SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 5 - 20 giugno 2008, n. 16810
(Presidente Di Nanni - Relatore Segreto)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 31.3.1999 S. G. conveniva davanti al giudice di pace di Gela la Levante-Norditalia assicurazioni e S. C., per sentirli condannare al risarcimento dei danni alla persona subiti nella qualità di trasportato su auto condotta da S. M., a seguito di incidente con l'auto condotta dallo S.. Il giudice di pace rigettava la domanda. Proponeva appello l'attore.
Il Tribunale di Gela, con sentenza depositata il 13.2.2003, ritenuto il concorso di colpa tra i conducenti nella misura del 70% a carico di S. M. e del 30%' a carico di S.C., condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 383,00, pari alla liquidazione del 30% del danno biologico e del danno patrimoniale, subito dall'attore, nonché al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2055 c.c., perché il giudice di appello, pur riconoscendo il concorso dì colpa a carico del convenuto, S., poi non ha condannato quest'ultimo e la sua assicuratrice in solido al risarcimento dell'intero danno.
2. Il motivo è fondato.
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; sicché il giudice del ' merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia' esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (Cass. 3 marzo 1997, n. 1869).
La soluzione della questione dipende dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e segg. c.c., canoni dei quali l'art. 2055 c.c. - nel sancire che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno - costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti. Infatti, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia (cfr. art. 1311 c.c.) alla solidarietà tra tutte persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile. (Cass. 3/04/1997, n. 1869).
3. Ne consegue che nella fattispecie, avendo il giudice di merito affermato la responsabilità del conducente S., sia pure nella misura del 30%, erratamente ha poi ridotto il risarcimento del danno in favore dell' attore trasportato ed a carico del convenuto nella stessa misura.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c per non essergli stato liquidato il danno morale, pure essendo stata richiesta la liquidazione di tutti i danni, tra cui anche quello morale.
5.1. Il motivo è fondato.
Va, anzitutto, premesso che la condivisa giurisprudenza (Cass. 31.5.2003, n. 8828 e n. 8827) ha esattamente ritenuto che nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale, conseguenza delle lesioni di valori della persona umana, costituzionalmente garantiti, anche al di fuori delle limitazioni poste dall'art. 2059 c.c .
Con due sentenze del 12 maggio 2003 (la n. 7281 e la n. 7283) questa Corte, innovando rispetto alla precedente giurisprudenza, ha affermato che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. non osta il mancato . positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. Questo principio, che ha trovato un esplicito avallo nella sentenza 1 luglio 2003 n. 233 della Corte costituzionale, è stato successivamente ribadito con le sentenze di questa Corte n. 10987 del 14 luglio 2003, n. 4906 del 10 marzo 2004, n. 10482 del 1 giugno 2004, n. 10489 del 1 giugno 2004, n. 15179 del 6 agosto 2004, n. 15044 del 15 luglio 2005.
5.2. Nella fattispecie il giudice di appello non si è pronunziato sulla domanda di risarcimento del danno morale, così violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
6.1. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice pronunziato sulla domanda di risarcimento del danno, costituito dalle spese mediche.
6.2. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice pronunciato sulla domanda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese di c.t.u.
6.3. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice pronunziato sulla domanda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese di primo grado.
7. I suddetti tre motivi vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Infatti, nonostante le specifiche domande, di cui ai suddetti tre motivi, proposte al giudice di merito, questi non si è pronunziato, così violando l'art. 112 c.p.c..
8. Il ricorso va, pertanto, accolto. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione al Tribunale di Gela in diversa composizione, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Gela, in diversa composizione.
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