La sentenza del Tribunale di Brindisi applica la pena e la misura di sicurezza personale detentiva ovvero il sistema cosiddetto del "doppio binario" che mira con la pena ad un fine di retribuzione-prevenzione generale e con la misura di sicurezza ad una finalità preventiva di recupero sociale del condannato per effetto di una specifica attività di rieducazione e di cura. La sentenza interviene in una tipica situazione di doppia patologia del tossicodipendente ed al limite della necessaria correlazione tra il reato commesso e gli indici fattuali desumibili dal medesimo reato per l'accertamento della pericolosità sociale.
Tribunale di Brindisi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Presentato dal PM il 14.12.2007 per essere giudicato con rito direttissimo, in seguito alla convalida dell'arresto ed all'applicazione della misura custodiale, ha formulato istanza di rito abbreviato condizionato all'esame di testi estranei ai fatti oggetto di accertamento, immediatamente rigettata. Quindi il Tribunale ha aperto il dibattimento ed esaminato le persone offese; all'esito il PM ha contestato il capo d'imputazione sub a) ai sensi degli artt. 81, 56 e 629 c.p., mentre il Giudice ha disposto perizia medica sulla persona dell'imputato, anche al fine di valutarne la pericolosità sociale.
Infine il 01.02.2008, preso atto degli esiti dell'accertamento, ha invitato le parti a discutere e deciso come da dispositivo letto in udienza.
Nel corso del processo il perito nominato dal Tribunale ha accertato che il Caio è affetto da
"psicosi schizoaffettiva e politossicodipendenza", patologia che al momento dei fatti ha scemato
grandemente, senza escludere, la sua capacità di intendere e di volere e che lo rende una persona socialmente pericolosa, bisognosa di un trattamento capace di coniugare le esigenze cautelari e curative.
Del resto già le testimoni Sempronia Ermelgilda e Caio Evelin Joan, rispettivamente madre e sorella dell'imputato, avevano tristemente descritto il comportamento tenuto da circa un paio d'anni dal congiunto nell'ambito familiare, imputabile non solo alla sua patologia, ma probabilmente al suo risentimento nei confronti dei congiunti per averlo fatto ricoverare nel
Circa i fatti di causa, entrambe hanno riferito che nella mattina del 12.12.2007 il Caio, ricevuta dalla madre la somma di € 20, si era allontanato dalla sua abitazione per far rifornimento di carburante all'auto di famiglia; tuttavia non vi era riuscito a causa dello sciopero degli addetti alla distruzione.
Rientrato a casa, innervosito per l'accaduto, aveva iniziato ad importunare la sorella, che era intenta ad allestire il presepe, ed era quasi riuscito a farla cadere sbattendole addosso la porta di accesso alla stanza.
A quel punto
Tuttavia l'imputato aveva iniziato ad offenderla, dicendole ".................", "Tu sei brava soltanto a fare... a fare... ", simulando i lamenti di un amplesso, e perseverando in "...tutta una serie di insulti indirizzati alla sfera più intima sessuale". Entrambe le testi hanno comunque escluso che il comportamento del Caio fosse volto a costringere la madre a dargli dei soldi, riferendo che egli le aveva persino restituito i € 20 che aveva ricevuto per il carburante; inoltre
Inoltre, attesi gli esiti della perizia psichiatrica e l'impellenza di un trattamento terapeutico adeguato, ritiene il Giudice di revoca la misura cautelare in atto e di applicare all'imputato in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall'art. 219 c.p., disponendo che lo stesso sia ricoverato presso
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 533 — 535 c.p.p. e 219 c.p.,
DICHIARA
CAIO ALBERTO GIUSEPPE colpevole del reato ascrittogli al capo b), e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 c.p., lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
APPLICA
A CAIO ALBERTO GIUSEPPE la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura per la durata di anni uno.
Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.
ASSOLVE
CAIO ALBERTO GIUSEPPE dal reato a lui ascritto sub a) perché il fatto non sussiste. Visto l'art. 300 c.p.p.
REVOCA
La misura cautelare in atto nei confronti di Caio Alberto Giuseppe e ne ordina l'immediata
liberazione se non detenuto per altra causa.
APPLICA
In via provvisoria a Caio Alberto Giuseppe la misura di sicurezza prevista dall'art. 219 c.p., disponendo che lo stesso sia ricoverato presso
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Brindisi, 01.02.2008
Il Giudice
Dott.ssa Katia Pinto
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