Definizione di bosco ex artt. 423 e 425 n.. 5 cod. pen.. Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n.. 5 cod. pen., per " bosco " deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talché in detto termine vanno ricomprese anche le macchie. Cassazione penale, sez. I, 11 ottobre 1987, n. 742
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 FEBBRAIO 2008
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l’anno 2008, ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000 e della Legge regionale n. 18 del 30/11/2000.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
- VISTO il R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923;
- VISTO la L. n° 225 del 24/02/1992;
- VISTO il D.to L.vo n° 112 del 31/03/1998;
- VISTA la L. n° 353 del 21/11/2000;
- VISTA la L.R. n° 18 del 30/11/2000;
- VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- VISTO l'art. 59 del T.U. n° 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n°15 del 12/05/1997;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 2004 del 30.12.2005 di approvazione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006, adottata ai sensi della legge n° 353 del 21.11.2000 e della legge regionale n° 18 del 30.11.2000, che individua nel trimestre estivo (15 giugno - 15 settembre) il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, pur evidenziando la necessità di diversificarne l'inizio o la conclusione a seconda delle aree precocemente o tardivamente esposte al fenomeno, sulla base di quanto verificatosi nelle precedenti stagioni estive;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n°576 del 15.05.2007 di approvazione dell'estensione della validità fino al 31.12.2007 del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;
- ATTESO che sono in itinere le procedure tecnico/amministrative per l'aggiornamento del predetto Piano, così come previsto dall'art. 3 della legge n°353/2000 e dall'art. 15 della legge regionale n° 18/2000, e che, pertanto, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti necessari a contrastare anche nel 2008 la pericolosità degli incendi boschivi;
- CONSIDERATO che il Settore Protezione Civile, con nota prot. n° 0624/PC in data ~ 11.02.2008, ha chiesto al Corpo Forestale dello Stato e al Settore Foreste della Regione i Puglia, sulla base delle specifiche conoscenze in materia e dell'attuale andamento climatico, di fornire utili indicazioni in merito all'individuazione del periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi da adottare per l'anno 2008;
- ATTESO che il Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n° 2533 in data 18 febbraio 2008, ha confermato, per l'anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°giugno lo stato di allertamento delle strutture operative e l'attivazione H24 della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente );
- CHE il Settore Foreste della Regione Puglia, ha condiviso i contenuti del presente atto, confermando per l'anno in corso, detto periodo di massima pericolosità;
DECRETA
Art. 1) Per l'anno 2008 è in vigore dal 15 giugno al 15 settembre lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;
Art. 2) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353 del 21/11/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boscate della regione è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
• inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca,
• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
Art. 3) Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, entro il 15 giugno 2008, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.
Art. 4) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n° 15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti.
Art. 5) E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2008, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
Art. 6) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2008, a realizzate una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
Art. 7) I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto verrà preventivamente prescritto dal Settore Foreste della Regione Puglia.
Art. 8) Ai sensi della L.R. n° 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 14 della citata legge regionale n° 18 del 30/11/2000.
Art. 9) Le trasgressioni ai divieti previsti dall'art. 2, del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Art. 10) Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 11 della Legge n° 353 del 21/11/2000.
Art. 11) I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Art. 12) Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n° 13/94.
Art. 13) Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Art. 14) Il presente decreto non comporta impegno di spesa e dallo stesso non scaturiscono oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.
Bari, lì 29.2.2008
On. Nicola Vendola
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 FEBBRAIO 2008
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l’anno 2008, ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000 e della Legge regionale n. 18 del 30/11/2000.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
- VISTO il R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923;
- VISTO la L. n° 225 del 24/02/1992;
- VISTO il D.to L.vo n° 112 del 31/03/1998;
- VISTA la L. n° 353 del 21/11/2000;
- VISTA la L.R. n° 18 del 30/11/2000;
- VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- VISTO l'art. 59 del T.U. n° 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n°15 del 12/05/1997;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 2004 del 30.12.2005 di approvazione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006, adottata ai sensi della legge n° 353 del 21.11.2000 e della legge regionale n° 18 del 30.11.2000, che individua nel trimestre estivo (15 giugno - 15 settembre) il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, pur evidenziando la necessità di diversificarne l'inizio o la conclusione a seconda delle aree precocemente o tardivamente esposte al fenomeno, sulla base di quanto verificatosi nelle precedenti stagioni estive;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n°576 del 15.05.2007 di approvazione dell'estensione della validità fino al 31.12.2007 del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;
- ATTESO che sono in itinere le procedure tecnico/amministrative per l'aggiornamento del predetto Piano, così come previsto dall'art. 3 della legge n°353/2000 e dall'art. 15 della legge regionale n° 18/2000, e che, pertanto, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti necessari a contrastare anche nel 2008 la pericolosità degli incendi boschivi;
- CONSIDERATO che il Settore Protezione Civile, con nota prot. n° 0624/PC in data ~ 11.02.2008, ha chiesto al Corpo Forestale dello Stato e al Settore Foreste della Regione i Puglia, sulla base delle specifiche conoscenze in materia e dell'attuale andamento climatico, di fornire utili indicazioni in merito all'individuazione del periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi da adottare per l'anno 2008;
- ATTESO che il Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n° 2533 in data 18 febbraio 2008, ha confermato, per l'anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°giugno lo stato di allertamento delle strutture operative e l'attivazione H24 della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente );
- CHE il Settore Foreste della Regione Puglia, ha condiviso i contenuti del presente atto, confermando per l'anno in corso, detto periodo di massima pericolosità;
DECRETA
Art. 1) Per l'anno 2008 è in vigore dal 15 giugno al 15 settembre lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;
Art. 2) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353 del 21/11/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boscate della regione è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
• inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca,
• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
Art. 3) Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, entro il 15 giugno 2008, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.
Art. 4) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n° 15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti.
Art. 5) E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2008, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
Art. 6) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2008, a realizzate una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
Art. 7) I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto verrà preventivamente prescritto dal Settore Foreste della Regione Puglia.
Art. 8) Ai sensi della L.R. n° 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 14 della citata legge regionale n° 18 del 30/11/2000.
Art. 9) Le trasgressioni ai divieti previsti dall'art. 2, del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Art. 10) Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 11 della Legge n° 353 del 21/11/2000.
Art. 11) I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Art. 12) Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n° 13/94.
Art. 13) Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Art. 14) Il presente decreto non comporta impegno di spesa e dallo stesso non scaturiscono oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.
Bari, lì 29.2.2008
On. Nicola Vendola
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