martedì 1 luglio 2008

Notificazioni del privato, processo penale, fax, esclusione

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 15.05.2008 n° 19478

"Per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in tema di notificazioni per i privati e i difensori, non v'è alternativa all'adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria.

L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avversene (Cass. Sez. V, 06.12.2007, n. 160, Nimeh Samir, Sez. V, 12.12.2005, n. 6696, rv. 233999, Pellegrino - in ordine alla inammissibilità dell'utilizzo del mezzo in questione per chiedere il rinvio dell'udienza - in senso conf. V. Cass. ez. II 18.12.2003, n. 789, Russo, rv. 227806; Sez. V, 20.01.2000, n. 3313, Sgambato, rv. 215579; cfr. anche Cass. Sez. III Id. 14.06.2007, n. 33873, Luconi rv. 237589 - fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso contro l'ordinanza con cui era stata dichiarata inammissibile l'impugnazione presentata via telefax).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 21 febbraio - 15 maggio 2008, n. 19478

(Presidente Morgigni - Relatore Koverech)

Fatto e diritto

1. - Con ordinanza in data 01.08.2007, il GIP presso il Tribunale di Latina disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di D. M. in relazione al contestato delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen.;

1.1. La difesa dell'imputato, in data 03.08.2007 proponeva istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., chiedendo la revoca della misura; la relativa udienza camerale veniva fissata per il giorno 17.09.2007, nonostante la rinuncia ai termini di sospensione di cui al periodo feriale e la richiesta di fissazione del procedimento camerale "nel minor tempo possibile" inoltrata, via fax, il 28.08.2007.

1.2. In data 08.09.2007 il difensore del D. faceva pervenire al Tribunale, a mezzo fax, istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini processuali.

2. - Tale richiesta veniva disattesa dal Tribunale del Riesame di Roma che, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'istanza, sia per mancata allegazione di documentazione a sostegno dell'istanza stessa (ricevute del fax), sia per difetto di forma nella sua presentazione, ritenendo che "il disposto dell'art. 150 cod. proc. pen. non può estendersi agli atti provenienti dal difensore, per il quale trova applicazione il solo disposto di cui all'art. 121 cod. proc. pen. che prevede che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice mediante deposito in cancelleria".

3. - Avverso detta ordinanza del 12.09.2007 propone ricorso per cassazione D. M. (tramite il difensore avv. M. Basile) deducendo la "violazione di diritto posta in essere dal Tribunale del Riesame di Roma".

3.1. Il Collegio sarebbe incorso in errore per non aver tenuto conto che "la difesa, all'atto dell' invio del fax, allegava non solo l'istanza inviata contenente la rinuncia alla sospensione feriale, ma anche le ricevute fax attestanti il corretto invio delle stesso".

3.2. Avrebbe altresì errato il Tribunale nel ritenere non consentito al difensore la possibilità di utilizzo dello strumento fax consentita, in circostanze particolari, dall'art. 150 cod. proc. pen.; non consentire l'impiego del suddetto mezzo tecnico anche ai difensori, per il corretto svolgimento del loro incarico professionale, configurerebbe una "violazione dei basilari principi normativi e costituzionali".

Il difensore ritenendo dunque violati, nel caso di specie, i termini processuali di cui all'art. 309 cod. proc. pen., conclude per l'immediata scarcerazione dell'imputato.

4. - Il ricorso è inammissibile.

4.1. Manifestamente infondata è la doglianza relativa al mancato riconoscimento della validità dell'utilizzo dello "strumento fax".

Per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in tema di notificazioni per i privati e i difensori, non v'è alternativa all'adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria.
L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avversene (Cass. Sez. V, 06.12.2007, n. 160, Nimeh Samir, Sez. V, 12.12.2005, n. 6696, rv. 233999, Pellegrino - in ordine alla inammissibilità dell'utilizzo del mezzo in questione per chiedere il rinvio dell'udienza - in senso conf. V. Cass. ez. II 18.12.2003, n. 789, Russo, rv. 227806; Sez. V, 20.01.2000, n. 3313, Sgambato, rv. 215579; cfr. anche Cass. Sez. III Id. 14.06.2007, n. 33873, Luconi rv. 237589 - fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso contro l'ordinanza con cui era stata dichiarata inammissibile l'impugnazione presentata via telefax).

4.1.1. Resta assorbito l'esame dell'altra censura relativa alla dedotta allegazione delle ricevute fax attestanti il corretto invio tramite detto strumento.

4.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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