mercoledì 26 marzo 2008

Misure di sicurezza, pericolosità sociale, presupposti

Tribunale Penale di Brindisi, (dr Katia Pinto), sentenza del 1.2.2008

La sentenza del Tribunale di Brindisi applica la pena e la misura di sicurezza personale detentiva ovvero il sistema cosiddetto del "doppio binario" che mira con la pena ad un fine di retribuzione-prevenzione generale e con la misura di sicurezza ad una finalità preventiva di recupero sociale del condannato per effetto di una specifica attività di rieducazione e di cura. La sentenza interviene in una tipica situazione di doppia patologia del tossicodipendente ed al limite della necessaria correlazione tra il reato commesso e gli indici fattuali desumibili dal medesimo reato per l'accertamento della pericolosità sociale.


Tribunale di Brindisi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giorno 12.12.2007 l'imputato è stato tratto in arresto poiché sorpreso nello stato di quasi - flagranza dei reati contestati di al capo a) artt. 81, 56 ,'629 del c.p.ed al capo b) artt. 81, 594 del c.p

Presentato dal PM il 14.12.2007 per essere giudicato con rito direttissimo, in seguito alla convalida dell'arresto ed all'applicazione della misura custodiale, ha formulato istanza di rito abbreviato condizionato all'esame di testi estranei ai fatti oggetto di accertamento, immediatamente rigettata. Quindi il Tribunale ha aperto il dibattimento ed esaminato le persone offese; all'esito il PM ha contestato il capo d'imputazione sub a) ai sensi degli artt. 81, 56 e 629 c.p., mentre il Giudice ha disposto perizia medica sulla persona dell'imputato, anche al fine di valutarne la pericolosità sociale.

Infine il 01.02.2008, preso atto degli esiti dell'accertamento, ha invitato le parti a discutere e deciso come da dispositivo letto in udienza.

Alla stregua degli atti acquisiti ritiene il decidente che sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui contestato sub b), ma non quella della sussistenza di quello sub a).

Nel corso del processo il perito nominato dal Tribunale ha accertato che il Caio è affetto da

"psicosi schizoaffettiva e politossicodipendenza", patologia che al momento dei fatti ha scemato

grandemente, senza escludere, la sua capacità di intendere e di volere e che lo rende una persona socialmente pericolosa, bisognosa di un trattamento capace di coniugare le esigenze cautelari e curative.

Del resto già le testimoni Sempronia Ermelgilda e Caio Evelin Joan, rispettivamente madre e sorella dell'imputato, avevano tristemente descritto il comportamento tenuto da circa un paio d'anni dal congiunto nell'ambito familiare, imputabile non solo alla sua patologia, ma probabilmente al suo risentimento nei confronti dei congiunti per averlo fatto ricoverare nel 2002 in una comunità terapeutica per tentare (invano!) di recuperarlo dalla tossicodipendenza.

Circa i fatti di causa, entrambe hanno riferito che nella mattina del 12.12.2007 il Caio, ricevuta dalla madre la somma di € 20, si era allontanato dalla sua abitazione per far rifornimento di carburante all'auto di famiglia; tuttavia non vi era riuscito a causa dello sciopero degli addetti alla distruzione.

Rientrato a casa, innervosito per l'accaduto, aveva iniziato ad importunare la sorella, che era intenta ad allestire il presepe, ed era quasi riuscito a farla cadere sbattendole addosso la porta di accesso alla stanza.

A quel punto la Caio aveva abbandonato tutto e si era allontanata, ma poco tempo dopo, dietro le insistenze della madre e di un'amica, era tornata per portare a termine íl suo lavoro.

Tuttavia l'imputato aveva iniziato ad offenderla, dicendole ".................", "Tu sei brava soltanto a fare... a fare... ", simulando i lamenti di un amplesso, e perseverando in "...tutta una serie di insulti indirizzati alla sfera più intima sessuale". Entrambe le testi hanno comunque escluso che il comportamento del Caio fosse volto a costringere la madre a dargli dei soldi, riferendo che egli le aveva persino restituito i € 20 che aveva ricevuto per il carburante; inoltre la Sempronia ha precisato che in quel frangente il figlio le aveva sputato in faccia, ma non le aveva detto "tu sei una grande figlia di..........", frase proferita invece in altre circostanze, pure simili.

Alla stregua di siffatte risultanze, ritiene il decidente che debba escludersi ex art. 530 co. 1 c.p.p. la sussistenza del reato contestato sub a), mentre, ai fini della responsabilità del delitto contestato sub b), provato solo nei confronti di Caio Evelin Joan, valuta il giudicante di infliggere al Caio la pena prevista dall'art. 594 c.p. di mesi tre di reclusione, ridotta a mesi due per la diminuente ex art. 89 c.p., nonché di condannarlo ex art. 535 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, attesi gli esiti della perizia psichiatrica e l'impellenza di un trattamento terapeutico adeguato, ritiene il Giudice di revoca la misura cautelare in atto e di applicare all'imputato in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall'art. 219 c.p., disponendo che lo stesso sia ricoverato presso la Comunità segnalata dal perito (art. 206 c.p.p.), nonché in via definitiva quella del ricovero in idonea casa di cura per la durata di anni uno.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 533 — 535 c.p.p. e 219 c.p.,

DICHIARA

CAIO ALBERTO GIUSEPPE colpevole del reato ascrittogli al capo b), e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 c.p., lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

APPLICA

A CAIO ALBERTO GIUSEPPE la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura per la durata di anni uno.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

CAIO ALBERTO GIUSEPPE dal reato a lui ascritto sub a) perché il fatto non sussiste. Visto l'art. 300 c.p.p.

REVOCA

La misura cautelare in atto nei confronti di Caio Alberto Giuseppe e ne ordina l'immediata

liberazione se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 206 c.p.

APPLICA

In via provvisoria a Caio Alberto Giuseppe la misura di sicurezza prevista dall'art. 219 c.p., disponendo che lo stesso sia ricoverato presso la Comunità "San...... ",

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Brindisi, 01.02.2008

Il Giudice

Dott.ssa Katia Pinto

Nessun commento:

Address

Studio Legale avv. Santo De Prezzo Erchie (Brindisi - Italy) via Principe di Napoli, 113
DPR SNT 58E29 L280J - P.I. 00746050749 - phone +39 0831 767493 - mob. +39 347 7619748