giovedì 14 febbraio 2008

Risarcimento del danno, P.A., pregiudiziale amministrativa, insussistenza

Cassazione civile , SS.UU., ordinanza 07.01.2008 n° 35

“in tema di tutela giurisdizionale intesa a fare valere la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale illegittima la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al G.A. sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria; siccome si deve escludere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tale caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento (Cass., Sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659; Cass., Sez. un., 13 giugno 2006, n. 13660; Cass., Sez. un., 28 giugno 2006, n. 14842).”

In senso conforme, Cassazione civile SS.UU. 13660/2006.
In senso contrario, Consiglio di Stato 3034/2007, nonché Consiglio di Stato 2822/2007.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ordinanza 7 gennaio 2008, n. 35

FATTO

La s.r.l. S. conveniva innanzi al tribunale di Lucca la Comunità montana della Garfagnana per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla delibera con la quale la Comunità l'aveva esclusa dal beneficio del finanziamento previsto nel bando relativo agli aiuti comunitari per gli agricoltori, deducendo che la delibera era stata annullata dal TAR Toscana con sentenza coperta da giudicato.

Il tribunale ravvisava un'ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. nell'essere pendente innanzi al TAR Toscana il giudizio di annullamento della nuova delibera, di contenuto identico alla delibera annullata, adottata dalla comunità e provvedeva conseguentemente.

L'ordinanza di sospensione era impugnata con regolamento di competenza cui resisteva la comunità montana.

La Sezione Terza Civile di questa Corte, considerato che si profila una questione di giurisdizione, ha rimesso il ricorso a queste Sezioni Unite.

Il P.G. ha chiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., osservando che la lite è stata instaurata dopo l'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, che ha concentrato nel G.A. la giurisdizione in materia di risarcimento dei danni da attività provvedimentale illegittima non solo nelle cause di giurisdizione esclusiva, ma anche nell'ambito della sua giurisdizione di legittimità sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la sola tutela risarcitoria.

DIRITTO

La questione di giurisdizione non forma oggetto di regolamento; essendo, tuttavia, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio fino a quando non intervenga giudicato anche implicito, si deve ugualmente pronunciare sulla questione.

Questa Corte ha avuto occasione di affermare che il potere di rilievo di ufficio non viene meno nell'ipotesi in cui il regolamento preventivo di giurisdizione sarebbe inammissibile per l'esistenza di una pronuncia sulla competenza e può essere esercitato dalla Corte di Cassazione alla quale sia chiesto il regolamento di competenza (Cass., Sez. un., 9 aprile 1999, n. 214; Cass., Sez. un., 9 maggio 2000, n. 301; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27373).

Il principio vale a maggiore ragione quando, come nella specie, la questione di giurisdizione è rilevata di ufficio in sede di impugnazione di provvedimento di sospensione del processo a norma dell'art. 295 c.p.c. senza che rilevi se la impugnazione sia stata proposta da difensore privo di procura speciale.

Anteriormente all'instaurazione del giudizio (citazione notificata il 2 ottobre 2000) è entrata in vigore la l. n. 205 del 2000 contenente disposizioni in materia di giustizia amministrativa che ha modificato la l. n. 1034 del 1971, art. 7, stabilendo che "il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali conseguenti".

Per effetto di tale legge, applicabile "ratione temporis" nella fattispecie, in tema di tutela giurisdizionale intesa a fare valere la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale illegittima la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al G.A. sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria; siccome si deve escludere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tale caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento (Cass., Sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659; Cass., Sez. un., 13 giugno 2006, n. 13660; Cass., Sez. un., 28 giugno 2006, n. 14842).

Poiché in applicazione della nuova legge la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta innanzi al G.A., va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. con rimessione della causa al TAR Toscana.

Stante il rilievo di ufficio, si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette la causa al TAR Toscana; compensa le spese del giudizio di cassazione

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