E' confermato il principio, nel settore del pubblico impiego, secondo cui " i vincitori di un concorso pubblico, all'esito della procedura selettiva pubblica, non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, potendo l'Amministrazione non procedervi nei casi in cui sia venuta meno la necessità o la convenienza di ricoprire i posti messi a concorso ovvero in cui si siano verificati mutamenti oggettivi delle condizioni relative alla nomina" (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, sent. n. 441 del 2006; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 19 gennaio 2006 , n. 36. Infatti, l'assunzione rientra nella potestà organizzatoria della pubblica amministrazione.
T.A.R.
Puglia – Lecce
Sezione II
Sentenza 26 febbraio 2008, n. 596
(Pres. Cavallari, Est. Moro)
ha pronunciato la seguente
sentenza
Visto il ricorso 1297/1992 proposto da:
M. R. e S. A., rappresentate e difese dall’avv.to Pietro Quinto ed elettivamente domiciliate in Lecce alla via Garibaldi, n. 43 presso lo studio di quest’ultimo;
CONTRO
Comune di Parabita, rappresentato e difeso dall’avv.prof. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via san Francesco D’Assisi, n. 33 presso lo studio di quest’ultimo;
per l’annullamento
della deliberazione G.M. Parabita n. 191 del 4.4.1992 nonché, ove occorra, della richiamata deliberazione G.M. n. 411 del 3.5.1990 e di tutti gli atti presupposti e connessi;
per la declaratoria
del diritto delle ricorrenti alla chiamata in servizio quale vincitrici del concorso pubblico bandito con atto n. 837 del 2.12.82 e del corrispondente obbligo dell’A.C. di predisporre gli atti contabili per l’assunzione delle ricorrenti.
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Parabita;
Visti gli atti di causa;
Udito nella pubblica udienza del 12 dicembre 2007 il Giudice Relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi, altresì, gli avv.ti Marasco in sostituzione dell’avv. Pietro Quinto per le ricorrenti, Sticchi Damiani per l’Amm.ne resistente.
Le ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico, indetto dal Comune di Parabita nel 1982, per la copertura di due posti vacanti di accompagnatore di scuolabus, collocandosi utilmente in graduatoria. Con atto di G.M. n.456 del 4.5.1988 l’Amm.ne Com.le ha approvato gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria di merito, riservando la chiamata in servizio delle ricorrenti allorquando sarebbe stata reperita la copertura finanziaria della relativa spesa.
Avverso il provvedimento epigrafato con il quale la G.M. ha stabilito che alle assunzioni delle vincitrici del concorso avrebbe provveduto secondo le priorità indicate dalla terza Commissione consiliare e cioè allorquando sarà possibile recuperare i fondi, sono insorte le ricorrenti con il ricorso all’esame deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Con articolata memoria datata 13.5.1992 si è costituita in giudizio l’Amm.ne Com.le di Parabita, insistendo per la reiezione del ricorso.
Nella pubblica udienza del 12 dicembre 2007 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Invero, la mancata assunzione in servizio delle ricorrenti, al momento dell’adozione degli atti impugnati,trova la sua ragione nella indisponibilità economica della somma occorrente.
Tale giustificazione risulta chiaramente espressa nella delibera n. 191/1992, nella quale è stato richiamato il parere contabile espresso negativamente dal responsabile preposto, con il quale si è attestato che "nel bilancio di esercizio, sui capitoli del personale, è prevista la spesa solo per quello attualmente in servizio" e si è stabilito che "alle assunzioni delle vincitrici del concorso per la copertura di n. 2 posti di assistente di scuolabus la cui graduatoria è stata approvata con delibera G.M. n. 526 dell’8.7.88, si provvederà secondo le priorità indicate dalla terza commissione consiliare e non appena sarà possibile reperire i fondi" .
I provvedimenti impugnati risultano immuni dai vizi denunciati, atteso che, secondo un principio di carattere generale, formulato dalla giurisprudenza costante e dal quale non vi è motivo per discostarsi, nel settore del pubblico impiego i vincitori di un concorso pubblico, all'esito della procedura selettiva pubblica, non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, potendo l'Amministrazione non procedervi nei casi in cui sia venuta meno la necessità o la convenienza di ricoprire i posti messi a concorso ovvero in cui si siano verificati mutamenti oggettivi delle condizioni relative alla nomina (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, sent. n. 441 del 2006; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 19 gennaio 2006 , n. 36.
Difatti, il vincitore di un concorso per l'assunzione nel pubblico impiego non vanta un diritto soggettivo perfetto, bensì un interesse legittimo all'assunzione, in considerazione del rilievo secondo cui l'assunzione è rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti ed è espressione della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione datrice di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2001 n. 1632) di talché, qualora nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura), la Pubblica amministrazione può paralizzare o, se del caso, anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2003 n. 8337).Nella specie, l’assenza di disponibilità di somme nel bilancio comunale per procedere alla assunzione nei termini indicati dalle ricorrenti, oltre alla determinazione espressa dall’Amm.ne di procedere alla assunzione in un secondo momento, appena reperite le disponibilità, legittima la decisione dell’Amm.ne, impedendo la configurazione delle violazioni denunciate.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, respinge il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce il 12 dicembre 2007
Dott.Antonio Cavallari Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro Estensore
Pubblicata il 26 febbraio 2008.
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