giovedì 6 marzo 2008

Stupefacenti, superamento dell’uso personale, fumus

Cassazione penale , sez. VI, sentenza 15.01.2008 n° 2217

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Quando il minore detenga una quantità di sostanza stupefacente in misura superiore al valore previsto dalla legge, si concretizza il fumus commissi delicti, in relazione al reato di spaccio di stupefacenti

- sostanze stupefacenti e coltivazione, si veda Cassazione penale 871/2008.
-legittimità della coltivazione domestica, si veda Cassazione penale 40362/2007.
-spaccio di sostanze stupefacenti e lista delle droghe, si veda Cassazione penale 19056/2007.
- sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale, si veda Cassazione penale SS.UU. 21832/2007.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 15 gennaio 2008, n. 2217

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per un'incongrua applicazione dell'art. 382 c.p.p. in punto di stato di flagranza.

Il difensore, argomentando dalla recente modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sostiene che l'art. 1 bis della novella non introduce affatto una presunzione assoluta di punibilità, in ipotesi di detenzione sostanza stupefacente in misura superiore ai limiti massimi indicati nei decreti attuativi, ben potendo quindi essere correttamente esclusa la finalità di spaccio, anche per valori pari a quelli detenuti dal F..

Per tali ragioni si insiste per l'annullamento della decisione impugnata, basata su una scorretta asserzione di aprioristica sussistenza del delitto de quo.

Il ricorso, per il dedotto profilo di doglianza, va considerato inammissibile.

E' noto, che in tema di convalida dell'arresto, ex art. 391 c.p.p., comma 4, il giudice ha l'obbligo di:

a) verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, (verifica meramente formale);

b) controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto secondo gli artt. 380, 381 e 382 cod. proc. pen., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riferimento al caso specifico, una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto (fumus commissi delicti;) c) valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza dell'arresto stesso, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen..

Inoltre la giurisprudenza della Corte ha precisato che tale ultimo controllo deve essere condotto in una prospettiva di lettura:

1) che non può riguardare l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato, ex art. 391 c.p.p., comma 5, in combinato disposto con gli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., all'applicabilità' di taluna delle misure cautelari coercitive);

2) che non può sconfinare in un apprezzamento riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito.

Ne consegue quindi che la verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali in concreto esercitati dalla polizia giudiziaria (SENT. 19011 10/03/2003 - 22/04/2003 SEZ. 6 - PRES. Leonasi R - EST. Serplco F - RIC. P.M. in proc. Cric-Annulla con rinvio, Trib. Padova, 4 gennaio 2002 - CONF. ASN 200308029 RIV. 223962 - CONF. ASN 200308029 RIV. 223963 - VEDI ASN 200346473 RIV. 226731 - VEDI ASN 200320128 RIV. 225909).

Orbene il ricorrente pretende un'inammissibile valutazione critica della motivazione di convalida del g.i.p. con uno sconfinamento non consentito in ambiti ed apprezzamenti riservati alla fase di cognizione.

Nella specie risulta infatti che il Giudice per le indagini preliminari si è attenuto con rigore ai detti parametri valutativi, ancorandoli alla concreta situazione quale si prospettava all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, considerato:

a) che la flagranza non è nella vicenda oggetto di sostanziale contestazione;

b) che la mera disponibilità, da parte del minore, di sostanza stupefacente in quantità superiore al valore, ritenuto dalla legge in termini di possibile uso personale, realizza, all'evidenza e senza alcun automatismo, quella realtà necessaria e sufficiente per realizzare un'ipotesi di fumus commissi delicti, in relazione al disposto delle attività vietate D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, attesa la manifesta assenza dei dedotti errori valutativi nella motivazione.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008.

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