Tribunale Verona, sentenza 24.04.2007 n° 1270
“Infatti se è pur vero che per consolidata giurisprudenza ben può una proposta d’acquisto immobiliare avere valenza di vero e proprio contratto preliminare sussistendone i requisiti richiesti ex lege (forma scritta, descrizione dell’immobile, prezzo, accettazione del venditore, impegno ad addivenire a futura stipula - cfr recente Cass.civ. 20653/05) è altrettanto vero che nel caso in cui le parti acquirente/venditore abbiano tra loro espressamente concordato il differimento della stesura del contratto preliminare, riconoscendo il venditore al proponente la facoltà di recedere dalla proposta di acquisto superati i quindici giorni, non sorge il diritto alla provvigione.
Tribunale di Verona
Sentenza 24 aprile 2007, n. 1270
Il Tribunale di Verona, composizione monocratica
nella persona del Giudice monocratico Dott. Emanuela Sisa
- ritenuta la causa matura per la decisione,
visto l’art. 281 sexies cpc
pronuncia la seguente sentenza:
SENTENZA
Nella causa promossa da
In persona del legale rappresentante p.t.
con l’Avv. M. Y del Foro di Verona
Contro
C. AN. (cf: XXXXXX)
Con gli Avv.ti F.C. del Foro cli Venezia e C. S. del Foro di
Verona
Iscritta al n. 4829/06 RG-
Oggetto: Mediazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-Richiamato il contenuto dell’atto di citazione e le conclusioni ivi riportate;
-richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e le conclusioni ivi riportate;
-richiamato il contenuto degli ulteriori atti;
ritiene il decidente non accoglibile la domanda attorea.
Quanto all’eccezione sollevata dall’attore circa la tardiva costituzione del convenuto si rileva che tale eccezione è del tutto infondata.
Infatti se è vero che nel novellato art. 167 cpc (raccordato con gli artt. 166 e 171 cpc) il convenuto deve costituirsi ameno venti giorni prima dell’udienza fissata in citazione se intende proporre domanda riconvenzionale ed eccezioni di rito e merito non sollevabili d’ufficio; osserva il decidente che nel caso di specie il convenuto —costituitosi alla prima udienza dl 02/1012006 - non ha sollevato nessuna eccezione né di rito né di merito né ha svolto domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda attorea sulla base dell’insussistenza del preteso diritto di credito (argomentando tale insussistenza sul mancato perfezionamento del contratto preliminare e sull’accordo pattizio ìntercorso tra attore e convenuto) sicchè, dal contenuto della comparsa di costituzione emergono semplici “difese”.
Quanto al merito, osserva il decidente la natura prettamente documentale della presente causa.
Infatti se è pur vero che per consolidata giurisprudenza ben può una “proposta d’acquisto immobiliare” avere valenza di vero e proprio “contratto preliminare” sussistendone i requisiti richiesti ex lege (forma scritta, descrizione dell’immobile, prezzo, accettazione del venditore, impegno ad addivenire a futura stipula - cfr recente Cass.civ. 20653/05) è altrettanto vero che nel caso di specie le parti acquirente/venditore (C. An. / Ca. + 1) avevano tra loro espressamente concordato il differimento della stesura del contratto preliminare, che sarebbe stato redatto SOLO all’atto del versamento dell’ulteriore somma di €20.000,00 (doc, 1-prodotto da entrambi le parti), riconoscendo il venditore al proponente la facoltà di recedere dalla proposta di acquisto superati i quindici giorni (come in effetti avvenuto - cfr doc. 5 convenuto).
Peraltro ulteriore prova che nessun preliminare era stato redatto (e quindi nessun correlato diritto alla mediazione) è fornita anche dallo stesso accordo, perfezionato tra il potenziale acquirente (C. An.) e l’agenzia di mediazione (odierna attrice) con il quale —coerentemente con quanto stabilito con il venditore- le parti stabilivano che anche il riconoscimento del diritto alla mediazione a favore dell’agenzia sarebbe maturato solo al “preliminare” (cfr doc. 2 —prodotto da entrambi le parti): si osserva che detto documento è firmato oltre che dal C. An. anche dal titolare dell’agenzia di mediazione e la firma non è stata disconosciuta (cfr memoria Avv. Masè del 31/1/06).
Sicchè detti documenti, esaminati e raccordati tra loro, fanno ritenere che sia tra le parti acquirente/venditore sia tra le parti acquirente/agenzia di mediazione vi era l’espresso intendimento che nessun preliminare fosse intervenuto tra le parti e che la formazione dello stesso andava differita solo e se fosse intervenuto il versamento dell’ulteriore somma di €20.000,00 (mai versata in quanto è intervenuta —nelle more- la revoca della proposta di acquisto nei termini e la risoluzione “consensuale” del rapporto tra potenziale acquirente e venditore) così come, analogamente, il diritto alla provvigione per l’agenzia si sarebbe perfezionato solo alla redazione del preliminare.
Alla luce di tali prove “per tabulas” non va accolta la domanda attorea tesa al pagamento della provvigione (potendo semmai l’agenzia di mediazione richiedere il rimborso delle sole eventuali spese sostenute).
L’intera vicenda tuttavia —stante l’articolazione e la complessità- fa ritenere al decidente sussistenti i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL Tribunale di Verona, terza sezione civile, definitivamente respinta ovvero assorbita ogni diversa domanda ed eccezione
-respinge la domanda attorea;
-compensa le spese dì lite.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in data 24/04/2007-
Il Giudice avv. Emanuela Sisa
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