Sulla portata della responsabilità per omessa vigilanza o educazione del genitore interviene con i seguenti principi: "Ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l'illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette, oggettive carenze educative.
In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale".
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 13 febbraio – 14 marzo 2008, n. 7050
(Presidente Preden – Relatore Lanzillo)
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 12.6.1990 Sa.Ro. e T.G. esponevano che in data 11.3.1989 il figlio S., minorenne, alla guida del suo ciclomotore, era stato coinvolto in uno scontro con altro ciclomotore, condotto da A.B., anch'egli minorenne, e convenivano per il risarcimento dei danni i genitori del B., E.B. e D.A..
Il Tribunale di Arezzo accertava la responsabilità di B.A., nella causazione del sinistro, e condannava i genitori al risarcimento dei danni, nella misura di L. 71.812.217, in applicazione dell'art. 2048 cod. civ..
Con sentenza n. 509 del 2003 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'imputabilità ai genitori di A.B. della responsabilità per danni, con la motivazione che, alla data dell'incidente, la loro coabitazione con il figlio (all'epoca sedicenne) era cessata da due anni, essendosi questi trasferito a vivere con il fratello, per ragioni di lavoro.
Con atto 30.4.2004 S.R. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, a cui resistono i B. con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2048 cod. civ. e l'erronea e contraddittoria motivazione, sia perché il trasferimento del minore responsabile presso il fratello era da ritenere temporaneo e contingente, recandosi regolarmente la madre presso l'abitazione dei figli per provvedere alle loro necessità; sia perché l'art. 2048 c.c. è stato male interpretato, non venendo meno la coabitazione con i genitori nel caso di spostamento dei figli per ragioni di lavoro.
2.- Il ricorso è manifestamente fondato.
I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 1994 n. 5063; Cass. civ., Sez. 3, 11 agosto 1997 n. 7459).
Ne consegue che la responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l'illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell'attività educativa.
La negligenza, l'indisciplina e l'irresponsabilità nella condotta di guida, in termini tali da mettere a rischio i beni o l'incolumità altrui, costituiscono per l'appunto manifestazione di tal genere di comportamenti.
Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che il mero fatto dell'allontanamento del minore dalla casa paterna valga di per sé ad esonerare i genitori da responsabilità, potendo le carenze educative protrarre i loro effetti anche per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione.
3.- La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:
"Ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l'illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette, oggettive carenze educative.
In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale".
4.- La Corte di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che Reciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
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