mercoledì 12 settembre 2007

Certificato di destinazione urbanistica, Il proprietario di un terreno è legittimato a verificare la conformità

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/9/2007 (c.c. 21/04/2006), Sentenza n. 4689


Il proprietario di un terreno è legittimato a verificare la conformità del certificato di destinazione urbanistica rilasciato ed ha diritto di accedere a tutti gli atti oggetto della domanda di ostensione, compresi quelli generali di pianificazione e programmazione, attesa la definitiva conclusione del relativo procedimento. Il silenzio della P.A. deve ritenersi ingiustificato quando gli atti per cui si richiede l’accesso non rientra nei casi in cui tale diritto è escluso.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4689/07 REG.DEC.
N. 10089 REG.RIC.
ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente


DECISIONE


Sul ricorso n. 10089/2005 proposto dai Signori Vincenzo TORTORA e Annunziata FEZZA rappresentati e difesi dall’avv. Michele Gaeta ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la signora Antonia De Angelis, via Portuense, n. 104;
CONTRO
Il Comune di S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO, in persona del sindaco in carica, non costituito;
per la riforma
della sentenza del TAR Campania-Salerno Sez. II n. 1882/05.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa,
Udito, alla pubblica udienza del 21 aprile 2006 relatore, il Consigliere Adolfo Metro, l’avv. Gaeta per le parti ricorrenti
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO


Gli appellanti sostengono la violazione, sotto svariati profili, della L. n. 241/90 e chiedono la declaratoria di ingiustificabilità del silenzio sulla loro istanza di accesso del 26/4/05, volta ad ottenere copia della relazione di accompagnamento al PRG, limitatamente alla parte recante la stima del fabbisogno dei vani e l’indicazione dei vani realizzabili, nonché delle concessioni edilizie rilasciate nell’ambito delle zone B2 e B3, successivamente all’approvazione del Piano.


Gli stessi, proprietari di un suolo nella zona omogenea B2, fondano la loro pretesa sull’accertamento delle corrispondenti facoltà domenicali e sul pagamento delle imposte, la cui base imponibile è correlata alla situazione edificatoria del suolo. Sostengono che, con disposizione inserita dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), come risultante da varie sentenze depositate in atti, nella zona indicata sarebbe consentito l’intervento diretto.


La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso, sul presupposto che l’articolo 11 delle NTA del PRG prevede che la zona B 2, in cui ricade il suolo di proprietà dei ricorrenti, deve considerarsi “satura ai fini residenziali” e che in esso è “impedita la edificazione delle residue aree libere”.


DIRITTO


L’appello è fondato.


I ricorrenti affermano di voler verificare gli effetti dell’intervento del C.T.R. sulle disposizioni introdotte nel Piano regolatore, quale risulta da varie sentenze del Tar Campania, Salerno, allegate in atti, ed ipotizzano che la prescrizione richiamata si riferisca ad una sola parte del territorio comunale (zona territoriale 4 del p.u.t.) e non includerebbe il loro terreno.


Ciò premesso, posto che gli atti richiesti in copia riguardano la disciplina della pianificazione urbanistica, i ricorrenti, per essere proprietari dei terreni, sono legittimati a verificare la conformità del certificato di destinazione urbanistica loro rilasciato alle prescrizioni del Piano ed hanno diritto di accedere a tutti gli atti oggetto della loro domanda di ostensione, compresi quelli generali di pianificazione e programmazione, attesa la definitiva conclusione del relativo procedimento.


Il silenzio mantenuto l’amministrazione, pertanto, deve ritenersi ingiustificato, non rientrando gli atti per i quali i ricorrenti hanno chiesto l’accesso tra quelli per i quali tale diritto è escluso.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio sull’accesso richiesto dall’appellante; pone le spese del giudizio, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), a carico della parte soccombente.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2006, alla presenza dei seguenti magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Adolfo Metro Consigliere rel. estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 06/09/07

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