetti, viene proposta con il primo motivo di gravame.
Come anticipato la società ricorrente lamenta il ricorso stesso allo strumento dell’espropriazione in luogo dell’occupazione temporanea, reputata sufficiente quest’ultima per la realizzazione dei lavori di bonifica ivi previsti per una durata fissata in 50 giorni; rappresenta inoltre –a sostegno dell’illogicità e sproporzionalità dell’opzione seguita dall’Amministrazione- che sarebbe stato previsto un mero intervento di bonifica con successivo ripristino dello stato dei luoghi in conformità sia alla normativa vigente sia alla destinazione d’uso del sito; che dalle ripetute indagini condotte sul sito in questione dai tecnici incaricati dal Commissario delegato sarebbe emerso che si tratti di materiali non inquinanti né pericolosi; che, inoltre, la SIAP non avrebbe previsto in progetto in relazione alla discarica “Pariti 1 – liquami” successive attività di monitoraggio, dopo il ripristino della morfologia originaria; che, infine, la società ricorrente aveva espressamente manifestato la propria disponibilità ad un’occupazione temporanea dell’area in questione.
La censura è fondata.
E’ fuor di dubbio che il principio di proporzionalità debba sussumersi tra i principi dell’ordinamento comunitario cui ai sensi dell’art.1, comma 1°, della legge n.241/90 l’azione amministrativa debba conformarsi.
Siffatto principio (contrariamente alle perplessità manifestate dalla difesa della Regione in ordine alla stessa ammissibilità delle censure in esame) consente il sindacato giurisdizionale proprio in ordine all’adeguatezza delle modalità dell’azione amministrativa in relazione al concreto conseguimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico; modalità che, in considerazione di tutta la normativa sulla partecipazione al procedimento di cui al capo III della legge su richiamata, debbono certamente parametrarsi all’imprescindibile esigenza del contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
Nella specie, il ricorso allo strumento dell’espropriazione si rivela ictu oculi sproporzionato rispetto all’obiettivo della bonifica e del ripristino della morfologia originaria dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla tipologia, ai tempi e alle modalità dei lavori di bonifica previsti; obiettivo che ben avrebbe potuto essere raggiunto con minor sacrificio dell’interesse privato.
In particolare la società ricorrente rimarca (e la difesa della Regione non oppone in merito specifiche contestazioni) che i lavori di bonifica previsti dal progetto definitivo dalla stessa visionato il 19.12.2006 in sede di accesso agli atti, sarebbero consistiti nella rimozione, caratterizzazione e conferimento dei rifiuti presso idonei impianti off-site di recupero o di smaltimento, con successivo ripristino della morfologia originaria mediante riempimento con idonei materiali inerti, conformi alla normativa vigente e alla destinazione d’uso del sito. Né la difesa della Regione ha concretamente confutato l’asserita previsione di breve durata dei lavori sull’area di proprietà della società ricorrente.
Del resto, l’opzione della mera occupazione temporanea era stata astrattamente prevista in relazione agli interventi di bonifica per cui è causa, giacchè il Commissario per l’emergenza ambientale in Puglia, con nota prot. 5486/CD del 21.12.2006, versata in atti (cfr. doc.14 del deposito di parte ricorrente in data 17.2.2007), riscontrata la difformità dei documenti in suo possesso, chiedeva a Sviluppo Italia –testualmente- “l’esatta definizione delle aree da espropriare e di quelle da occupare temporaneamente per la realizzazione dell’intervento..” in parola.
5.-Il primo motivo di gravame è, pertanto, fondato. Lo stesso si rivela peraltro assorbente rispetto alee censure articolate con i restanti motivi, con i quali si lamenta invero sia nuovamente la legittimità del ricorso allo strumento dell’esproprio sotto distinto profilo, sia in ogni caso la legittimità del procedimento seguito.
Pertanto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez.III, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
0
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

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