mercoledì 23 luglio 2008

La destinazione del PRG a servizi pubblici rientra tra i vincoli espropriativi con decadenza per decorso del quinquiennio

T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, sentenza n. 13398/06

"Ai sensi del disposto dell'art. 7 n. 3 e 4 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, hanno sicuramente natura espropriativa i vincoli che comportano la destinazione a servizi pubblici.
La destinazione di PRG a servizi pubblici dell’area interessata concretizza, pertanto, un vincolo urbanistico a contenuto espropriativo, ossia assimilabile all’espropriazione, nei confronti del quale trova applicazione il disposto di cui all’art. 2, co. 1, della L. n. 1187/1968.
E la decadenza, per inutile decorso del termine quinquennale di efficacia previsto dall'art. 2 comma 1, l. 19 novembre 1968 n. 1187 (cfr. ora art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l'intero territorio comunale (art. 7, l. n. 1150 del 1942) - un vuoto di disciplina che l'amministrazione è tenuta a colmare"

FATTO

Con ricorso notificato il 4.5.2006 e depositato il 19.5.2006, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio rifiuto sulla istanza presentata dai ricorrenti con la racc. a/r del 9.2.2006-13.2.2006, ai fini dell’adozione da parte del Comune ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 38/1999 di una nuova pianificazione urbanistica dell’area di loro proprietà, in conformità alle caratteristiche di fatto della zona con intimazione a provvedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
Hanno dedotto di essere proprietari di un terreno sito in Viterbo, loc. Paradiso, al catasto foglio n. 176, p.lle nn. x.y, che, ai sensi dell’art. 13 n.t.a. dell’attuale P.R.G. del Comune di Viterbo, approvato con deliberazione di G.R. n. 3068 del 10.7.1979, è ubicato in parte in zona F2 ( servizi ed attrezzature pubblico di livello locale) e per la parte residua in B2-sottozona B3 ( saturazione e sostituzione edilizia); hanno, altresì, dedotto che i vincoli di cui sopra sono decaduti ai sensi della L. n. 1187/1968 per mancata attuazione nel quinquennio.
Ai sensi della L.R. n. 38/1999 “ norme sul governo del territorio” art. 50 “ decadenza dei vincoli” hanno dedotto l’obbligo del Comune di adottare la pianificazione per le zone con vincoli decaduti entro i 120 gg. dalla decadenza e consentire interventi edilizi di cui all’art. 4, co. 8, della L. n. 10/1977 e dell’art. 1 della L. R. n. 24/1977, trattandosi di una zona nel frattempo urbanizzata e quasi “ residenziale” con istanza per sollecitare adempimenti di cui al citato art. 50 della L.R. n. 38/1999.
I ricorrenti hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e la nomina di un Commissario ad acta, che provveda in caso di inottemperanza dell’Amministrazione
Alla camera di consiglio del 13.7.2006, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come d averbale di causa agli atti del giudizioi quali hanno insistito nelle rispettive difese.

DIRITTO


Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Ed infatti il terreno di proprietà dei ricorrenti, sito in Viterbo, loc. Paradiso, al catasto foglio n. 176, p.lle nn. x.y, ai sensi dell’art. 13 n.t.a. dell’attuale P.R.G. del Comune di Viterbo, approvato con deliberazione di G.R. n. 3068 del 10.7.1979, è stato destinato in parte a zona F2 ( servizi ed attrezzature pubblico di livello locale) e per la parte residua a B2-sottozona B3 ( saturazione e sostituzione edilizia).
Ai sensi del disposto dell'art. 7 n. 3 e 4 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, hanno sicuramente natura espropriativa i vincoli che comportano la destinazione a servizi pubblici.
La destinazione di PRG a servizi pubblici dell’area interessata concretizza, pertanto, un vincolo urbanistico a contenuto espropriativo, ossia assimilabile all’espropriazione, nei confronti del quale trova applicazione il disposto di cui all’art. 2, co. 1, della L. n. 1187/1968.
E la decadenza, per inutile decorso del termine quinquennale di efficacia previsto dall'art. 2 comma 1, l. 19 novembre 1968 n. 1187 (cfr. ora art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l'intero territorio comunale (art. 7, l. n. 1150 del 1942) - un vuoto di disciplina che l'amministrazione è tenuta a colmare.
All'istanza in tal senso dell'interessato - seguita da rituale diffida per effetto della quale si è formalizzato il silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale - l'amministrazione è tenuta dunque a dare risposta, provvedendo, in assenza di cause ostative, all'azzonamento dell'area, resa « zona bianca » (art. 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo a suo tempo impresso dal piano regolatore.
Pertanto va accolto il ricorso proposto contro il silenzio rifiuto formatosi su una diffida a provvedere sulla definizione urbanistica di un'area già oggetto di vincolo espropriativo scaduto, fermo restando che l'accoglimento del gravame comporta esclusivamente l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del soggetto interessato e di attribuire all'area una specifica e appropriata destinazione urbanistica.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina al Comune di Viterbo di adottare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza un provvedimento esplicito sulla domanda presentata dai ricorrenti e, per il caso di inadempimento dell’Amministrazione oltre il predetto termine, nomina Commissario ad acta un funzionario tecnico della Regione Lazio, designato dall’Assessore regionale all’Urbanistica e Casa, che provvederà, se necessario, in via sostitutiva su richiesta di parte, entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 13.7.2006

Patrizio Giulia, Presidente
Francesco Giordano, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore

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