giovedì 29 gennaio 2009

Sostanza stupefacente, detenzione o spaccio, criteri differenziali

Tribunale di Modena - Sentenza 16 - 22 ottobre 2008, n. 747

La connotazione modale del fatto detentivo è ritenuta dal legislatore sussistente al cospetto di alcuni dati di forte valenza sintomatica, quali il superamento dei limiti tabellari che rappresentano, nell'intenzione di questi l'espressione numerica del fabbisogno dell'assuntore; il peso lordo della sostanza; le modalità di presentazione; le altre circostanze dell'azione (non sembrano essere contemplate le condizioni soggettive: né in malam partem - es assenza di reddito - né ih bonam partem : stato di tossicodipendenza) Che si tratti di indici rivelatori, dotati di forza più o meno persuasiva, è confermato da alcuni dati esegetici quali il fatto che il superamento del limiti tabellari, che è il dato più stingente, è preceduto dall'utilizzo di un elemento sintattico avverbiale ("in particolare") che rende manifesta la natura esemplificativa degli elementi che seguono) e la genericità della locuzione 'altre circostanze dell'azione' , che altrimenti rivelerebbe un notevole deficit di tassati vita.

I detti parametri sono alternativi, ma ovviamente possono essere anche valorizzagli cumulativamente.

Dalle considerazioni che precedono si trae la conclusione che il reato non è necessariamente integrato dal superamento dei limiti (perché , diversamente, il legislatore avrebbe utilizzato una formula analoga a quella prevista dagli artt. 72 e 75 nella versione anteriore all'abrogazione per referendum popolare), richiedendosi il quid pluris rappresentato dalla compresenza di uno o più indici rivelatori dell'intento illecito, fermo restando che il dato ponderale può assumere una rilevanza euristica in misura direttamente proporzionale . Ciò premesso si osserva che:

- non sono stati rinvenuti nell'abitazione del M. oggetti dimostrativi predittivi di una attuale o imminente attività di cessione a terzi (carte, cellophane, bilancino di precisione);

- il quantitativo rinvenuto non appare incompatibile con l'autoconsumo nella prospettiva di procurarsi una scorta per il fine settimana (a tale riguardo torna utile constatare che il 4 aprile 2008, giorno della perquisizione, cadeva in venerdì), trattandosi di poco più del triplo del valore massimo di soglia;

- in nessun caso evocarsi contra reum le dichiarazioni non verbalizzate che si assume abbia reso il M. all'atto della perquisizione (l'aver cioè egli ceduto parte della sostanza al B.), trattandosi di dichiarazioni soggette al divieto di cui all'art. 350 c. 6 c.p.p..

In definitiva, si verte al cospetto di un quadro privo della necessaria univocità, il che impone una pronuncia assolutoria nei confronti del prevenuto perché il fatto non costituisce reato.


TRIBUNALE DI MODENA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

in Nome del Popolo Italiano

II Giudice dott. Alberto ZIROLDI

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

1. S. S., nato a **** (CH) il **** e residente a ****.

Arrestato il 04-04-2008; scarcerato il 05-04-2008.

Libero, non presente.

2. M. M., nato a **** (MO) il **** e residente a ****; domicilio eletto in Rimini c/o lo studio dell'avv. Carlo Alberto Zaina.

Arrestato il 04-04-2008; scarcerato il 05-04-2008.

Libero, presente.

3. B. M., nato a **** (MO) il **** e residente a ****; domicilio eletto in Fiorano Modenese c/o lo studio dell'avv. Gian Carla Moscattini.

Arrestato il 04-04-2008; scarcerato il 05-04-2008.

Libero, non presente.

Difensori di fiducia:

per S. S., avv. Marco Malavolta del foro di Modena, non presente, sostituito, come da nomina che deposita, dall'avv. Annalisa Tironi del foro di Modena; per M. M., avv. Carlo Alberto Zaina del foro di Rimini, presente;

per B. M., avv. Gian Carla Moscattini del foro di Modena, presente.

IMPUTATI

S. S.:

del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, perché a fini di spaccio deteneva grammi 70,764 di sostanza stupefacente tipo hashish con principio attivo grammi 6,369 da cui sono ricavabili 255 dosi medie singole;

M. M.:

del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, perché a fini di spaccio deteneva grammi 17,01 di sostanza stupefacente tipo hashish con principio attivo grammi 1,702 da cui sono ricavabili 68 dosi medie singole;

B. M.:

del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, perché a fini di spaccio deteneva grammi 19,844 di sostanza stupefacente tipo hashish con principio attivo grammi 1,885 da cui sono ricavabili 75 dosi medie singole, e cedeva a D. F. altri grammi 2,256 di hashish, con principio attivo grammi 0,176 pari a sette dosi medie singole.

Fatti commessi in Maranello (MO), il 04-04-2008.

All'udienza, è presente il P.M. dr. Giuseppe Bernardi Tibis.

Le parti hanno concluso come segue:

Per l'imputato M. M. si procede nelle forme del rito abbreviato richiesto.

Il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità del M. e la condanna dello stesso alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed e 2.000,00 di multa.

L'avv. Zaina chiede per il M. sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

I difensori dei coimputati si riportano alle rispettive istanze di applicazione pena già in atti, muniti del consenso del P.M., nella misura finale di:

per S. S., mesi 10 di reclusione ed € 1.500,00 di multa, pena sospesa;

per B. M., mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa, pena sospesa.

II P.M. di udienza si riporta al consenso già prestato dal P.M. titolare.

MOTIVAZIONE

All'esito delle indagini preliminari il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva decreto di giudizio immediato nei confronti di S. S., B. M. e M. M. per i reati meglio descritti in epigrafe.

I procuratori speciali di B. e S. chiedevano l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. determinata come segue:

previa concessione, per entrambi, dell'attenuante di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, per B., p.b. ani 1 di reclusione ed € 3000 di multa, ridote per le attenuanti generiche a mesi 9 di reclusione ed € 2000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 1 ed e 3000, ridotta per la scelta del rito a mesi 8 di reclusione ed € 2000 di multa; per S. p.b. anni 1 mesi 9 di reclusione ed € 3000 di multa, ridotta per le generiche ad anni 1 mesi 2 ed € 2000, ridotta per la scelta del rito a mesi io di reclusione ed € 1500 di multa. Entrambi subordinavano la richiesta alla concessione del benefìcio della sospensione condizionale della pena, il Pubblico Ministero prestava il consenso.

Ritiene il giudicante che la richiesta, come sopra formulata, possa essere accolta in quanto

non emergono dal fascicolo del Pubblico Ministero elementi per pervenire ad un giudizio di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., come si evince dal p.v. di aresto in flagranza, dai pp.w. di perquisizione e sequestro, dal p.v. di s.i.t. rese da D. F., dalla relazione del et del Pubblico Ministero.

La qualificazione del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze appaiono corrette.

In particolare, il contenuto valore del principio attivo, la verosimile parziale destinazione ad uso personale inducono a ritenere aplicabile l'attenuante speciale, mentre la piena incensuratezza di entrambi i prevenuti vale a meritare la concessione delle attenuanti generiche.

La pena concordata appare congrua anche ai fini di quanto previsto dall'art. 27 c. Ili Cost., riflettendo compiutamente l'effettivo disvalore del fatto.

La pena come sopra può essere condizionalmente sospesa , posto che il fatto -consumato da soggetti privi di pregiudizi penali - si connota di occasionalità sì da rendere giustificata la formulazione di un giudizio prognostico favorevole. M. ha formulato richiesta di definizione con rito abbreviato e rendeva spontanee dichiarazioni. Il giudice disponeva in conformità.

Nel corso delle operazioni di perquisizioni a carico di S. S. si appendeva da questi che una parte dello stupefacente era stata venduta a tale M. Matia di cui forniva l'indirizzo.

Effettivamente i Militari della Stazione CC di Maranello, giusti sul posto, rinvenivano nella camera da Ietto dell'abitazione del M. un involucro contenente 17 grammi di hashish e la somma di € 600.

La consulenza tossicologica disposta dal Pubblico Ministero ha rivelato trattarsi di 1,702 di p.a., corrispondenti a 68 dosi.

Il M., nel corso delle dichiarazioni spontanee, riferiva di averla detenuta per uso personale e di averla acquistata come scorta, potendo comunque disporre di un certo reddito derivante dall'attività lavorativa svolta part-time. Alla luce degli elementi raccolti deve valutarsi la condotta del prevenuto. La struttura normativa della fattispecie incriminatrice (art. 73 c. i-bis) coincide con la detenzione per uso non esclusivamente personale.

La connotazione modale del fatto detentivo è ritenuta dal legislatore sussistente al cospetto di alcuni dati di forte valenza sintomatica, quali il superamento dei limiti tabellari che rappresentano, nell'intenzione di questi l'espressione numerica del fabbisogno dell'assuntore; il peso lordo della sostanza; le modalità di presentazione; le altre circostanze dell'azione (non sembrano essere contemplate le condizioni soggettive: né in malam partem - es assenza di reddito - né ih bonam partem : stato di tossicodipendenza) Che si tratti di indici rivelatori, dotati di forza più o meno persuasiva, è confermato da alcuni dati esegetici quali il fatto che il superamento del limiti tabellari, che è il dato più stingente, è preceduto dall'utilizzo di un elemento sintattico avverbiale ("in particolare") che rende manifesta la natura esemplificativa degli elementi che seguono) e la genericità della locuzione 'altre circostanze dell'azione' , che altrimenti rivelerebbe un notevole deficit di tassati vita.

I detti parametri sono alternativi, ma ovviamente possono essere anche valorizzagli cumulativamente.

Dalle considerazioni che precedono si trae la conclusione che il reato non è necessariamente integrato dal superamento dei limiti (perché , diversamente, il legislatore avrebbe utilizzato una formula analoga a quella prevista dagli artt. 72 e 75 nella versione anteriore all'abrogazione per referendum popolare), richiedendosi il quid pluris rappresentato dalla compresenza di uno o più indici rivelatori dell'intento illecito, fermo restando che il dato ponderale può assumere una rilevanza euristica in misura direttamente proporzionale . Ciò premesso si osserva che:

- non sono stati rinvenuti nell'abitazione del M. oggetti dimostrativi predittivi di una attuale o imminente attività di cessione a terzi (carte, cellophane, bilancino di precisione);

- il quantitativo rinvenuto non appare incompatibile con l'autoconsumo nella prospettiva di procurarsi una scorta per il fine settimana (a tale riguardo torna utile constatare che il 4 aprile 2008, giorno della perquisizione, cadeva in venerdì), trattandosi di poco più del triplo del valore massimo di soglia;

- in nessun caso evocarsi contra reum le dichiarazioni non verbalizzate che si assume abbia reso il M. all'atto della perquisizione (l'aver cioè egli ceduto parte della sostanza al B.), trattandosi di dichiarazioni soggette al divieto di cui all'art. 350 c. 6 c.p.p..

In definitiva, si verte al cospetto di un quadro privo della necessaria univocità, il che impone una pronuncia assolutoria nei confronti del prevenuto perché il fatto non costituisce reato.

Va disposta la confìsca dello stupefacente e dei restanti oggetti in sequestro, mentre la somma di denaro va restituita all'avente diritto M. M.. Si dispone infine la trasmissione degli atti al Prefetto di Modena per quanto di competenza.

Visti gli artt. 444, 445, 447 c.p.p. applica a B. M. la pena di mesi 8 di reclusione ed € 2000 di multa e a S. S. la pena di mesi 10 di reclusione ed € 1500 di multa.

Dispone che la stessa resti sospesa, per entrambi, alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p. assolve M. M. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 87 DPR 309/90 ordina la confisca e la distruzione dei reperti di cui al CR 2798 vai e 1223 ord.

Visti gli artt. 262 c.p.p., 150 e ss. DPR 115/02 dispone il dissequestro e la restituzione all'avente dirito M. M. della somma di denaro in sequestro.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Modena per quanto di competenza nei confronti di M. M..

Modena, li 16.10.2008

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