lunedì 8 ottobre 2007

Professionista, legittimità del compenso subordinato al finanziamento dell'opera

Cass. Civ., Sez. I, del 27.09.2007, n. 20319
I giudici di piazza Cavour si sono nuovamente espressi a favore della validità della clausola che subordina il compenso del professionista al finanziamento dell'opera.

La Suprema Corte ha infatti respinto tutte le eccezioni di un ingegnere siciliano, autore del progetto di consolidamento di un rione del comune di Corleone, circa l'applicabilità della legge regionale della regione sicilia n. 10 del 1993 che vieta l'inserimento, nei disciplinari d'incarico professionale, di clausole che condizionino il pagamento al finanziamento dell'opera (eccezione questa respinta dalla Corte d'Appello di Palermo anche sulla base dell'entrata in vigore successiva della legge regionale alla definizione del contratto) e che comunque tale legge si inseriva nel più ampio contesto di recepimento della normativa comunitaria introduttiva del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.

Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 18450 del 2005, la prima sezione civile, pur riconoscendo che la Corte Europea si sia pronunciata in maniera contraria, ha evidenziato come la subordinazione del pagamento del compenso alla concessione del finanziamento deve ritenersi valida in quanto il professionista, accettando liberamente la clausola, non ha rinunciato al compenso ma ha bensì espresso il suo consenso all'inserimento nel contratto di una "condizione potestativa mista" che subordina la liquidazione degli onorari al verificarsi di alcuni eventi, alcuni dei quali esterni alla volontà dell'ente committente.

Inoltre la Corte ha ritenuto non contrastante con l'art. 97 Cost. la decisione del comune di decidere di subordinare il compenso all'effettivo finanziamento perché ciò corrisponde ad un corretto uso del denaro pubblico che deve essere impiegato per la realizzazione di progetti concreti e positivamente valutati dal soggetto finanziatore.(fonte il sole 24 ore)

1 commento:

bilym ha detto...

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblic, con determinazione n. 125 del 9 maggio 2007, si è espressa in senso contrario, senza tener conto del decreto Bersani (compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi)

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