venerdì 4 aprile 2008

Sinistri stradali, competenza territoriale e foro del consumatore

Sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 28.6.2006

Competenza territoriale e foro del consumatore


"La sollevata eccezione di incompetenza per territorio è, altresì, infondata in base ad un nuovo orientamento che va consolidandosi in merito alla lettura delle norme relative alla competenza per territorio in caso di obbligazioni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore in combinato con le norme dell’ordinamento comunitario. Si ritiene che il rapporto giuridico di servizio che abitualmente si perfeziona tra assicurato, da un lato, ed l’impresa di assicurazione, dall’altro, rientra nello schema tipico del contratto tra consumatore e professionista, con conseguente applicazione di tutta la relativa disciplina ed in particolare del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo) nonché della L. 10.10.1990 n.287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato, c.d. Legge Antitrust, volta alla tutela del consumatore – parte debole). Il richiamato D.lgs. 6.9.2005 n. 206, recependo in toto i principi sanciti in precedenza dalla L. 30.7.1998 n.281, di derivazione europea, riconosce ai consumatori ed utenti, tra cui rientrano anche i soggetti assicurati – tra gli altri – i fondamentali diritti dell’azione diretta del terzo danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante (c.f.r. art. 144), nonché l’azione indiretta del terzo trasportato – danneggiato – verso l’impresa di assicurazione del vettore (e solo da esso), onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli. Ne consegue che nel caso di azione diretta del proprietario – danneggiato – consumatore e del conducente – danneggiato consumatore verso l’impresa di assicurazione del proprio veicolo il giudice naturale territorialmente competente a conoscere e decidere la controversia è quello esclusivo del luogo di residenza o domicilio elettivo del danneggiato – consumatore.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli Dr, Luigi Forlivesi, 9° Sezione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 26399 del ruolo generale degli affari contenziosi anno 2005 avente ad oggetto: risarcimento danni a cosa e a persona

tra

La C.R. residente in via Pio La Torre n. , Calandrino (NA), ed elettivamente demiciliata in Napoli alla P.zza Esedra Ed, Edilfcrum Is. Pta Centro Direzionale presso lo studio dell' Avv. Michele Liguori. che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all"Avv. T. C. in virtù di mandato

attrice

e

La sig.ra T.A. residente in Grumo Nevia (NA) alla via n. 43

convenuta contumace

nonchè

La S.p.A.,HDI Ass.ni, in persona del legale rappresentante P.T., con sede in Roma alla via Abruzzi n. 10 ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'Avv. M. A. che la rappresenta e difende giusta mandato

convenuta

svolgimento del processo

L'istante C.R., con atto di citazione notificato il 23.02.03 alla T.A. ed il 24.02.05 alla H.D.I. Ass.ni S.p.A, in persona del legale rappresentante P.T. le conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli all’udienza del 22.04.05 per sentirle condannare in solido al risarcimento delle personali riportate.

Asserisce l’attrice C. R. che l’autovettura Fiat Panda tg. di proprietà di C.S. e, condotto dall’istante, il giorno 16.02.01, alle ore 9:30 circa, in Cassandrino (NA), alla via Galdieri, era venuta in collisione con l’auto Fiat Palio tg. , di proprietà della T.A., ed assicurata per la RCA presso H.D.I. Ass.ni S.p.A.; nello stesso evento l’istante subiva lesioni personali, cui residuavano postumi di natura permanente. L’attrice precisa che con atto di citazione notificato in data 16.03.02 la T.A. conveniva in giudizio innanzi al G.d.P. di Frattamaggiore la S.p.A. UNIASS Ass.ni, ente assicuratore per la R.C.A. dell’autovettura Fiat Panda tg. , ed il C.S. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura; il C.S. si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della T.A. e della H.D.I. ASS.NI, ente assicuratore della Fiat Palio tg.; detto giudizio si concludeva con sentenza n. 464/04 con il G.d.P. di Frattamaggiore accertava il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli e li dichiarava corresponsabili ognuno nella misura del 50% nella produzione del sinistro. Sostiene che detta sentenza, non impugnata, è passata in cosa giudicata e, richiamandosi all’art. 2909 cc, nonché a Cass. 29/11/02 n. 16969, non ritiene possano la T.A. e la S.p.A. HDI Ass.ni considerarsi terzi indifferenti rispetto alla sentenza del G.d.P. di Fratttamaggiore citata, in cui sono state parti in causa e ritiene, pertanto, che gli accertamenti fatti nel precedente giudizio spieghino efficacia riflessa sulle stesse parti per quanto attiene la domanda dell’istante che, fondando sugli stessi presupposti di fatto e di diritto, va, pertanto, pienamente accolta. In base alla relazione resa dal consulente di parte attrice dott. F.G.C., quantificati i residui postumi permanenti nella misura del 4% con ITT di gg 20, una ITP al 50% di gg 20. All’udienza di prima comparizione si costituiva, con comparsa, la H.D.I. Ass.ni S.p.A. per mezzo del suo procuratore chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto e l’accoglimento di quanto eccepito in comparsa di costituzione; in particolare eccepiva l’incompetenza per territorio dell’Autorità giudiziaria adita in quanto la convenuta T.A. risiede in Grumo Nevano, mentre la società H.D.I. S.p.A. ha la propria sede legale in Roma, pertanto, competenti rispettivamente in base ai criteri indicati dagli artt. 18 e 19 cpc, sono i Giudici di Pace di Frattamaggiore o di Roma. In base all’art. 20 cpc, inoltre, competente è il G.d.p. di Frattamaggiore, luogo del presunto sinistro avvenuto in Cassandrino; eccepiva, inoltre, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo decorso il termine biennale ex art. 2947 c.c. Nel merito la comparente contestava ogni avverso assunto perché infondato in fatto ed in diritto, in uno alla natura ed entità delle lamentate conseguenze, ma, soprattutto, la riconducibilità al dedotto e presunto sinistro, contestando, in primis, la sussistenza del nesso eziologico, le lesioni lamentate; evidenziava, altresì, che non era stata fornita prova agli atti che la sentenza invocata da controparte sia passata in giudicato, così come in Cass. 1999/2524 e che, comunque, detta sentenza è stata pronunciata in merito a domande, seppur relative al medesimo sinistro, in un giudizio tra soggetti parzialmente diversi e ritenendo, ex art. 2909 cc, la sentenza invocata non produttiva di effetti nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio. La comparente impugnava e contestava tutta la documentazione prodotta disconoscendo tutto quanto prodotto in copia ex art. 2712 cc e chiedeva essere autorizzata ad acquisire copia delle dichiarazione rese dalla C.R. presso il P.S. dove ricevette prime cure e copia del rapporto redatto dai Vigili Urbani di Cassandrino. Non si costituiva il responsabile civile T.A. rimanendo contumace, né compariva la detta istante. A successiva udienza si costituiva parte attrice, riammessa dal G.d.P., la quale si riportava all’atto introduttivo, chiedendone l’integrale accoglimento, impugnava la comparsa di costituzione e risposta della H.D.I., in quanto infondata in fatto ed in diritto ed impugnava, in particolare, la sollevata eccezione di incompetenza per territorio ex adverso formulata in quanto tardiva, incompleta, inefficace, oltre che infondata.

Instauratosi il contraddittorio, ammessi i mezzi istruttori, prodotti documenti, sentito il teste addotto, disposta ed espletata CTU medica e rassegnate la conclusioni, la causa veniva riservata a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta T.A. regolarmente citata e non costituitasi.

Sempre preliminarmente va detta la proponibilità e procedibilità della domanda avendo la parte attrice ottemperato al disposto dell’art. 22 legge 990/69. Agli atti risultano depositati, n. 4 copie lettere raccomandate ricevuta di ritorno del 7/3/01,10/12/02, 12/10/04, 3/12/04; n. 12 certificati medici del 16/2/01, 16/12/01, 19/2/01, 26/2/01, 26/2/01, 6/3/01, 26/3/01, 9/4/01, 10/4/01, 01/5/01, 11/5/01 e relativa xgrafia, 16/5/01; n. 8 tickets e fatture, nonché copia sentenza n. 464/04 emessa dal G.d.P. di Frattamaggiore dr P.M. da cui non risultava alcuna annotazione di interposta impugnazione; copia conforme all’originale del verbale di causa di cui alla detta sentenza; informativa rapporto VV. UU. di Cassandrino del 16/2/2001; n. 4 foto stato dei luoghi.

Relativamente all’eccezione di incompetenza per territorio,

sollevata dalla S.p.A. H.D.I. Ass.ni, la stessa deve ritenersi infondata. Va precisato che non può farsi valere l’inefficacia di detta eccezione richiamando la “regola del litisconsorzio necessario” essendo ormai superato l’orientamento secondo cui era da ritenersi inefficace l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile se sollevata da taluno soltanto dei litisconsorzi convenuti in causa inscindibile (c.f.r. Corte Cost. 8/2/06 n. 41 in cui si dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 38 e 102 cpc nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione i incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorzi convenuti). Ciò nonostante l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale può esser fatta valere per i seguenti motivi: si ricorda che, nel caso di pluralità di fori concorrenti, è l’attore che può scegliere quello ove convenire in giudizio la controparte; inoltre, i fori facoltativi previsti dall’art. 20 cpc, in tema di diritti di obbligazione, ma anche quello ove il danno si è verificato o manifestato (cfr Cass. 8/5/02 n. 6491), ovvero ove la stessa deve essere adempiuta e, cioè, nel caso in analisi, presso il domicilio elettivo del comparente, sito in Napoli, presso lo studio dei suoi difensori costituiti ex artt. 47, 1182, 3 comma cc; art. 12 DPR 45/81 D. lgs. 7/05/2005 n. 209 ( in cui si impone all’impresa di assicurazione della responsabilità civile dei veicoli e natanti, l’obbligo di formulare al domicilio del danneggiato o all’indirizzo da questi indicato, l’offerta risarcitoria a mezzo vaglia postale o assegno). E’ da ritenersi che in tema di competenza territoriale l’art. 20 cpc si applichi a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana, il quale eccepiva l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla citata norma (quello del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità – Ord. 8.590 del 14/06/2002.

A ciò si aggiunge che la convenuta società non ha eccepito nel giudizio di primo grado l’eccessiva onerosità della scelta, ex art. 1182, 3 comma c.c.

Va poi rilevato che, ai sensi dell’art. 19 cpc <> ovvero <>. Nel caso in specie la convenuta società ha in Napoli al Centro Direzionale G/1, una sede operativa; sarebbe aspettato al convenuto ex art. 2697 2 comma cc, dimostrare che in detta sede operativa non vi fosse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Ne consegue che, lo scrivente G.d.P. di Napoli è senz’altro competente ex art. 19 1 comma, 20 e 30 cpc a conoscere della presente controversia sia per il domicilio elettivo del comparente che per la sede operativa della convenuta società.

La sollevata eccezione di incompetenza per territorio è, altresì, infondata in base ad un nuovo orientamento che va consolidandosi in merito alla lettura delle norme relative alla competenza per territorio in caso di obbligazioni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore in combinato con le norme dell’ordinamento comunitario. Si ritiene che il rapporto giuridico di servizio che abitualmente si perfeziona tra assicurato, da un lato, ed l’impresa di assicurazione, dall’altro, rientra nello schema tipico del contratto tra consumatore e professionista, con conseguente applicazione di tutta la relativa disciplina ed in particolare del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo) nonché della L. 10.10.1990 n.287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato, c.d. Legge Antitrust, volta alla tutela del consumatore – parte debole). Il richiamato D.lgs. 6.9.2005 n. 206, recependo in toto i principi sanciti in precedenza dalla L. 30.7.1998 n.281, di derivazione europea, riconosce ai consumatori ed utenti, tra cui rientrano anche i soggetti assicurati – tra gli altri – i fondamentali diritti dell’azione diretta del terzo danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante (c.f.r. art. 144), nonché l’azione indiretta del terzo trasportato – danneggiato – verso l’impresa di assicurazione del vettore (e solo da esso), onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli. Ne consegue che nel caso di azione diretta del proprietario – danneggiato – consumatore e del conducente – danneggiato consumatore verso l’impresa di assicurazione del proprio veicolo il giudice naturale territorialmente competente a conoscere e decidere la controversia è quello esclusivo del luogo di residenza o domicilio elettivo del danneggiato – consumatore.

Relativamente all’AN:

Dalla testimonianza dell’unico teste escusso, B.A., di parte attrice, nonostante reiterati rinvii in prosieguo prova concessi ad ambo le parti per consentire l’audizione degli altri tre testi indicati, è emerso che la conducente della Fiat Panda, impattatasi con la Fiat Palio, così come da testimonianza già resa nel precedente e più volte richiamato giudizio, dopo l’incidente accusava dolori al collo ed alla testa, mentre la trasportata della Fiat Palio, a bordo della quale vi erano due donne, aveva la fronte sanguinante. Sulla base di tanto può, pertanto, ritenersi provato il nesso di causalità tra la dinamica dell’incidente e le menomazioni riportate dall’istante.

Relativamente al QUANTUM:

Agli atti è presente relazione medico – legale redatta dal CTU dott. R. D. della quale si evince che a seguito del sinistro in oggetto alla sig.ra C. R. sono residuati: metereopatia, cefalea parietale gravativa ricorrente, dolenzia ai gradi estremi nei movimenti di flesso – estensione del collo, lievi note ansiose al colloquio psichico libero; sulla base di ciò valuta i postumi, intesi come danno biologico, riportati dalla perizianda nella misura del 2% con una ITT di 10 gg. ed una ITP di 20 gg. al 50%. Non essendovi alcun motivo di dubitare della giustezza di tali valutazioni, sulla base della Tabella delle Micropermanenti, come da Decreto del Ministero delle Attvità produttive del 10 giugno 2005, in favore del soggetto leso, C. R. si liquidano E 1.343,49 con un demolt. Dello 0,905 per il danno biologico del 2%, tenuto conto dell’età della lesa all’epoca del sinistro (anni 29); per la ITT di 10 gg. ad E 39,37 giornaliere, si liquidano in 393,70; per la ITP al 50% di 20 gg., ad E 19,68 giornaliera, si liquidano 393,70. inoltre, per le spese mediche documentate si liquidano E 115,00 e, versandosi in ipotesi di reato, va riconosciuto il danno morale che si liquida in E 350,00, il tutto ai prezzi attuali.

Pertanto in favore della istante, C. R. si liquidano complessivi E 2.595,89 che, tenuto conto della corresponsabilità del 50% nella causazione dell’evento de quo, così come da sentenza n. 464/04 del G.d.P. di Frattamaggiore, passata in giudicato, vanno ridotti alla metà.

PQM

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda promossa da C. R. contro T. A. e la HDI Ass.ni S.p.A., in p.l.r.p.t.

cosi’ provvede

  1. Accoglie la domanda;
  2. Dichiara la sig.ra T. A. responsabile al 50% nella causazione del sinistro de quo e la condanna in solido con la HDI Ass.ni S.p.A., in p.l.r.p.t., al pagamento delle lesioni riportate dalla parte attrice, C. R., che liquida in E 1.297,95, oltre interessi dalla domanda;
  3. Le condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite che liquida in E 800,00 per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore costituito Avv. M. L.;
  4. Le condanna, infine, al pagamento, in favore del dott. R. D., della CTU per la quale si liquidano complessivi E 550,00 di cui 500,00 per onorario ed E 50,00 per spese, oltre IVA ed ulteriori contributi, come per legge.

Così deciso a Napoli addi, 28.6.2006

46 commenti:

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