lunedì 7 aprile 2008

Vincoli paesistici, sanatoria ammissibile per opere realizzate in epoca antecedente

Consiglio di Stato, Sezione VI,Decisione 7 gennaio 2008, n. 22

"Come posto in rilievo dalla Sezione in fattispecie analoghe si versa a fronte di previsione che - nella sua valenza impeditiva di ogni edificazione nella zona vincolata - si configura riconducibile ai casi previsti dall’art. 33, comma primo, lett. a), della legge n. 47/1985, che tra l’altro esclude dall’applicazione della speciale normativa sulla sanatoria postuma degli abusi edilizi le opere che si pongano in contrasto con vincoli di inedificabilità introdotti a tutela di interessi paesistici. La disposizione citata precisa, tuttavia, che l’ inibitoria di inedificabilità deve ricondursi “a vincoli che siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere”.

Nella fattispecie di cui è causa l’intervento modificativo dell’assetto dei luoghi per il quale è stata avanzata domanda di condono edilizio in data 29.03.1986 è stato realizzato nel 1982. La prescrizione del piano paesistico sui limiti di edificazione non può, quindi, assurgere a condizione impeditiva del perfezionamento della pratica di condono edilizio, perché introdotta con d.m. 06.11.1995 di approvazione del p.t.p., successivamente al momento di consumazione dell’abuso."


Consiglio di Stato

Sezione VI

Decisione 7 gennaio 2008, n. 22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da D. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, IV B, presso lo studio del dott. Giammarco Grez;

contro

il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 6 novembre 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito l’avv.to Scotto per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Campania la sig.ra D. M. impugnava per dedotti profili di illegittimità il decreto del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia di annullamento - nell’esercizio dei poteri di controllo previsti dall’art. 82 del d.P.R. 24.07.1978, n. 616, come integrato dall’art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431 - del provvedimento del Sindaco del Comune di Napoli con il quale era stato rilasciato parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge n. 47/1985 e 7 delle legge n. 1497/1939, ai fini del rilascio di concessione edilizia in sanatoria in ordine ad un fabbricato, destinato a civile abitazione, realizzato in zona di dichiarata con d.m. 22.06.1967 e d.m. 06.11.1995 di notevole interesse paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939.

A sostegno della statuizione di annullamento il Soprintendente in particolar rilevava:

- l’assenza di motivazione del provvedimento sindacale circa la compatibilità dell’ intervento con il contesto ambientale tutelato in cui viene ad inserirsi;

- l’ inidoneità del manufatto per dimensioni, tipologia, e materiali usati, ad armonizzarsi con il contesto ambientale

- l’ introduzione di alterazione nei tratti paesaggistici della località protetta in relazione anche alla previsione di “protezione integrale” di cui al piano paesistico Agnano/Camaldoli.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso al decisione reiettiva la sig.ra D. ha proposto atto di appello ed ha dedotto motivi inerenti all’irrilevanza delle misure di protezione integrale della zona di cui al p.t.p., perché introdotte successivamente alla consumazione dell’ abuso (1986); l’avvenuta estensione del controllo di legittimità del Soprintendente al merito tecnico del provvedimento sindacale; la tardiva adozione della determinazione di annullamento.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non si è costituito in giudizio.

All’ udienza del 6 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1). L’ appello è fondato.

2). Parte istante fondatamente censura il nucleo centrale della motivazione dell’atto di annullamento, che fa perno sulla disciplina del piano paesistico della zona Agnano/Camaldoli che assoggetta a normativa di “tutela integrale” l’area si cui ricade la costruzione per la quale è stata avanzata domanda di condono edilizio, precludendo ogni intervento modificativo del sito.

Come posto in rilievo dalla Sezione in fattispecie analoghe si versa a fronte di previsione che - nella sua valenza impeditiva di ogni edificazione nella zona vincolata - si configura riconducibile ai casi previsti dall’art. 33, comma primo, lett. a), della legge n. 47/1985, che tra l’altro esclude dall’applicazione della speciale normativa sulla sanatoria postuma degli abusi edilizi le opere che si pongano in contrasto con vincoli di inedificabilità introdotti a tutela di interessi paesistici. La disposizione citata precisa, tuttavia, che l’ inibitoria di inedificabilità deve ricondursi “a vincoli che siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere”.

Nella fattispecie di cui è causa l’intervento modificativo dell’assetto dei luoghi per il quale è stata avanzata domanda di condono edilizio in data 29.03.1986 è stato realizzato nel 1982. La prescrizione del piano paesistico sui limiti di edificazione non può, quindi, assurgere a condizione impeditiva del perfezionamento della pratica di condono edilizio, perché introdotta con d.m. 06.11.1995 di approvazione del p.t.p., successivamente al momento di consumazione dell’abuso.

2.1). Non sorregge la statuizione di annullamento l’ascrizione all’autorizzazione del Sindaco del comune di Napoli del vizio di difetto di motivazione.

Il provvedimento sindacale, nel fare propria la motivazione della Commissione Edilizia Beni Ambientali, dà atto di avere apprezzato la consistenza dell’opera abusiva in raffronto della disciplina di vincolo della zona, valutando in particolare - onde pervenire al rilascio del nulla osta - che la costruzione “si situa in un’ area che complessivamente ha perso le originali connotazioni paesistiche che furono all’ origine nel vincolo e non più recuperabili attraverso un intervento sanzionatorio isolato”. Risulta quindi esternato, in contrario a quanto ritenuto dal Soprintendente, il percorso valutativo osservato dall’ Autorità comunale e le ragioni che hanno indotto a consentire la sanatoria postuma dell’abuso, prendendo in considerazione il livello di protezione della zona esigibile nell’attualità in raffronto alle finalità di recupero degli insediamenti abusivi perseguite dalla legge n. 47/1985, e ciò in relazione al carattere relativo e non assoluto del vincolo di protezione della zona classificata come bellezza di insieme.

2.2). Accertata, per quanto innanzi esposto, l’inapplicabilità della disciplina vincolistica di cui al p.t.p. approvato con d.m. 06.11.1995, dopo al realizzazione del fabbricato oggetto della domanda di condono edilizio, ed il carattere generico del contenuto prescrittivo del vincolo paesistico che grava sulla zona introdotto con d.m. 22.06.1967, non impeditivo in assoluto di interventi modificativi, l’autorizzazione sindacale, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., non si pone in contraddizione con le previsioni di tutela, che non consumano la sfera di discrezionalità del Sindaco circa la graduazione degli interventi compatibili.

2.3). Si configura in conseguenza fondato il motivo, rinnovato in sede di appello, con il quale si censura l’atto di annullamento del Soprintendente per avere esteso il sindacato di competenza al merito dell’atto autorizzatorio rilasciato dal Sindaco.

Il vincolo di cui al d.m. 22.06.1967 qualifica, infatti, il valore paesaggistico/ambientale di talune porzioni della zona interessata (versante interno del cratere di Agnano e zona degli orli craterici degli “Astroni” e dei “Pisani”) senza introdurre specifiche misure interdittive di ogni attività edificatoria o di modifica dei luoghi, in particolare per quanto riguarda le aree poste all’ esterno ai siti innanzi individuati in cui è stata realizzata l’edificazione. Non emergono precisi e puntuali parametri di indirizzo sulla tipologia e consistenza degli interventi ammissibili, di talché la violazione di una specifica previsione possa risolversi in vizio di legittimità dell’atto riscontrabile nell’esercizio del potere di controllo previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, n. 616, come integrato dall’art. 1 della legge n. 431/1985.

Il controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Napoli ha, quindi, debordato dai limiti di stretta legittimità quali previsti dalle norme innanzi richiamate, dando luogo alla sovrapposizione di una nuova ed autonoma valutazione di merito a quella espressa dall’Autorità delegata, con esercizio di un potere che per pacifica giurisprudenza non è riconducibile al procedimento di riesame in argomento.

L’ appello va quindi accolto, restando assorbito il quarto motivo; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2007 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Carmine Volpe Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

BRUNO ROSARIO POLITO STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 7/01/2008.

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