mercoledì 19 settembre 2007

Giudizio Tar, impugnativa demolizione, improcedibilità per presentazione istanza sanatoria

TAR Toscana, sez. III, sentenza 03.04.2007 n° 550

La presentazione di domanda di sanatoria in pendenza di giudizio sull'ingiunzione di demolizione ed atti eventuali conseguenziali rende tale giudizio improcedibile in quanto l'esito della domanda o è positivo e l'interesse della parte ricorrente è soddisfatto oppure la domanda ha esito negativo ma l'Amministrazione ha l'obbligo di rideterminarsi con una nuova sanzione che sostituisce quella impugnata. In ogni caso quindi l'interesse all'impugnativa viene meno. (1)

(1) In tema di istanza di sanatoria e silenzio assenso, si veda Consiglio di Stato 2120/2007.


T.A.R.

Toscana

Sezione III

Sentenza 3 aprile 2007, n. 550

(Pres. Radesi, Est. Di Nunzio)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

- III^SEZIONE-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4588/94 proposto da T. D., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Emilio Falaschi e Duccio Traina ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, Via Lamarmora n. 14;

contro

- il COMUNE DI SIENA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Borsi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Natale Giallongo in Firenze, Via G. B. Vico n. 22;

per l’annullamento

1) del provvedimento 3 settembre 1994 del Sindaco di Siena, recante diniego di condono edilizio;

2) del parere negativo della Commissione edilizia integrata dell'11 luglio 1994;

3) dell'ordinanza 8 ottobre 1994 del Sindaco di Siena di cessazione dell'attività di officina;

nonchè,

per l’annullamento

dei motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 1995 aventi ad oggetto:

1) l'ordinanza n. 249 dell'8 ottobre 1994 con la quale viene ordinato al ricorrente la demolizione, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica la demolizione dei manufatti con il ripristino dello stato dei luoghi;

2) l'ordinanza n. 263 del 24 ottobre 1994 con la quale viene ordinato l'immediata cessazione della attività di autofficina svolta da molti anni

dal ricorrente all'interno dei manufatti non condonati in parola;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 - relatore il Consigliere Giuseppe DI NUNZIO -, l'avv. P. Celli delegato da D.M. Traina;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe coi quali gli è stata ingiunta la demolizione di alcuni manufatti abusivi previa la reiezione della domanda di condono e, di conseguenza, gli è stata ordinata la cessazione della attività di autofficina ivi svolta.

Con ricorso introduttivo deduce i seguenti motivi:

Motivo primo - Eccesso di potere per genericità, indeterminatezza e contraddittorietà della motivazione - Violazione dell'art. 32 Legge n. 47/1985; dell'art. 7 Legge 1497/1939; degli artt. 17 e 25 R.D. 3/6/1940 n. 1357;

Motivo secondo - Violazione degli artt. 31, 32 e 35 L. n. 47/85. Eccesso di potere per travisamento dei luoghi ed errore di fatto. Mancato utilizzo del potere di dettare prescrizioni per evitare la compromissione del paesaggio. Disparità di trattamento.

Motivo terzo - Illegittimità derivata.

Con atto di motivi aggiunti lamenta inoltre:

Motivo quarto aggiunto per sopravvenuta nuova domanda di sanatoria, sulla base del nuovo condono edilizio di cui al D.L. 27/9/94 n. 551 conseguente ulteriore illegittimità, anche sotto questo profilo, delle già impugnate ordinanze di demolizione e di immediata cessazione dell'attività di autofficina. Necessità ex lege (art. 38 L. 47/1985) di sospensione di qualsivoglia sanzione amministrativa in pendenza della procedura per il nuovo condono edilizio.

Il ricorrente ha depositato una nuova domanda di condono edilizio, n. prot. 49750 del 30-12-94, prevista in base alla normativa sopravvennuta.

E' orientamento consolidato di questo ed altri T.A.R. (TA.R. Toscana, III, 17.2.06 n. 470; Campania, VI, 7.7.05 n. 9395; 1.3.05 n. 1407; 16.12.04 n. 19171; Basilicata, 20.12.04 n. 823; 17.7.02 n. 519; ecc.) che la presentazione di domanda di sanatoria in pendenza di giudizio sull'ingiunzione di demolizione ed atti eventuali conseguenziali rende tale giudizio improcedibile in quanto l'esito della domanda o è positivo e l'interesse della parte ricorrente è soddisfatto oppure la domanda ha esito negativo ma l'Amministrazione ha l'obbligo di rideterminarsi con una nuova sanzione che sostituisce quella impugnata. In ogni caso quindi l'interesse all'impugnativa viene meno.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che la legge non dispone in modo esplicito l'obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi dopo la presentazione di una domanda di condono.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 31 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Avv. Angela RADESI - Presidente

Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est.

Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere

F.to Angela Radesi

F.to Giuseppe Di Nunzio

F.to Mara Vagnoli Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 APRILE 2007

Firenze, lì 3 aprile 2007

Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli

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