"Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola – come è provato essere accaduto nel caso di specie – la sussistenza dello elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastica, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è riscontrabile già nell’avare, senza giusto motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l’istruzione."
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 4 settembre 2007, n. 33847
(Pres. Vitalone – est. Franco)
Svolgimento del processo
B. P. venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 731 cod. pen. per avere, senza giusto motivo, omesso di impartire o fare impartire l’istruzione obbligatoria ai figli minori B. C. e D.
Il giudice di pace di Staiti Brancaleone, con la sentenza in epigrafe, assolse l’imputato perché il fatto non costituisce reato.
Osservò il giudice che mancava la prova che fosse stata inviata ai genitori la comunicazione con la quale li si informa delle assenza dei figli dalla scuola, sicché mancava anche la prova dello elemento soggettivo del reato non essendo certa la conoscenza del comportamento del minore da parte dei genitori. Invero, trattandosi di numerose famiglie di nomadi interessate al fenomeno, si generava una situazione di dubbio sulle persone dei genitori e sui minori, ricorrendo numerosi casi di omonimia.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premessa la gravità del fatto contestato – che potrebbe dar luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile essendo notorio che i piccoli nomadi vengono impiegati tutto il giorno nell’accattonaggio – osserva che le lunghe assenze da scuola dei minori – provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici – non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potestà.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato perché effettivamente l’obbligo imposto a chiunque sa rivestito di autorità o incarico della vigilanza sopra un minore di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria, implica anche l’obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione. Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola – come è provato essere accaduto nel caso di specie – la sussistenza dello elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastica, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è riscontrabile già nell’avare, senza giusto motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l’istruzione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per violazione dell’art. 731 cod. pen. oltre che manifesta illogicità della motivazione.
Va peraltro rilevato che i fatti sono stati contestati come commessi tra il settembre 2003 ed il marzo 2004. Ne consegue che alla data odierna il termine triennale di prescrizione si è già maturato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
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