giovedì 13 settembre 2007

Preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi in comunione legale

Cassazione Sezioni unite 24 agosto 2007, n.17952

Nella comunione legale tra coniugi, la mancanza del consenso d'uno dei condomini al negozio a-vente ad oggetto diritti reali su immobili o mobili re­gistrati non determina, come nella comunione ordinaria, l'invalidità assoluta del negozio, ma solo la sua annul­labilità nello stabilito termine di prescrizione annuale

- Pres. Carbone - est. G. Settimj

...omissis...

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC.

Va, poi, esaminata la questione sollevata dal controricorrente, con la memoria 27.12.06, relativamente alla ritenuta necessità d'esaminare preliminarmente il terzo motivo del ricorso principale, con il quale l'im­pugnata pronunzia è censurata nel capo in cui, decidendo della subordinata domanda risarcitoria, il giudice a quo ha escluso che dal rapporto inter partes, valutatene le varie possibili qualificazioni, potessero derivare gli effetti giuridici pretesi dall'originario attore; sostiene il controricorrente che, ove tale censura venisse disattesa, verrebbe meno l'interesse alla decisione sulla ne­cessità o meno dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di merito.

La questione, anche a voler prescindere dalla non consentita tardiva proposizione in memoria, va comunque disattesa, in quanto, attenendo al merito della controversia, è essa necessariamente condizionata alla previa soluzione della questione posta sull'integrità del con­traddittorio ab origine e non viceversa.

Con il motivo da esaminare in questa sede, si duole il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 2932 CC, 177 CC, 184 CC, 189 CC, 354 CPC - che il giudice a quo erroneamente abbia escluso la sussistenza del litiscon­sorzio necessario tra i coniugi in comunione dei beni nel giudizio ex art. 2932 CC che il promissario acqui­rente del bene oggetto di comunione, promessogli in ven­dita non da entrambi ma da uno soltanto dei coniugi com­proprietari, abbia promosso nei soli confronti di quest' ultimo e, pur avendo riconosciuto che detta azione, ove intesa ad ottenere il trasferimento non della sola quota del promittente ma dell'intero bene, debba essere promossa nei confronti d'entrambi i coniugi, abbia tuttavia rigettato la domanda invece di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 CPC per l'integrazione del contraddittorio.

La censura è fondata: per la contestata esclusione del contraddittorio, oltre che per l'evidenziata con­traddizione in termini.

La comunione ordinaria, quale regolata dagli artt. 1100-1116 CC, si configura come comunione pro indiviso o proprietà plurima parziaria, nella quale il diritto di proprietà è unico ed ha ad oggetto il bene nella sua in­terezza e, tuttavia, il diritto di ciascuno dei parteci­panti non ha per oggetto né il bene nella sua interezza, né una parte fisicamente individuata di esso, bensì una quota ideale, proporzionata al suo diritto di partecipa­zione, del quale costituisce la misura.

In tale situazione, la promessa di vendita di un bene in comunione (come hanno evidenziato queste SS.UU. con la sentenza 8.7.93 n. 7481) è, di norma, considerata dalle parti attinente al bene medesimo come un unicum in­scindibile e non come somma delle singole quote che fan­no capo a ciascuno dei comproprietari - salvo che l'uni­co documento predisposto per il detto negozio venga re­datto in modo tale da farne risultare la volontà di scomposizione in più contratti preliminari in base ai quali ognuno dei comproprietari s'impegna esclusivamente a vendere la propria quota al promissario acquirente, con esclusione di forme di collegamento negoziale o di previsione di condizioni idonee a rimuovere la reciproca insensibilità dei contratti stessi all'inadempimento di uno di essi - di guisa che i detti comproprietari costi­tuiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà nego­ziale; onde, quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, escludendosi, pertanto, in loto la possibilità per il promissario acquirente d'ottenere la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 CC nei confronti dei soli compro­prietari promittenti, sull'assunto di una mera ineffica­cia del contratto stesso rispetto a quelli rimasti e-stranei, dacché, da un lato, non è configurabile un in­teresse alla sua esecuzione parziale da parte del promissario acquirente (per mancanza del diritto su cui ta­le interesse si dovrebbe fondare) e, dall'altro, il com­proprietario promittente venditore che ha espresso il suo consenso (o lo ha espresso validamente) non oppone un semplice interesse contrario (giuridicamente apprez­zabile o meno) all'avversa richiesta d'esecuzione par­ziale, ma invoca l'insussistenza stessa del diritto van­tato dalla controparte.

La situazione è diversa ove si verta in tema di comunione legale tra coniugi, quale regolata dagli artt. 177-197 CC.

Fondamentale è stata, al riguardo, la ricostruzione che dell'istituto ha operato la Corte costituzionale con la sentenza 17.3.88 n. 311, nella quale si è evidenziata la netta distinzione tra comunione ordinaria e comunione legale tra coniugi, questa configurata come una proprie­tà plurima parziaria, per più versi analoga alla classica communio, sulla considerazione: che trattasi di comunione senza quote; che i coniugi non sono indivi­dualmente titolari di un diritto di quota, bensì soli­dalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione; che la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione, la proporzione in cui, sciolta la comu­nione, l'attivo e il passivo debbono essere ripartiti tra i coniugi od i loro eredi.

Configurazione cui consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione e che il consenso dell'altro, richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180/11 CC per gli atti di straordinaria ammi­nistrazione, non è un negozio unilaterale autorizzativo, nel senso d'atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso, secondo la nota teoria formulata dalla giuspubblicistica, di atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere e requisito di regolarità del proce­dimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile regi­strato, si traduce in un vizio del negozio, onde l'ipo­tesi regolata dall'art. 184/1 CC tecnicamente si riferi­sce non ad un caso d'acquisto inefficace perché a non domi­no, bensì ad un caso d'acquisto a domino in base ad un ti­tolo viziato.

Per il che, nella comunione legale tra coniugi, la mancanza del consenso d'uno dei condomini al negozio a-vente ad oggetto diritti reali su immobili o mobili re­gistrati non determina, come nella comunione ordinaria, l'invalidità assoluta del negozio, ma solo la sua annul­labilità nello stabilito termine di prescrizione annuale (e tuttavia, come affermato nella massima CCos. 0010600, la prevista annullabilità dell'atto non costituisce de­roga al generale principio d'inefficacia degli atti di disposizione posti in essere da alienante non legittima­to, onde da parte della dottrina anche si sostiene che l'atto posto in essere dal singolo coniuge è colpito dalla sanzione generale dell'inefficacia dell'atto com­piuto dal non legittimato nei confronti del coniuge pretermesso, e che in favore di quest'ultimo si aggiunge la possibilità d'esperire altresì l'azione speciale d'an­nullamento ex art. 184 CC al fine d'evitare di rimanere personalmente obbligato per l'inadempimento verso il terzo).

La riportata metodologia ricostruttiva dell'istituto non ha trovato larghi consensi in dottrina - dalla quale se n'è anche evidenziata l'incoerenza con la ratio della comunione legale, quale introdotta dalla novella n. 151/1975, come intesa al superamento della discrimi­nazione del coniuge più debole, insita nel precedente regime della separazione dei beni, ed alla maggiore tu­tela patrimoniale della famiglia - e tuttavia ha costi­tuito la base delle pronunzie adottate in materia dalla successiva giurisprudenza di legittimità che, non di me­no, pur partendo da tale comune presupposto, sulla que­stione che ne occupa è pervenuta, come si è visto, a soluzioni diametralmente opposte.

In particolare, la recente Cass. 28.10.04 n. 20867 - ponendosi in consapevole contrasto con la prevalente giurisprudenza anteriore, in ordine alla quale rileva come l'inevitabile coinvolgimento nel giudizio ex art. 2932 CC del coniuge rimasto estraneo al preliminare vi fosse stato asserito in modo generico - sulla considera­ione che i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota ma solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione, che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione, che l'azione ex art. 2932 CC non ha natura reale ma personale, perviene alla conclusione per cui in quest'ultima non sia ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non vertendosi in situazione sostanziale caratterizzata da un rapporto unico ed inscindibile con pluralità di soggetti e non rivestendo, quindi, il coniuge rimasto estraneo al pre­liminare, del quale si chiede l'esecuzione in forma spe­cifica, la qualità di parte la cui presenza in giudizio sia condizione essenziale affinché la sentenza non venga inutiliter data.

In realtà, di quest'ultimo asserto - che non costi­tuisce affatto una logica conseguenza delle premesse, atteso anche il carattere di specialità con il quale si pone la normativa regolatrice dell'istituto della comu­nione familiare - l'esaminata sentenza non fornisce di­mostrazione alcuna, a differenza dai disattesi preceden­ti che, affatto generici al riguardo, la contraria opi­nione fondano su una pluralità d'argomenti validi, con­divisi ed integrati dalla prevalente dottrina.

Non appare, in vero, conclusiva la ragione - mutuata dalle remote Cass. 27.4.82 n. 2635 e 28.12.88 n. 7081 - addotta in considerazione della natura obbligatoria e non reale del preliminare.

Va, infatti, considerato che i richiamati preceden­ti pervenivano a tale affermazione in funzione della ri­tenuta esperibilità dell'azione ex art. 2932 CC limitatamente alla quota del coniuge promittente venditore, tesi disattesa dalla giurisprudenza successiva, con e-spresso richiamo ai principi posti dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza 311/88, sulla considerazione dell'inconciliabilità dell'ingresso d'un estra­neo nella comunione familiare con la natura e la disci­plina peculiari dell'istituto (Cass. 2.2.95 n. 1252, 14.1.97 n. 284, 11.4.02 n. 5191, 19.3.03 n. 4033); d'altro canto, stante il pacifico principio per cui, in tema d'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 CC, la sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto d'interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche (ex pluribus, Cass. 29.3.06 n. 7273, 25.2.03 n. 2824, 7.8.02 n. 11874, in tema di comunione Cass. 1.3.95 n. 2319, 3 0.12.94 n. 11358, 8.7.93 n. 7481, 2.8.90 n. 7749 e, nello specifi­co, Cass. 19.5.88 n. 3483), una volta che il preliminare abbia avuto ad oggetto l'obbligazione di trasferire l'intero bene, neppure potrebbe il promissario acquirente agire per il trasferimento della sola quota del promittente venditore.

La tesi in discussione, d'altronde, può giustifica­re, al più, il difetto di legittimazione attiva del co­niuge rimasto estraneo all'atto compiuto dall'altro sen­za il suo consenso quando trattisi di diritti d'obbliga­zione, in quanto la comunione legale fra i coniugi, di cui all' art. 177 CC, attiene agli "acquisti", id est agli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla me­desima, non quindi i diritti di credito sorti dal con­tratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione(Cass. 1.4.03 n. 4959, 4.3.03 n. 3185, 13.12.99 n. 13941, 18.2.99 n. 1363, 27.1.95 n. 987, 11.9.91 n. 9513); ma tali ragioni, peraltro fortemente criticate in dottrina, non possono valere nel caso in­verso, laddove, come meglio in seguito, l'obbligazione del coniuge che ha agito senza il consenso dell'altro è fatta valere dal terzo e l'adempimento coattivo comporta l'aggressione al patrimonio familiare in generale ed al diritto di comproprietà del coniuge pretermesso in par­ticolare.

Inoltre, dalla giurisprudenza e da parte della dot­trina si è anche evidenziato come, stante il disposto dell'art. 184/1 CC, la categoria dei negozi immobiliari, per i quali è previsto il consenso congiunto dei coniu­gi, sia da identificare in base alla natura del bene sul quale cadono gli effetti del contratto, ricomprendendo, quindi, tanto i negozi ad effetti reali quanto quelli ad effetti obbligatori; come debbasi, ancora, fare riferi­mento al regime degli effetti, reale o personale che sia l'azione, ai fini dell'affermazione o meno della neces­sità del litisconsorzio (Cass. 31.3.06 n. 7698, 6.7.04 n. 12313, 14.5.03 n. 7404, 5.7.01 n. 9083, 1.7.97 n. 5895 SS.UU.).

E', piuttosto, evidente che l'essere ciascun coniu­ge titolare del bene per l'intero, e dell'intero poter disporre, non può implicare, di per sé, che debba esclu­dersi la necessaria partecipazione dell'altro coniuge al giudizio nel quale si discuta della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi l'inte­resse ad interloquire del detto altro coniuge, pur sem­pre comproprietario del bene stesso.

Partire, infatti, dal presupposto che, al momento dell'introduzione del giudizio ex art. 2932 CC, il co­niuge promittente venditore abbia già efficacemente a-lienato il bene, così che il coniuge rimasto estraneo al negozio abbia perso, contestualmente alla stipulazione del preliminare, la propria contitolarità sul bene e non possa fare ricorso se non all'azione d'annullamento, ol­tre ad essere in palese contrasto con la lettera dello stesso art. 184/1 CC, che prevede una possibilità di convalida successiva inconciliabile con una già interve­nuta perdita della titolarità del bene, implica una non condivisibile attribuzione a tale tipo di contratto d'un effetto traslativo, estraneo alla sua funzione ed alla sua natura, che non gli è riconosciuto neppure da quella parte della dottrina per la quale esso sarebbe configu­rabile come una sorta di vendita obbligatoria ed il de­finitivo come un semplice atto esecutivo o ripetitivo.

Vero è, per contro, che, stipulato il preliminare, nel momento in cui il coniuge promittente venditore si rende inadempiente e costringe il promissario acquirente all'azione d'esecuzione specifica, l'altro coniuge, che non abbia partecipato al negozio né vi abbia prestato altrimenti il proprio consenso, è ancora contitolare del bene e su di esso legittimato ad esercitare i suoi pote­ri d'amministrazione congiunta; atteso l'effetto solo obbligatorio del preliminare, l'attività negoziale posta in essere dal coniuge promittente con l'impegnarsi ad alienare non ha prodotto ancora l'effetto di sottrarre il bene al patrimonio comune ed alla contitolarità su di esso d'entrambi i comproprietari, onde il coniuge rima­sto estraneo al preliminare è ancora titolare d'una si­tuazione giuridica inscindibile che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio d'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.

E', infatti, ancora sul piano degli effetti della promossa azione ex art. 2932 CC che occorre muoversi ai fini della soluzione del problema che ne occupa.

Come evidenziato dalla dottrina prevalente e da quella parte della giurisprudenza che si ritiene qui di confermare, ove dal preliminare scaturiscano controver­sie, non può disconoscersi al coniuge rimasto estraneo al negozio l'interesse a partecipare ai relativi giudi­zi, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbli­gato e se non è corresponsabile assieme al coniuge sti­pulante, unico obbligato, tuttavia l'impegno assunto da quest'ultimo e la responsabilità personale del medesimo sono comunque tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia, giacché, ex art. 189 CC, espongono all'altrui azione esecutiva non solo i be­ni del promittente ma anche quelli della comunione, es­sendo, infatti, la richiesta pronunzia ex art. 2932 CC, o l'alternativa pronunzia risarcitoria quanto meno per responsabilità precontrattuale, destinate ad incidere anche sul diritto del coniuge comproprietario o contitolare non stipulante e sulla consistenza del patrimonio familiare.

Ne consegue l'ineludibile presenza in giudizio del coniuge rimasto estraneo al preliminare, dacché, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, si ha liti­sconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la decisione richie­sta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, d'accertamento o costitutiva), sia di per sé inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettual­mente unica ed inscindibile, sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra questi e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari (da ultimo, Cass. 7.3.06 n. 4890, 6.7.04 n. 12313, 23.9.03 n. 14102, 5.7.01 n. 9083, 11.4.00 n. 4593 e 1.7.97 n. 5895 a SS.UU.).

Per altro verso, la necessaria partecipazione del coniuge rimasto estraneo al preliminare va affermata an­che in applicazione dell'art. 180 CC, dal quale, coeren­temente alla ratio della novella che riconosce quale principio informatore del diritto di famiglia la parità di diritti e doveri tra i coniugi, si stabilisce che l'amministrazione dei beni della comunione spettano disgiuntamente a ciascuno di essi per gli atti d'ordinaria am­ministrazione ma congiuntamente ad entrambi per quelli di straordinaria amministrazione e per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonché la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi.

Un valido criterio discretivo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione generalmente accolto è quello della normalità dell'atto di gestione, che viene travalicata ove questo comporti un rischio di pregiudi­zio sulla consistenza del patrimonio o la possibilità d'alterazione della sua struttura, per il che a determinare il discrimine non è tanto il contenuto, modesto o rilevante, dell'atto, quanto piuttosto la sua finalità ed il suo effetto; onde può dirsi che, in linea di mas­sima e rapportando comunque il criterio a ciascun singo­lo caso concreto, ove il negozio sia per sua natura in­trinsecamente idoneo ad alterare la consistenza del pa­trimonio, a pregiudicarne le potenzialità economiche, a sottrarne o modificarne elementi costitutivi, esso è di straordinaria amministrazione, mentre è di ordinaria am­ministrazione ove sia tendenzialmente idoneo a conservare la consistenza quantitativa del patrimonio pur se rischioso.

Alla luce di tale criterio, non si può non ricono­scere carattere pregiudizievole al contratto anche solo ad efficacia obbligatoria, in quanto potenzialmente ido­neo ad incidere sulla consistenza del patrimonio dello stipulante; in particolare, carattere siffatto va rico­nosciuto al contratto preliminare di vendita, che, come è stato evidenziato in dottrina ed in giurisprudenza, si pone quale momento originario d'una serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui esito finale necessitato è il trasferimento della proprietà del bene pro­messo in vendita, sì che, in ragione dell'effetto con­clusivo della sequenza, tale contratto, che alla serie obbligatoria dà inizio, va considerato atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

Anche il contratto preliminare può avere, dunque, una rilevanza pregiudizievole sulla consistenza patrimo­niale della comunione e sulle condizioni di vita della famiglia, in considerazione dell'obbligazione assunta dal disponente, che pur vincola unicamente costui, e della responsabilità dello stesso per l'inadempimento; onde il contratto preliminare di vendita di bene immobi­le in regime di comunione legale costituisce negozio ec­cedente l'ordinaria amministrazione e, per il richiamato

espresso disposto del secondo comma dell'art. 180 CC, le azioni che da esso traggono origine richiedono la pre­senza in giudizio d'entrambi i coniugi.

In definitiva, per tutte le esposte ragioni, devesi ritenere che nell'azione ex art. 2932 CC promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma spe­cifica o per i danni da inadempimento precontrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo sia litisconsorte necessario; che, di conseguenza, ove il coniu­ge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniu­ge stipulante e nei suoi confronti non sia stato inte­grato il contraddittorio, il giudizio svoltosi sia nullo e debba essere, pertanto, nuovamente celebrato a contraddittorio integro.

Nella specie, deve, dunque, essere dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, con conseguente rinvio della causa, ex art. 383, ultimo com­ma, CPC, al Tribunale di Firenze il quale provvedere anche sulle spese, comprese quelle della presente fase del giudizio.

P. Q. M.

LA CORTE

riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del principale, assorbiti gli altri e l'incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Firenze.

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