“Ove l’abuso consista nel mutamento di destinazione d’uso di un immobile, senza opere, la responsabilità va riferita al conduttore che è l’unico soggetto che ha la materiale detenzione del bene salvo che non emerga un coinvolgimento del proprietario che ha consentito il mutamento d’uso vietato.
Tali principi sono stati condivisi dalla Corte Costituzionale che ha escluso, ad esempio, la possibilità di procedere all’acquisizione gratuita da parte del Comune di un immobile, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino in presenza di un abuso edilizio, qualora il proprietario sia estraneo all’abuso in quanto il destinatario delle sanzioni edilizie deve essere il responsabile dell’abuso stesso (Corte Cost, 15 luglio 1991, n. 345).”
soggetto passivo dell’obbligo di demolizione? Consiglio di Stato 4008/2007.
T.A.R.
Emilia Romagna - Bologna
Sezione II
Sentenza 26 settembre 2007, n. 2205
N.685/2006
REG.RIC.
N.2205 REG. SENT.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai Signori:
Dott. Giancarlo Mozzarelli Presidente
Dott. Bruno Lelli Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 685/2006 proposto da D. E., rappresentato e difeso dagli Avv. ti B. G. elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Bologna ;
contro
il Comune di K., costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. P. B. elettivamente domiciliato in Bologna;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 3/UT prot. n. 3630 del 13/4/2006 di irrogazione della sanzione pecuniaria per abusiva modifica della destinazione d’uso di un capannone agricolo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 12 luglio 2007 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Riferisce il ricorrente di avere locato al sig. V. A., con contratto del 7/5/1997, registrato all’ufficio atti privati di Bologna, un capannone agricolo prevedendo espressamente, all’articolo 2, la “destinazione ad uso magazzino agricolo”.
Riferisce il ricorrente di aver contestato, con lettera raccomandata A. R. del 23/1/1998, al conduttore di aver fatto del capannone un uso non conforme a quanto previsto dal contratto di affitto e di averlo invitato a desistere, senza ricevere alcuna risposta.
Il locatore diffidava nuovamente il conduttore al ripristino dell’uso consentito e contrattualmente definito ed informava il Comune, con atto stragiudiziale, di essere estraneo all’abuso e di aver preteso dal conduttore il ripristino richiesto dal Comune.
Successivamente, in data 29/12/2005 vendeva il capannone in questione informandone il Comune stesso.
Successivamente il Comune, previo avviso di avvio del procedimento e dopo aver acquisito le controdeduzioni dell’odierno ricorrente, emanava nei confronti del locatore, proprietario al momento dei fatti di causa, il provvedimento in epigrafe indicato di irrogazione di una sanzione edilizia di Euro 66.696.
3.Avverso detto provvedimento l’interessato notificava il ricorso al TAR deducendone l’illegittimità.
Si costituivano in giudizio il Comune che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per la reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 516/2006.
Le parti costituite hanno ulteriormente sviluppato le proprie difese con successive memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 luglio 2007.
4. Il ricorso è fondato.
In linea di diritto va rilevato che ogni sanzione amministrativa, anche in materia edilizia va comminata nei confronti del responsabile dell’abuso edilizio contestato che, ai sensi dell’articolo 29 del T. U. in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, è non soltanto il costruttore ma anche il committente delle opere edilizie abusive.
Il proprietario non autore dell’abuso e non committente delle opere può ritenersi corresponsabile soltanto ove emerga un suo coinvolgimento doloso o colposo nella realizzazione dell’abuso edilizio stesso. .
5.Ove l’abuso consista nel mutamento di destinazione d’uso di un immobile, senza opere, la responsabilità va riferita al conduttore che è l’unico soggetto che ha la materiale detenzione del bene salvo che non emerga un coinvolgimento del proprietario che ha consentito il mutamento d’uso vietato.
Tali principi sono stati condivisi dalla Corte Costituzionale che ha escluso, ad esempio, la possibilità di procedere all’acquisizione gratuita da parte del Comune di un immobile, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino in presenza di un abuso edilizio, qualora il proprietario sia estraneo all’abuso in quanto il destinatario delle sanzioni edilizie deve essere il responsabile dell’abuso stesso (Corte Cost, 15 luglio 1991, n. 345).
6. Nel caso concreto il Comune non ha tenuto conto di detti principi. Il provvedimento impugnato è diretto nei confronti del proprietario del capannone al momento dei fatti che viene indicato quale destinatario della sanzione per il solo fatto di essere proprietario. Ancorché in sede di partecipazione al procedimento, a seguito dell’avviso di avvio del procedimento, lo stesso avesse fatto presente di essere totalmente estraneo all’abuso, non vi è stata alcuna valutazione di dette circostanze da parte del Comune nel provvedimento impugnato.
7.Del resto il proprietario aveva già formalmente invitato il conduttore a ripristinare la destinazione d’uso contrattualmente prevista in luogo del mutamento effettuato il violazione del contratto stesso, registrato e quindi di data certa, e della destinazione urbanistica prevista.
Tutto ciò prima dell’accertamento dell’abuso da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, anche dopo la diffida, il proprietario, impossibilitato a provvedere direttamente al ripristino in quanto privo della disponibilità del bene, si è ulteriormente attivato, informandone il Comune, sollecitando ulteriormente il conduttore a rispettare il provvedimento di diffida dell’Amministrazione.
9. Ne’ è condivisibile la tesi comunale per cui le doglianze del proprietario avrebbero dovuto essere rivolte avverso il provvedimento di diffida in quanto, come sopra rilevato, il proprietario stesso aveva dimostrato interesse all’esecuzione di tale provvedimento diffidando, a propria volta, il conduttore a provvedervi per ripristinare, in tal modo, anche la destinazione dell’immobile contrattualmente impressa.
10. Va, comunque, osservato che la sanzione comminata dovrà essere applicata ed eseguita dal Comune nei confronti del conduttore che si è reso responsabile dell’abuso stesso.
11. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimenti impugnato.
12. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causanv.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe in indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, il giorno 12 luglio 2007
Presidente
Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Bologna, li 26.09.07
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