E' la giurisdizione amministrativa che conosce le controversia in tema di ammissione delle liste mentre l'accertamento del titolo di ammissione dei componenti della lista spetta alla camera di appartenenza.
Consiglio di Stato
Sezione V
Ordinanza 1 aprile 2008, n. 12231
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
composto dai Signori:
Pres. Est. Sergio Santoro
Cons. Aldo Fera
Cons. Marzio Branca
Cons. Adolfo Metro
Cons. Giancarlo Giambartolomei
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008
Visto l'art.21, u.c5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA-DC
BORDI MARCO Q.LE PRESENTATORE CONTRASSEGNO
MANCUSO PIERLUIGI Q. CANDIDATO CAPOLISTA REG. LAZIO AL SENATO
rappresentato e difeso da:
Avv. ANGELO R. SCOIANO
Avv. PAOLO DI MARTINO
Avv. RUGGERO FRASCAROLI
con domicilio eletto in Roma
VIA DEL BABUINO, 107
presso ANGELO R. SCHIANO
contro
MINISTERO DELL'INTERNO non costituitosi;
UFF.ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE
non costituitosi;
UFF.ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA
non costituitosi;
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC
rappresentato e difeso da:
Avv. CARLO MARTUCCELLI
Avv. GIOVANNI GALOPPI
con domicilio eletto in Roma
P.LE DON MINZONI 9
presso CARLO MARTUCCELLI
SENATO DELLA REPUBBLICA
non costituitosi;
per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA Sezione II BIS n. 1618/2008 , resa tra le parti, concernente SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza "di "rigetto manda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC
Udito il presidente e relatore Sergio Santoro e uditi, altresì, per le partì gli avvocati Di Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;
Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;
Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;
Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2421/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 1 aprile 2008.
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