sabato 10 gennaio 2009

Costituzione parte civile, ammissibilità anche nella udienza 447 cpp

Tribunale di Rimini
Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari
Ordinanza 15 luglio 2008
Il Giudice per l'udienza preliminare dott.ssa Stefania Di Rienzo, nel procedimento n. 1953/2008 R.GUP nei confronti di G. A., P. S., S. G., B. A., L. A., P. W., M. F. e F. V., qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all'udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G. A.;
sentito il P.M., i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile;
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza
OSSERVA
Le scansioni procedimentali: V eccezione di incompetenza funzionale del CUP, le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell'ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell'ambito della specifica udienza camerale di cui all'art. 447 c.p.p. oppure in quella di cui all'art. 444 c.p.p. innestatasi nell'udienza preliminare. Sul punto, vale premettere, che con richiesta depositata nella Cancelleria della Procura della Repubblica di Rimini in data 9 maggio 2007, S. G. chiedeva l'applicazione di pena ex artt. 444 e segg. c.p.p.;
analoga richiesta veniva formulata da G. A. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 10 maggio 2007; P. S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B. A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P.M. in data 9 maggio 2007. L. A. e P. W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica) il P.M. procedente chiedeva il rinvio a giudizio ( nell'ambito del procedimento n. 287/04 RGNR Mod. 21) di G. E. + 15 ivi compresi G. A., S. G., P. S. B. A.; L. A. e P. W., richiesta di rinvio a giudizio poi depositata presso la Cancelleria dell'Ufficio GIP in data 10 maggio 2007. In pari data, il Pubblico Ministero procedente accordava, con specifico atto, il proprio consenso sulle istanze di applicazione pena così come formulate dalle parti richiamando le imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Tale atto- tuttavia- non riporta alcun timbro di deposito da parte della Cancelleria dell'Ufficio GIP ed è contenuto in una carpetta intestata alla Procura della Repubblica di Rimini.
L'accordo delle parti, pertanto, si è formalizzato all'indomani della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. procedente mentre le parti non hanno in alcun modo sollecitato la fissazione dell'udienza camerale esperibile in sede di indagini preliminari ai sensi dell'art. 447 c.p.p.
Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, l'Ufficio del GUP ha fissato l'udienza preliminare con decreto del 21 settembre 2007 per il 13 marzo 2008, mentre all'udienza dell'8 maggio 2008 l'imputato M. F. e F. V. hanno optato per la definizione del rito nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell'odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio -quindi- delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p.) consente agevolmente di affermare che l'odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell'Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all'indomani dell'esercizio dell'azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero, le eccezioni espresse dal difensore di P. S. (al quale si sono associati gli altri difensori) circa l'inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all' udienza dell'art. 447 c.p.p., non possono dirsi pertinenti tenuto conto che la questione si inserisce nel corso delle indagini preliminari quando l'azione penale non sia stata ancora esercitata. Non si può fare a meno di rilevare, tuttavia, che - secondo parte della giurisprudenza di legittimità - il legislatore non ha inteso disciplinare due udienze in modo diverso, ma ha soltanto stabilito modalità diverse per la fissazione dell'udienza. Nel caso in esame, tuttavia, il dato tranciante che consente anche di colorare la competenza funzionale di questo GUP è costituito dal fatto che il consenso delle parti si è definitivamente concretizzato all'indomani dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero come - peraltro- implicitamente affermato dal GUP del procedimento portante n. 287/04 R.G. di cui questo procedimento costituisce un mero stralcio.
Per tali ragioni, quindi, consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all'udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell'ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state presentate. Del resto, anche i verbali delle precedenti udienze sono stati redatti in un unico originale - inserito nel procedimento principale- mentre nel procedimento oggi in esame è stato disposto l'inserimento delle copie.
Sulle richieste di costituzione di parte civile.
Ritiene il Giudice che le pur pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte nell'ambito della odierna udienza circa l'invocata declaratoria di esclusione delle parti civili non possano essere accolte: oggetto della decisione oggi sottoposta al giudicante non è certamente la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente la legittimazione delle parti istanti a costituirsi parti civili. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati (così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio) e sulle affermazioni contenute nell'atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta. Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati- se la condotta ascritta nell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno.
Ciò premesso, appare opportuno ricordare, così come propriamente osservato dall'Avv. Pellizon, che il presupposto sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è l' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale- che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l'azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito.
Tanto premesso, vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria, gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 240 primo comma legge fallimentare e 97 D.Lvo 270/99; l'atto di costituzione presentato è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p. e, sul punto, vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta, truffa ai danni dei creditori, false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni inesistenti, è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti, persone fisiche o giuridiche, singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di legitimatio ad causam da parte del curatore o dei commissari straordinari.
Ed invero, ai fini della valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, non si deve confondere la struttura del reato associativo (accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare tale fattispecie di reato (delitti fine). La struttura associativa, infatti, non si forma con atti protocollari e codificati ma necessita di ìndici sintomatici che unitariamente considerati svelano all'interprete l'assetto organizzativo che assume un suo autonomo rilievo sanzionatorio per il pericolo che con esso, con la sua esistenza, rappresenta per l'ordine pubblico. Ma tale autonomia non consente di considerare spezzato- ai fini che interessano- il nesso teleologico fra l'accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è manifestato in rerum natura. Sulla base di tale opzione ermeneutica che prende le mosse dall'in sè del reato associativo e dalle condotte che esteriorizzano il reato di pericolo, si può agevolmente ritenere che l'art. 240 L.F. consenta la legittimazione dei commissari straordinari del Gruppo G. ad intervenire nell'ambito di questo procedimento atteso che il concetto di danno diretto dettato dal codice civile ed invocato dalle difese degli imputati trae linfa e fondamento dai principi generali in tema di causalità dettati dall'art. 40 e 41 c.p. con particolare riferimento a quelle condotte che hanno contribuito in via principale o mediata alla produzione di un danno secondo l'id quod plerumque accidit.
Le condotte distrattive che svelano la sostanza dell'accordo criminoso di cui all'art. 416 c.p. così come delineate dal Pubblico Ministero, sono- allora- la chiave per consentire ai commissari straordinari di prospettare una voce di danno patrimoniale e morale e legittimare le loro richieste di costituzione di parte civile in riferimento alle ipotesi sub A) e alle altre ipotesi di reato.
Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B. A. ( imputato per concorso in bancarotta) atteso che l'ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all'art. 240 L.F. a prescindere dalla materialità della condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma unicamente limita l'ambito operativo ai reati previsti nel relativo titolo. Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base dell'art. 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore- possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi. Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel presente procedimento anche gli obbligazionisti. I relativi atti di costituzione rispettano le formalità di cui all'art. 78 c.p.p. essendo peraltro del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M.
La legitimario ad causam discende direttamente dall'art. 74 c.p.p. Insieme alla costituzione di parte civile sono stati allegati gli atti comprovanti l'acquisto e/o il possesso delle azioni ed obbligazioni.
Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l'insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell'ambito di una procedura fallimentare.
A parere dell'odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell'ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest'ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari, ed invero, non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ]'ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. -asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati- ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l'id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata -altresì- dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio. Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell'ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell'alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato- necessariamente- attraverso i reati di truffa, riciclaggio, calunnia, insider trading ed altri.
Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto concerne la VF italia Srl in persona del legale rappresentante Maurizio De Ponti per cui va ammessa la costituzione di parte civile per tutte le ipotesi contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p.; per la Spa Alpina Maglierie Sportive in persona dell'amministratore unico Lina Di bilio e del procuratore ad negozia Giodano Maioli in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate nonché per la Spa Emmeitalia in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate in rubrica e contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p.
P.Q.M.
Visti gli artt. 185 c.p. e 74 e segg. c.p.p.
Ammette la costituzione di parte civile nei confronti degli odierni imputati:
• dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria;
• degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group;
• della Srl VF Italia;
• della Spa L'Alpina Maglierie Sportive;
• della Spa EMMEITALIA.
nei confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate nei relativi atti di costituzione.
Respinge le richieste di inammissibilità formulate dai difensori degli imputati.
Dispone procedersi oltre.
Rimini, 15 luglio 2008 ore 17.00
Il giudice per l'Udienza Preliminare
Dott.ssa Stefania Di Rienzo

Nessun commento:

Address

Studio Legale avv. Santo De Prezzo Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
DPR SNT 58E29 L280J - P.I. 00746050749 - phone +39 0831 767493 - mob. +39 347 7619748