giovedì 6 marzo 2008

DIA, è un provvedimento, suscettibile di annullamento o revoca con i poteri di autotutela

TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. I, sentenza 02.10.2007 n° 2253

“Un’esplicito riconoscimento della natura provvedimentale della D.I.A. è stato fornito dal legislatore, che ha modificato l’art. 19, della legge n. 241/90 (con l’art. 3 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80), prevedendo in relazione alla d.i.a.. il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies (Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550). Pertanto, una volta perfezionatasi la D.I.A. con il decorso del termine prescritto il potere di controllo della P.A. sulla stessa non può che esprimersi nelle suddette forme tipiche dell’autotutela amministrativa in applicazione dei principi, ora normativamente sancita dalla suddetta normativa, nel rispetto dei presupposti dalla stessa previsti.”

Si perfeziona decorso il termine di 30 gg. dalla presentazione della denuncia; in tal caso può essere avviato il procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d’ufficio da parte dell’Autorità Amministrativa competente, previo avviso di avvio del procedimento all’interessato.

Il TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. I, sentenza 26 novembre 2007, n. 3365. chiarisce la differenza con la AIA (autorizzazione integrata ambientale)

T.A.R.

Emilia Romagna - Bologna

Sezione I

Sentenza 2 ottobre 2007, n. 2253

N.773/2006
REG.RIC.
N.2253 REG.
SENT.
ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Giancarlo Mozzarelli Presidente

Dott. Bruno Lelli Consigliere

Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 773/2006 proposto da P. S., in nome proprio ed in qualità di legale rappresentante della ditta individuale X. di P. S., rappresentato e difeso dagli Avv. ti C.;

contro

il Comune di K., costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. E.

per l’annullamento

-del provvedimento prot. 4435/08-06-2006 del 21 giugno 2006 del responsabile del settore urbanistica ed ambiente del comune di K.;

-dell’ordinanza di sospensione immediata dell’utilizzo dell’immobile n. 27 del del 21 giugno 2006 del responsabile del settore urbanistica ed ambiente del comune di K.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all’udienza del 12 luglio 2007 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.Riferisce il ricorrente di aver presentato in data 19 aprile 2003 al comune di K. una denuncia di inizio attività per l’esecuzione dei lavori di “restauro di una stalla con annesso fienile e fabbricaro accessorio” facenti parte di un complesso immobiliare in frazione Roccamalatina del comune stesso.

Completati i lavori relativi alla suddetta D.I.A. l’interessato presentava una nuova denuncia di inizio attività in variante, un’istanza per il rilascio del certificato di conformità ed agibilità parziale per uno dei fabbricati di cui all’intervento edilizio effettuato, e precisamente per quello identificato al fg. 35 mapp. 60 ed una domanda di allacciamento alla pubblica fognatura.

In data 18/11/2005 veniva notificato un provvedimento del responsabile del settore urbanistica ed ambiente del comune di K. di diniego dell’agibilità parziale richiesta per mancanza di documentazione riferita alla D.I.A..

Successivamente l’interessato presentava una nuova ed autonoma D.I.A, in data 6 febbraio 2006 in variante ai sensi d ell’articolo 19 della l. r. n. 31/2002, avente per oggetto alcune varianti apportate al titolo edilizio originario.

L’Amministrazione emanava i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali dichiarava l’inefficacia delle d.i.a. presentate e disponeva la sospensione dell’utilizzo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi.

2. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendo specifiche censure.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto nel merito alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

3. Le parti costituite hanno ulteriormente sviluppato le proprie difese con successive memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 luglio 2007.

4. Il ricorso è fondato.

In linea di diritto va rilevato che la d.i.a. non è uno strumento di liberalizzazione dell’attività, come da molti in passato sostenuto, ma rappresenta una semplificazione procedimentale, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia. Nel caso della d.i.a., pertanto, con il decorso del termine si forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può essere contestata dal terzo entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della d.i.a. o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di d.i.a..

Un’esplicito riconoscimento della natura provvedimentale della D.I.A. è stato fornito dal legislatore, che ha modificato l’art. 19, della legge n. 241/90 (con l’art. 3 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80), prevedendo in relazione alla d.i.a.. il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies (Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550). Pertanto, una volta perfezionatasi la D.I.A. con il decorso del termine prescritto il potere di controllo della P.A. sulla stessa non può che esprimersi nelle suddette forme tipiche dell’autotutela amministrativa in applicazione dei principi, ora normativamente sancita dalla suddetta normativa, nel rispetto dei presupposti dalla stessa previsti.

3. Nel caso in esame la D.I.A. rilevante nella questione in contestazione è quella attivata con istanza del 6 febbraio 2006 e, quindi, perfezionata in data 8 marzo 2006.

Infatti, tale D.I.A. ha superato quella precedentemente presentata in data 8 novembre 2005 sulla quale vi era stata un’esplicita pronuncia negativa da parte dell’Amministrazione prima con provvedimento in data 18 novembre 2005 e, poi, con provvedimento del 3 febbraio 2006.

Tale pregressa vicenda, non contestata dall’interessato per mancanza di interesse, deve ritenersi del tutto superata dalla nuova ed autonoma vicenda edilizia attivata il successivo 6 febbraio 2006. Del resto tale differenza era stata espressamente evidenziata nella memoria partecipativa dell’interessato, non presa in alcun modo in considerazione, neppure per confutare eventualmente questo aspetto, nei provvediemnti impugnati.

Ne’ possono assumere alcun rilievo, in proposito, le contestate affermazioni del difensore dell’Amministrazione, che non possono ritenersi idonee ad integrare la carenza di motivazione e gli altri vizi procedimentali dei provvedimenti dell’Amministrazione oggetto della presente impugnativa, che non hanno preso minimamente in considerazione l’avvenuto perfezionamento, per decorrenza dei termini, della nuova D.I.A. presentata dall’interessato in data 6 febbraio 2006.

5. Tali principi non sono stati minimamente applicati nella presente fattispecie in cui i provvedimenti impugnati si sono limitati tardivamente a dichiarare inefficaci tutte, in modo indifferenziato, le D.I.E. presentate per mancanza, secondo gli atti impugnati, del requisito di imprenditore agricolo professionale, senza evidenziare alcunchè in ordine alla sussistenza, nella concreta fattispecie, dei presupposti dell’autotutela amministrativa.

Invece, come sopra precisato, una volta formatosi il titolo edilizio della D.I.A. l’intervento dell’Amministrazione avrebbe potuto e potrà essere giustificato soltanto nell’ambito di un procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21 quinques e 21 nonies, ai sensi l’art. 19, della legge n. 241/90 (come modificato dall’art. 3 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80), previo avviso di avvio del procedimento all’interessato e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo stesso eventualmente presentate nell’ambito della partecipazione al procedimento.

5.1. In tale sede procedimentale l’Amministrazione potrà valutare l’idoneità della documentazione prodotta dall’interessato, ivi compresa quella del requisito, se richiesto, di imprenditore agricolo, analizzando altresì la documentazione a tal fine esibita dallo stesso in questo giudizio.

5.2. Parimenti dovranno essere valutati previo contraddittorio con l’interessato, in sede partecipativa nel procedimento, gli aspetti concernenti la destinazione urbanistica dell’edificio, su cui si sono soffermati i difensori delle parti nel presente giudizio, con opposte prospettazioni negli scritti difensivi, le quali, tuttavia, non costituiscono argomentazioni prese in considerazione dall’Amministrazione nella motivazione dei provvedimenti impugnati e che, pertanto, allo stato, non sono indicati negli atti formali dell’amministrazione quale ragione ostativa dell’intervento assentito tramite D.I.A..

6. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno anullati i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.

7. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa, stante la particolarità e la novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, il giorno 12 luglio 2007

Presidente

Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.

Bologna, li 02.10.2007

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