DEL 30/11/2007, III SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 30/11/2007
SENTENZA N. 01179 /2007
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) M. R. G.
2) B.C. P.
3) C. S.
avverso
ORDINANZA del 06/04/2007
GIP TRIBUNALE di BRINDISI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha concluso: annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio
Fatto e motivi della decisione
Con ordinanza in data 6/412007 -- h. 9 – il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi convalidava, nei confronti di M. R. G., B. C. p. e C. S., le prescrizioni imposte dal Questore di quella Città con provvedimento in data 30112007, notificato agli interessati in data 4/4/2004. rispettivamente alle ore 15,10 --18,50 -11, 45.
Con il suddetto provvedimento veniva vietato ai prevenuti di accedere per un periodo di tre, anni a tutti gli stadi e campi sportivi italiani in occasione dello svolgimento di partite di calcio, sia amichevoli che di campionato, sia in ambito nazionale che nei paesi dell’U.E. Veniva altresì imposta la prescrizione di presentarsi presso la stazione Carabinieri di Erchie (BR) entro e non oltre venti minuti dopo l'inizio del primo tempo e non oltre venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo di incontri di calcio aventi come protagonista la squadra dell'Erchie.
Emergeva dall'ordinanza impugnata che, in occasione dell'incontro sportivo svoltosi in Erchie in data 1 I/3/2007, alcuni soggetti si erano resi responsabili di atti violenti, quali il lancio di sassi contro un guardalinee, mentre altri avevano proferito frasi ingiuriose all'indirizzo degli agenti operanti. Tra i suddetti "tifosi" erano stati identificati anche il M. R., il B. ed il C.
Ricorrono per Cassazione i prevenuti, deducendo:
1) difetto di motivazione della richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero;
2) travisamento dei fatti e mancanza di motivazione in ordine ai presupposti prescritti per l’adozione del provvedimento, con particolare riferimento alla pericolosità dei soggetti;
3) difetto di motivazione sui requisiti di necessità ed urgenza;
4) violazione di legge per mancanza del termine di durata della misura;
5) violazione di legge per essere stata applicata la misura pur in difetto di denuncia o querela a carico dei ricorrenti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento con rinvio dei provvedimento impugnato.
omissis
I motivi sub 2) e 3) dei ricorso sono fondati.
Lo stesso provvedimento impugnato, che a tale riguardo fa espresso rinvio alla relazione di servizio dei Carabinieri, dà atto di due fasi distinte che caratterizzarono l'episodio in oggetto. Una fase connotata da atti violenti, quali il lancio di sassi contro un guardalinee; un'altra, contraddistinta dalla pronuncia di frasi ingiuriose all'indirizzo degli agenti intervenuti, investiti da cori di protesta. Tuttavia, l'ordinanza del G.I.P., nella sua estrema sinteticità, non indica quale delle due condotte sia addebitabile ai prevenuti.
L'omissione non è di poco conto, in quanto l'incertezza sui reali termini dei comportamenti ascritti ai ricorrenti si riverbera inevitabilmente sia sul giudizio di pericolosità, sia sulla necessità e congruità della misura.
Infatti, mentre l'applicazione della misura di prevenzione atipica, quale è quella prevista dall'art. 6 Legge n. 401/1989, ha come presupposto che il soggetto versi in una situazione sintomatica della sua pericolosità sociale, derivante dall' "aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive" ovvero che egli abbia "incitato, inneggiato o indotto alla violenza ", situazioni tutte, queste, ritenute dal legislatore di per sé idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive, quanto l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia, la sola, pronuncia di frasi offensive, ancorché rivolte all'indirizzo degli agenti, come pure l'esibizione di scritte ingiuriose nei confronti della squadra avversaria, sempre che - né nell'uno né nell'altro caso - si trasmodi in incitamento alla violenza, sono comportamenti che esulano dal campo di applicazione della suddetta norma, trattandosi comunque di turbative non inquadrabili tra le attività violente.
Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio ai Tribunale di Brindisi, al fine di consentire al Giudice una nuova deliberazione diretta a correggere il suddetto difetto motivazionale.
omissis
P.Q.M.
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