Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 13.11.2008 n° 5825
Anche in caso di separazione dei coniugi, salvo diversa statuizione nella sentenza di separazione o divorzio, non può essere messo in discussione nè la facoltà e nè le modalità di esercizio dell’autonomo diritto/dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli minori, da parte del genitore (ancorchè non affidatario dei figli ex art. 155 c.c.).
Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 13 novembre 2007, n. 5825
N.5825/2007
Reg.Dec.
N. 6091 Reg.Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da C. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti L N, M G e R M I, con domicilio eletto presso l’ ultimo in Roma, viale Angelico, n. 103;
contro
- il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- l’Azienda Sanitaria Locale n. 13 di Novara, non costituita;
e nei confronti
- P. M. A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I^, n. 2062 del 09.05.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 9 ottobre 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Udito l’avv. Nizzola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1). Con istanza del 28.12.2005 inoltrata al Provveditore agli Studi di Novara il dott. C. M. – legalmente separato dalla moglie P. M. A., alla quale con la sentenza di separazione sono stati affidati i due figli minori – chiedeva informazioni sul rendimento scolastico, sulle scuole frequentate cui risultavano iscritti i propri figli, nonché di essere ammesso ad estrarre copia della relativa documentazione.
Con nota del 20.02.2007 l’ Ufficio Scolastico Provinciale di Novara poneva il rilievo che il Servizio di Neuropsichiatria presso l’ A.S.L. n. 13 - al cui esame era stata sottoposta la domanda di accesso - aveva ribadito che “ogni questione inerente alla collocazione dei minori” doveva essere “preventivamente filtrata” dal Servizio medesimo, in quanto deputato, in base alla sentenza di separazione emessa l’ 11.07.2002 dalla Corte di Appello di Novara – Sezione Famiglia, “alla gestione dei rapporti padre figlio”. L’ Ufficio Scolastico forniva poi notizie sull’ andamento e sul profitto dei due minori, senza indicare le scuole frequentate
Avverso la statuizione di parziale reiezione dell’ istanza di accesso il dott. C. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per il Piemonte assumendone l’ illegittimità per violazione degli artt. 155 e 317 cod. civ. e per eccesso di potere per contrasto con la circolare del M.I.U.R. n. 7657/A0 del 20.12.2005, insistendo per il riconoscimento del diritto alla cognizione ed ostensione di tutti gli atti ed elementi indicati nella domanda di accesso documentale.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine all’insorta controversia, perché l’esercitato diritto di accesso coinvolge le modalità di espressione dei rapporti del padre separato con i figli minorenni, in merito ai quali è tenuto a pronunziarsi il Tribunale per i Minori.
Avverso detta decisione il dott. C. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. circa il giudice competente a conoscere della domanda di accesso, insistendo per la pronunzia di illegittimità dell’atto preclusivo della conoscenza dei documenti richiesti.
Il Ministero della Pubblica istruzione si è costituito in resistenza.
Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). E’ fondato il motivo di impugnazione con il quale si contesta la declinatoria di giurisdizione del T.A.R. in ordine al ricorso proposto dal dott. C. contro la decisione parzialmente negativa adottata dall’ Ufficio Scolastico Provinciale di Novara in merito alla domanda di accesso a documenti amministrativi relativi alla carriera scolastica dei figli minori.
Il contenzioso investe, invero, il diritto dell’appellante all’ostensione ed alla cognizione di documenti detenuti dall’ Amministrazione della Pubblica Istruzione ed è stato esercitato dall’ odierno appellante nella qualità di genitore separato non affidatario dei figli minori, al quale l’art. 155, terzo comma, cod. civ. riconosce “il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione”.
La disciplina dettata dal titolo V della legge n. 241/1990 assegna in via primaria all’ Amministrazione che detiene i documenti l’ obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso in relazione all’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata, che sorregga l’istanza al tal fine proposta (art. 22, lett. b), della legge n. 241/1990), nonché l’ assenza di condizioni a ciò ostative, quali identificate in via generale dall’art. 24 della legge predetta o in via regolamentare dalla stessa Amministrazione interessata.
L’art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990 attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative al diniego di accesso, espresso o tacito, o al differimento dello stesso. Si tratta di un’area di giurisdizione esclusiva attribuita “ratione materiae” a tutela dell’ autonomo diritto di accesso quale configurato dal capo V dalla legge n. 241/1990, che si esercita attraverso un rito semplificato (essendo tra l’altro consentita la difesa in proprio del privato interessato) caratterizzato da specialità e da celerità della decisione quanto ai termini processuali, che non soffre deroghe in relazione alla competenza di altro giudice a conoscere della posizione soggettiva sostanziale cui l’esercizio del diritto di accesso si collega (cfr. Cons. St., Sez. IV^, n. 650 del 30.07.1994).
La circostanza che la domanda di accesso a documenti relativi alla posizione dei figli minori sia formulata da parte coniuge destinatario di provvedimento di separazione non fa, pertanto, venir meno l’ obbligo dell’ amministrazione adita di prenderla in considerazione e di vagliare i presupposti per il suo eventuale esito positivo. In tale sede si dovrà tener conto di ogni eventuale disposizione dettata dal provvedimento giudiziario che ha dichiarato alla separazione dei coniugi con riguardo ai rapporti dei genitori con la prole minorenne, ove possa assurgere a condizione preclusiva dell’ ostensione documentale.
Il controllo sul corretto esercizio del potere valutativo dell’ Amministrazione in sede di delibazione della domanda di accesso spetta al giudice amministrativo ed avviene in base ai dati obiettivi inerenti all’interesse alla conoscenza dei documenti, all’ assenza di preclusioni di legge o regolamentari ed ai limiti eventualmente stabiliti dall’autorità giudiziaria ordinaria nella sentenza che ha disposto la separazione dei coniugi e dettato le regole sull’affidamento e sui rapporti genitoriali con la prole minorenne.
Con specifico riferimento alla fattispecie di cui è controversia
La pretesa del dott. C. di avere notizie sul profitto, inserimento scolastico ed impegno dei due figli, sugli istituti di iscrizione, nonché di disporre delle relative risultanze documentali si collega, quindi, in via astratta all’ autonoma potestà del genitore non affidatario - il cui esercizio è qualificato dall’art. 155 per di più come doveroso - di vigilare sui livelli di istruzione e di apprendimento dei figli e non implica, sul piano sociale, momenti di convivenza caratterizzati da contatti fisico/affettivi.
Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullata al sentenza appellata con rimessione del ricorso avanti al T.A.R. per il Piemonte per la decisione nel merito.
Le spese di causa possono essere compensate per la presente fase di giudizio stanti i particolari profili della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
- accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata;
- dispone, ai sensi dell’art. 35, comma secondo, della legge n. 1034/1971, il rinvio della controversia al T.A.R. per il Piemonte;
- compensa fra le parti le spese di causa per la presente fase del giudizio.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere rel. ed est.
Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere Segretario
Bruno Rosario Polito Maria Rita Oliva
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/11/2007.
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