lunedì 7 aprile 2008

Vincoli paesistici, inapplicabile per la sanatoria il silenzio assenso

T.A.R.,Toscana, Sezione III, Sentenza 19 marzo 2007, n. 441

"si osserva che, se è vero che ai sensi dell’ art. 35 della legge n. 47/85 una domanda di condono edilizio deve considerarsi accolta per silenzio-assenso ove siano trascorsi ventiquattro mesi dalla domanda, è altrettanto vero che detto silenzio- assenso non può formarsi nel caso in cui il condono riguardi un manufatto ricadente in una zona soggetta a vincolo paesaggistico."


T.A.R.

Toscana

Sezione III

Sentenza 19 marzo 2007, n. 441

(Pres. Potenza, Est. Musilli)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

- III SEZIONE-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3134/1999 proposto dalla sig.ra G. M., rappresentata e difesa dagli avv. ti Rosalba Farulli e Roberto Cartei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pozzi in Firenze, via Verdi n. 12;

contro

- il COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore ,

non costituitosi in giudizio;

- il DIRIGENTE U.O. URBANISTICA DEL COMUNE DI LIVORNO, non costituitosi in giudizio;

per l‘annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

- della “Disposizione” n. 177 in data 5.6.1999 con cui il Dirigente dell’Unità Operativa Urbanistica del Comune di Livorno ha negato l’autorizzazione paesaggistica prevista dalla norma dell’art. 32 L. 28.2.1985 n. 47, nonché del Parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Livorno nella seduta del 31.3.1995 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 22 giugno 2006 - relatore il Consigliere Filippo Musilli -, l’avv. M. Musotto delegato da R. Cartei;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, proprietaria di un terreno della superficie di mq. 4000 situato nel territorio del Comune di Livorno in località Limoncino, espone di aver chiesto, con istanza in data 13.2.1997, la sanatoria edilizia relativamente al cambio di destinazione d’uso di un annesso agricolo, a suo tempo costruito sulla base della prescritta concessione edilizia, trasformato in un “monolocale” per destinarlo a propria abitazione.

La stessa soggiunge che a distanza di oltre 5 anni dalla suddetta richiesta di sanatoria le è stato notificato l’atto impugnato con cui il Dirigente dell’Unità Operativa del Comune di Livorno, richiamato il parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 5.5.1999, ha negato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 32 della legge 28.2.1985, n. 47.

Avverso tale atto è stata interposta la presente impugnativa per i seguenti motivi.

1) Violazione delle norme di cui agli artt. 32 e 35 della L. 28.2.85 n. 47. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

Si sostiene che sulla domanda di condono si è formato il silenzio-assenso per decorso del termine biennale di cui all’art. 35 della legge sopracitata o, in subordine, che detto silenzio-assenso si è comunque formato proprio sul richiesto parere dell’Amministrazione preposta al vincolo.

2) Violazione dell’art. 31 e segg. della L. 28.2.85 n. 47 nel testo modificato dall’art. 39 della L. 23.12.1994 n. 724. Violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 come modificato dall’art. 1 della L. 8.8.1985 n. 431. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, della illogicità e manifesta ingiustizia, della disparità di trattamento.

Si lamenta sostanzialmente che il provvedimento impugnato è stato reso in assenza di un’adeguata motivazione ed istruttoria.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

Con il primo motivo si formulano due distinte censure: in primo luogo si afferma che sulla domanda di condono si è ormai formato il silenzio-assenso per decorso del termine biennale di cui all’art. 35 della L. 28.2.1985, n. 47; in subordine si sostiene che anche sul richiesto parere si è formato il silenzio-assenso attesa la formulazione dei commi 1 e 2 dell’art. 32 della legge citata per cui ove detto parere non viene espresso entro centoventi giorni dalla domanda lo stesso “si intende reso in senso favorevole”.

Riguardo al primo punto si osserva che, se è vero che ai sensi dell’ art. 35 della legge n. 47/85 una domanda di condono edilizio deve considerarsi accolta per silenzio-assenso ove siano trascorsi ventiquattro mesi dalla domanda, è altrettanto vero che detto silenzio- assenso non può formarsi nel caso in cui il condono riguardi un manufatto ricadente in una zona soggetta a vincolo paesaggistico.

La giurisprudenza ha in proposito affermato che il rilascio della concessione in sanatoria per abusi realizzati su aree soggette a vincolo, in virtù del combinato disposto dell’art. 32, 1 comma, e 35 della legge n. 47/85 soprarichiamata, presuppone in ogni caso il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e non anche in caso di parere negativo; è stato in proposito rilevato che l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai ottenere con l’emanazione espressa del provvedimento (fra le tante vd. in tal senso Cons. di St. sez. IV, 8.4.2004 n. 1998 e TAR Campania, Napoli, 19.6.2003, n. 7596).

Va del pari disattesa la censura di silenzio-assenso dedotta nei riguardi del parere reso oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 32 della ripetuta legge n. 47/85 in quanto, anche in termini di pareri, nulla esclude che l’Amministrazione a ciò preposta possa assumere un provvedimento di diniego espresso pur dopo la formazione del silenzio-assenso: provvedimento che si sostituisce all’assenso tacito, quale ulteriore rinnovata espressione del potere di cui l’Amministrazione medesima era (e rimane) titolare, quantomeno in via di autotutela (vd. TAR Piemonte Torino, sez. I, 18.10.2004, n. 2505).

Il primo motivo è pertanto infondato.

Si appalesa invece fondato il secondo motivo in particolare per quanto attiene alle dedotte censure di difetto di motivazione e di illogicità in relazione al parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata che costituisce il presupposto del diniego di cui alla “Disposizione 177” impugnata.

Infatti, stante il tenore testuale del parere così congegnato: “contrario al cambio d’uso in quanto si incrementerebbe ulteriormente una situazione peggiorativa per la qualità dell’ambiente con un aumento del carico urbanistico insostenibile all’ambiente stesso, oltre al fatto che la tipologia non appare idonea per finalità abitative. Parere favorevole agli altri interventi in quanto non si introducono incongrui elementi di alterazione dell’ambiente” si rileva una evidente incongruenza del giudizio espresso tenuto presente che lo stesso è rivolto avverso un cambio d’uso che – come esattamente rilevato nella memoria di parte ricorrente del 10 giugno 2006 – non comporta di per sé una trasformazione della costruzione.

La formulazione suddetta, infatti, per quanto attiene al contrasto con i valori ambientali tutelati si limita, come visto, ad affermare del tutto genericamente che “la tipologia non appare idonea per finalità abitative” senza ulteriore specificazione circa le caratteristiche strutturali o le tecniche costruttive del manufatto e quali di esse possano costituire un disvalore paesaggistico. Tanto più che viene espresso parere favorevole per gli interventi che comportano proprio delle modifiche a tale manufatto (cioè la costruzione di due tettoie, la recinzione, il pozzo e sistemazioni esterne) con la precisazione che con gli stessi “non si introducono elementi di alterazione dell’ambiente”.

Inoltre, non vengono spiegate le ragioni di come la nozione di carico urbanistico, che oltretutto va rapportata ad un “monolocale” che per sua natura è destinato ad essere fruito solo da un ridotto numero di persone, possa incidere in modo negativo sui valori paesaggistici protetti in mancanza di qualsivoglia indicazione riguardo alle caratteristiche naturali ed oggettive che connotano la zona interessata e tali da rendere la costruzione di cui trattasi incompatibile, con riferimento al cambio d’uso, con l’ambiente circostante.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto.

Conseguentemente vanno annullati gli atti impugnati. Salve le ulteriori determinazioni dell’Autorità Amministrativa.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe. Salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 22 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Raffaele POTENZA - Presidente f.f.

Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere

Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est. F.to Raffaele Potenza

F.to Filippo Musilli

F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 MARZO 2007

Firenze, lì 19 marzo 2007

Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli

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