giovedì 10 aprile 2008

Partito polito, esclusione della lista, non sussiste la giurisdizione nè del G.A. nè dell'A.G.O.

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA, SEZIONI UNITE, 8.4.2008 N.9158

In contrasto con l'orientamento del Consiglio di Stato (recente Ordinanza della V Sezione del 1.4.2008 n. 12231, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte affermando che la materia elettorale ricade nella funzione giurisdizionale esclusiva della Camere e dunque esula dalla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e da quella della Giustizia Amministrativa.



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ordinanza 8 aprile 2008, n. 9158

Premesso in fatto che:

- il raggruppamento elettorale di partiti denominato La Sinistra Arcobaleno, unitamente ai sigg.ri. S. B., G. G., M. L. e R. S., hanno proposto ricorso al Tar Sicilia chie­dendo l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Ufficio elettorale circoscrizionale Sicilia 2 ha revocato un precedente provvedimento di esclusione del partito Movimento per l'autonomia dalle elezioni indette per il rinnovo del Parlamento e l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha poi dichiarato inam­missibile il reclamo proposto avverso detto provvedi­mento di revoca;

- il Movimento per l'autonomia ha proposto a questa corte regolamento preventivo di giurisdizione assu­mendo che le controversie attinenti all'ammissione delle liste dei partecipanti alle competizioni elet­torali per le Camere del Parlamento sono sottratte alla giurisdizione di qualsiasi giudice, sia ammini­strativo sia ordinario, e che sono esclusivamente de­volute alla cognizione della singola Camera parlamen­tare interessata all'elezione;

- il ricorrente ha altresì contestato la legittimazione de La Sinistra Arcobaleno ad opporsi all'ammissione di altre liste alla competizione elettorale ed ha af­fermato l'inammissibilità dell' impugnazione dì atti interni al procedimento elettorale finché non soprav­venga la proclamazione degli eletti;

- il ricorso, previa autorizzazione da parte del presi­dente di questa corte, è stato notificato a mezzo fax

- il Procuratore generale ha concluso per la declarato­ria di difetto assoluto di giurisdizione

Considerato in diritto che:

- prima di procedere all'esame della prospettata que­stione di giurisdizione occorre farsi carico di una questione preliminare, attinente al modo in cui il procedimento è stato instaurato ed all'applicazione delle norme dettate dal codice di rito in ordine ai termini che in detto procedimento vanno rispettati;

- la notifica del ricorso e dell' avviso di fissazione dell'udienza è avvenuta, per espressa autorizzazione in tal senso del presidente di questa corte, mediante l'utilizzo del fax;

- il ricorso a tale peculiare modalità di trasmissione è riconducibile alla previsione dell'art. 151 c.p.c, che consente di autorizzare la notifica in un "modo diverso da quello stabilito dalla legge" quando sus­sistano esigenze di particolare celerità; dell'esistenza nel presente caso di siffatte esigenze si dirà tra breve, quanto invece allo strumento del fax, la sua idoneità in via di principio a costituire un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecni­ca di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desu­mibile dalla opzione compiuta dallo stesso legislato­re nell'introdurre una siffatta previsione - sia pure con riferimento a fattispecie specifiche di comunica­zione - nell'ultimo comma dell'art. 366 c.p.c. (come novellato dal d. lgs. n. 40 del 2006);

- è stata altresì disposta l'abbreviazione dei termini e l'udienza è stata perciò fissata a scadenza assai ravvicinata, rendendo così impossibile il puntuale rispetto dei termini che il codice di rito normalmen­te assicura alla difesa delle parti intimate;

- la assoluta peculiarità dell'oggetto del giudizio e la rilevanza costituzionale degli interessi in gioco inducono a ritenere questa scelta corretta, e perciò tale da consentire la trattazione del ricorso, e dan­no al contempo ragione del mancato accoglimento delle istanze di rinvio presentate dai difensori di alcune delle parti;

- occorre infatti tener conto della data fissata per la consultazione elettorale nel rispetto del disposto inderogabile dell'art. 61 cost., a tenore del quale le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro set­tanta giorni dalla fine delle precedenti: l'arco dì tempo così fissato costituisce, dunque, il limite en­tro il quale indefettibilmente deve intervenire ogni decisione giurisdizionale che si suppone pronunciata in via preventiva rispetto al momento della consulta­zione elettorale, ed il presupposto sul quale si è innestata la richiesta di tutela rivolta al giudice amministrativo - della giurisdìzione del quale questa corte è ora chiamata a decidere - è appunto che quel­la tutela debba precedere lo svolgimento della con­sultazione;

- in altre parole, il quesito al quale questa corte è chiamata a rispondere è se si configuri o meno, nella fase intercorrente tra l'indizione dei comizi eletto­rali e lo svolgimento delle votazioni, una giurisdi­zione (del giudice amministrativo o, eventualmente, di quello ordinario) in ordine ad una controversie avente ad oggetto l'ammissione o l'esclusione di li­ste elettorali: che tale risposta debba intervenire entro i limiti temporali fissati dalla data delle elezioni, come individuata in armonia con il citato art. 61 cost., è insito nel tenore stesso del quesito e nella sicura impossibilità di postulare una dila­zione delle operazioni elettorali oltre quel termine, e ciò rende necessario fissare termini di trattazione del ricorso coerenti con questa esigenza;

- non sfugge che, riducendo i termini processuali posti a tutela del diritto dì difesa ugualmente si mettono in gioco valori di rango costituzionale, ma, dovendo­si necessariamente trovare un contemperamento tra il rispetto di tali valori e quello, non meno rilevante, del corretto svolgimento delle consultazioni eletto­rali destinate a consentire ii puntuale funzionamento di una delle istituzioni cardine del sistema democra­tico e costituzionale, quale è il Parlamento, il pun­to di equilibrio consiste nel garantire, per un ver­so, che la decisione di questa corte intervenga in tempo utile rispetto alle suindicate scadenze eletto­rali, purché resti per altro verso assicurata la pos­sibilità per tutte le parti del giudizio di esprimer­vi le proprie difese, sia pure entro termini necessa­riamente ridotti rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal codice di rito;

- in difetto di un'auspicabile disciplina dei giudizi aventi ad oggetto siffatte questioni, che tenga conto dei tempi scanditi in materia elettorale dalla costi­tuzione, non appare praticabile altra soluzione che questa;

- occorre passare quindi all'esame nel merito di quanto nel ricorso si sostiene;

- la tesi in primo luogo prospettata da parte ricorren­te è che vi sia un difetto assoluto di giurisdizione (tanto del giudice amministrativo che di quello ordi­nario) a conoscere delle controversie in tema di am­missione o di esclusione dei simboli di lista nelle elezioni politiche nazionali; difetto desumibile dal­la circostanza che l'art. 87 del d.p.r. n. 361 del 1957, richiamato in tema dì elezioni del Senato dall'art. 27 del d. lgs. n. 533 del 1993, espressa­mente riserva all' assemblea elettiva la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudi­zio definitivo su ogni contestazione, protesta o re­clamo presentati ai singoli uffici elettorali ed all'ufficio centrale durante la loro attività o po­steriormente;

- proprio facendo leva su questa disposizione, attuati-va del principio di autodichia delle Camere, espresso dall'art. 66 cost., questa corte ha già avuto modo di affermare che ogni questione concernente le operazio­ni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste, compete in via esclusiva al giudizio di dette Camere, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito di qualsiasi autorità giudiziaria (sez. un. n° 8118 e n° 8119 del 2006);

- non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento, né, in particolare, appare a tal ri­guardo pertinente il richiamo all' ordinanza della Corte costituzionale n. 117 del 2006, che si legge nel provvedimento del Consiglio di Stato qui critica­to dai ricorrenti : detta ordinanza del giudice delle leggi, infatti, ha semplicemente escluso che, in presenza del diniego sia del giudice amministrativo sia della Giunta per le elezioni della Camera dei deputa­ti ("quale organo avente natura giurisdizionale") di pronunciarsi su una questione di ammissione delle li­ste elettorali possa configurarsi un conflitto di at­tribuzione fra poteri dello Stato, tale da giustifi­care l'intervento risolutore della Corte costituzio­nale, trattandosi invece di un conflitto (negativo) di giurisdizione da risolvere a termini del codice di procedura civile;

- anche siffatta impostazione del giudice costituziona­le muove, dunque, dal presupposto della natura giurisdizionale della funzione di autodichia svolta in proposito dalle Camere del Parlamento attraverso pro­pri organi (per riferimenti in argomento si vedano anche le motivazioni di Corte cost. n° 66 del 1964, n°115 del 1972, n°231 del 1975 e n° 29 del 2003); innegabilmente si tratta di una funzione giurisdizio­nale, da intendersi non in senso stretto, attesa la natura affatto speciale dell'organo cui è demandata (per cui in dottrina vi è chi ha parlato al riguardo di "controllo costituzionale di legittimità" o anche, icasticamente, di "giustizia politica"); tanto si desume anche dai lavori dell'Assemblea co­stituente in cui furono scartate opzioni volte a prevedere forme dì controllo giurisdizionale in senso stretto, affidate a tribunali a composizione mista (giudici e parlamentari) o alla Corte di cassazione in composizione speciale, e prevalse invece l'intento di assicurare in massimo grado l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento rispetto al rischio di possibile interferenza di altri poteri: sicché si preferì confermare in proposito l'impostazione dello Statuto albertino;

- si tratta, proprio per questa ragione, di una funzio­ne giurisdizionale esclusiva, la cui estensione anche alla fase preparatoria elettorale, ed in particolare alle questioni di ammissione o esclusione delle liste dalla competizione, discende dalle considerazioni già svolte nelle citate sentenze di questa corte n° 8118 e n° 8119 del 2006, cui non vale contrapporre un as­serito diverso orientamento sul punto delle competen­ti giunte parlamentari: sia perché le posizioni di volta in volta assunte da tali giunte non appaiono sufficientemente univoche, sia perché è la giunta no­minata dalla Camera parlamentare risultante dalla nuova elezione a doversi pronunciare sulla questione, sia infine perché alla appena ricordata autonomia ed indipendenza del Parlamento nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali fa nessariamente da con­io trappeso l'autonomia e l'indipendenza della Corte di cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica;

- sul punto non è configurabile un conflitto di attri­buzione tra poteri dello Stato, ma semmai un mero conflitto di giurisdizione - come già ricordato dalla citata Corte cost. n° 117 del 2006 - alla risoluzione del quale solo il legislatore potrebbe por mano (a tale ultimo riguardo si veda anche Corte cost. n° 512 del 2000);

- alla stregua delle considerazioni che precedono que­sta corte reputa, dunque, di dover dare continuità al proprio orientamento, confermando che né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione in ordine alla controversia di cui si tratta, ed in tal senso può parlarsi di difetto asso­luto di giurisdizione;

- la circostanza che la tutela giurisdizionale competa ad un organo speciale, quale è la giunta parlamenta­re, non implica un inammissibile vuoto di tutela, quantunque comporti il differimento della tutela me­desima ad un momento successivo alla conclusione del­la consultazione elettorale {essendo evidentemente la giunta parlamentare competente quella espressa dalla Camera del Parlamento eletto), in coerenza del resto con le medesime indifferibili esigenze di speditezza del procedimento elettorale che 1'art. 61 cost. po­stula e delle quali si è già prima avuto modo di par­lare : esigenze che non sarebbe agevole - e talvolta sarebbe anzi del tutto impossibile - conciliare con una forma compiuta di tutela giurisdizionale preven­tiva idonea a metter capo ad una pronuncia definiti­va;

- le ulteriori questioni prospettate nel ricorso appai­no esulare dai limiti del regolamento preventivo di giurisdizione;

- la peculiarità della fattispecie giustifica la com­pensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara il di­fetto assoluto di giurisdizione e compensa tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso, in Roma, il 8 aprile 2008.

Il presidente

Vincenzo Carbone

Deposito in cancelleria: 8 aprile 2008.

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