giovedì 3 aprile 2008

Partito politico, esclusione della lista, sussiste la giurisdizione della G.A.

Consiglio di Stato , sez. V, ordinanza 01.04.2008 n° 12231

E' la giurisdizione amministrativa che conosce le controversia in tema di ammissione delle liste mentre l'accertamento del titolo di ammissione dei componenti della lista spetta alla camera di appartenenza.


Consiglio di Stato

Sezione V

Ordinanza 1 aprile 2008, n. 12231

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

composto dai Signori:

Pres. Est. Sergio Santoro
Cons. Aldo Fera
Cons. Marzio Branca
Cons. Adolfo Metro
Cons. Giancarlo Giambartolomei

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008

Visto l'art.21, u.c5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA-DC
BORDI MARCO Q.LE PRESENTATORE CONTRASSEGNO
MANCUSO PIERLUIGI Q. CANDIDATO CAPOLISTA REG. LAZIO AL SENATO

rappresentato e difeso da:

Avv. ANGELO R. SCOIANO
Avv. PAOLO DI MARTINO
Avv. RUGGERO FRASCAROLI

con domicilio eletto in Roma

VIA DEL BABUINO, 107
presso ANGELO R. SCHIANO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO non costituitosi;
UFF.ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE
non costituitosi;
UFF.ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA
non costituitosi;

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

rappresentato e difeso da:

Avv. CARLO MARTUCCELLI
Avv. GIOVANNI GALOPPI

con domicilio eletto in Roma

P.LE DON MINZONI 9
presso CARLO MARTUCCELLI

SENATO DELLA REPUBBLICA
non costituitosi;

per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA Sezione II BIS n. 1618/2008 , resa tra le parti, concernente SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza "di "rigetto manda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

Udito il presidente e relatore Sergio Santoro e uditi, altresì, per le partì gli avvocati Di Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;

Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;

Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;

Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2421/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 1 aprile 2008.

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