Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 20.03.2007 n° 3020
(1) In tema di discrezionalità tecnica, si veda anche il problema della previsione in un bando di prove preselettive (Consiglio di Stato 3008/2007).
Consiglio di Stato
Sezione IV
Decisione 20 marzo 2007, n. 3020
(Pres. Saltelli, Est. Deodato)
N.3020/2007
Reg. Dec.
N. 5738 Reg. Ric.
Anno 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n.5738 del 2005 proposto da X. S.p.A. (già fallimento de “X.”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Cecinato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dr. Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n.46;
CONTRO
Comune di K., in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P. G. Relleva ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Viale Mazzini n.142;
E NEI CONFRONTI DI
Legambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F. De Giorgio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. A. Colucci in Roma, Via I. C. Falbo n.22;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez.I di Lecce, n. 2380/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di K. e di Legambiente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 il Consigliere Carlo Deodato ed uditi, altresì, per le parti l’avv. Cecinato, l’avv. Cerceo su delega dell’avv. Relleva e l’avv. Ciociola su delega dell’avv. De Giorgio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.- Con la decisione appellata il T.A.R. per la Puglia, sezione di Lecce, respingeva il ricorso proposto dal fallimento de “X.” S.p.A. avverso il provvedimento di diniego (n. 5376 in data 5 aprile 2004) opposto dal Comune di K. ad un’istanza di condono relativa ad un complesso edilizio, con destinazione turistica, realizzato da X. S.p.A. in assenza di concessione edilizia ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.
Avverso tale decisione proponeva rituale appello il fallimento de “X.” S.p.A., criticando la correttezza delle argomentazioni assunte a sostegno della pronuncia reiettiva gravata, ribadendo la sussistenza dei vizi denunciati a carico del provvedimento impugnato in prima istanza e concludendo per l’annullamento di quest’ultimo e per la condanna del Comune appellato al risarcimento dei danni, in riforma della sentenza appellata.
Resistevano il Comune di K. e Legambiente, contestando la fondatezza delle censure dedotte a sostegno dell’appello, difendendo la legittimità del diniego di condono controverso e concludendo per la reiezione del ricorso e per la conferma della decisione impugnata.
A seguito della chiusura del fallimento, il giudizio veniva proseguito dalla società X., tornata in bonis, che rassegnava le medesime conclusioni già formulate dalla curatela.
Le parti illustravano ulteriormente le loro ragioni mediante il deposito di memorie difensive.
Il ricorso veniva, quindi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2007.
2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito svolte, e va, conseguentemente, respinto.
3.- Deve premettersi, sotto un profilo strettamente metodologico, che, nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 10 giugno 2005, n.3052).
4.- In coerenza con il metodo di esame appena precisato, occorre, allora, rilevare che l’infondatezza, per come appresso argomentata, del motivo di ricorso inteso a contestare la correttezza del rilievo ostativo pertinente al rischio idrogeologico derivante dalla realizzazione degli interventi in prossimità al fiume Lenne ed in assenza di cautele relative alla tenuta dell’area boschiva vicina al corso d’acqua (sulla quale insiste l’insediamento che si chiedeva di condonare), formalmente e sostanzialmente autonomo, nonché idoneo, da solo, a sorreggere il diniego di condono, esime il Collegio dalla disamina delle censure indirizzate agli altri capi della motivazione di quest’ultimo (per la riscontrata inutilità della loro definizione) e, in particolare, a quello pertinente alle sopravvenute revoche dei pareri favorevoli (al rilascio del titolo) originariamente espressi dallo stesso Comune e dal Soprintendente per i beni ambientali, a artistici e storici per la Puglia.
5.- Come già rilevato, nel penultimo capoverso della parte motiva dell’atto controverso, il Comune di K. ha riscontrato, in coerenza con i rilievi formalizzati dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Puglia, la sussistenza di un pericolo di tenuta idrogeologica del terreno sul quale è stato realizzato il complesso recettivo in questione, giudicato ostativo al rilascio del titolo richiesto dalla società X..
5.1- Quest’ultima censura la correttezza di tale rilievo per un duplice ordine di ragioni: a) l’insussistenza, in capo al Comune, di una potestà valutativa della compatibilità dell’intervento con i vincoli paesaggistico ed idrogeologico, diversa ed ulteriore da quella già formalizzata, in senso favorevole (per effetto degli annullamenti giurisdizionali delle revoche degli assensi già espressi), sia dallo stesso Comune che dalla Soprintendenza; b) l’erroneità e l’infondatezza, nel merito, dell’apprezzamento negativo della sicurezza idrogeologica dell’area.
Entrambi i rilievi si appalesano destituiti di fondamento.
5.2- In ordine al primo, e’ sufficiente rilevare che il Comune, nell’esercizio della funzione, ad esso intestata, relativa al condono di opere edilizie realizzate in assenza di titolo conserva la potestà di apprezzarne la compatibilità con i vincoli gravanti sull’area di riferimento (quale autorità, peraltro, anche istituzionalmente preposta al compimento di tale valutazione) e che la circostanza che gli atti di autotutela di precedenti assensi siano stati successivamente annullati in sede giurisdizionale per vizi meramente formali non priva l’Amministrazione titolare della competenza relativa alla verifica di tutti i presupposti prescritti per la concessione della sanatoria (tra i quali il rispetto dei vincoli assume valenza primaria e prioritaria) del potere di apprezzare, anche autonomamente, la coerenza dell’intervento con le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale imposte dai vincoli gravanti sull’area interessata dall’opera.
5.3- In merito al rilievo relativo alla asserita erroneità della valutazione circa il rischio di insicurezza idrogeologica, si osserva, invece, che l’apprezzamento censurato esprime una tipica potestà tecnico-discrezionale e che lo stesso deve, di conseguenza, intendersi sindacabile negli stretti limiti del controllo giurisdizionale ammesso per quella tipologia di valutazioni.
Le determinazioni relative alla compatibilità di un intervento edilizio con la disciplina vincolata della zona su cui insistono (e tale deve intendersi l’apprezzamento negativo nella specie censurato) sono state, in particolare, ritenute sindacabili, in quanto espressive di discrezionalità tecnica, nelle sole ipotesi di illogicità manifesta, di deficit motivazionale ovvero di conclamato errore di fatto (Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2005, n.256).
Così precisati i confini del sindacato giurisdizionale esercitabile nella fattispecie controversa, si deve, allora, rilevare che, dall’analisi del passaggio motivazionale in questione, non si ricava alcuno degli indici, sopra dettagliati, di uno scorretto esercizio della discrezionalità tecnica.
La valutazione espressa dal Comune circa la sussistenza di un pericolo di tenuta idrogeologica del terreno ove insiste l’insediamento turistico in questione non può, in particolare, ritenersi manifestamente illogica, risultando, al contrario, coerente con le risultanze emerse dall’espletata istruttoria, sprovvista di adeguato sostegno motivazionale, essendo stati espressamente ed analiticamente indicati, nel corpo dell’atto, gli elementi di fatto sulla cui base è stato assunto l’apprezzamento negativo, ovvero inficiata da palesi errori di fatto, non essendo dato di riscontrare una comprovata discordanza tra la reale situazione dei luoghi e quella esaminata dall’amministrazione.
6.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione dell’appello e la conferma della statuizione gravata.
7.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2007, con l'intervento dei signori:
Carlo Saltelli - Presidente f.f.
Carlo Deodato - Consigliere Estensore
Salvatore Cacace - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere
Eugenio Mele - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Carlo Deodato Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
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