Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.07.2007 n° 15725
Ingiunzione - giudizio di opposizione - revoca del decreto ingiuntivo spese processuali - esito finale del giudizio [artt. 645 e 91 c.p.c.]
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio; di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. 9/02/1993, n. 2019; Cass. 9.4.1983, n. 2521).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 13 luglio 2007 n. 15725
(Presidente Vittoria – Relatore Segreto)
Svolgimento del processo
Riteneva il giudice di appello che le spese del procedimento monitorio, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo rimanevano a carico della richiedente il d.i., e cioè la s.p.a. Y., mentre, essendo stata accolta nel merito la domanda della stessa, ed essendo lo X. soccombente, questi era tenuto al pagamento dei due terzi delle spese di entrambi i gradi.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Resiste con controricorso
Motivi del ricorso
l. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di specialità della procura.
Infatti, risultando la procura posta in calce al ricorso, risulta rispettato il requisito della specialità essendo il mandato conferito inequivocabilmente per il mezzo di impugnazione che precede la stessa procura.
2. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, non avendo essa mai contestato l'esistenza del suo debito nei confronti dell'opposta, ma solo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e per la concessione della provvisoria esecuzione ed avendo il giudice di primo grado ritenuto esatto ciò e ribadito la sola esistenza del debito ingiunto nel merito, respingendo la domanda di maggior danno.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., avendo affermato che la parte che propone opposizione al decreto ingiuntivo per meri motivi formali non può ritenersi vittoriosa; che, invece, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, essa era la parte vittoriosa, con conseguente condanna della controparte al ristoro delle sue spese.
3.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati e vanno rigettati.
Va, anzitutto, osservato che la corte di merito ha ritenuto che, poiché era stato revocato il decreto ingiuntivo mentre era stata accolta nel merito la domanda, le spese del procedimento monitorio, sostenute dalla richiedente Y., rimanevano a carico della stessa, mentre andavano compensate per un terzo le spese del giudizio di merito.
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio; di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. 9/02/1993, n. 2019; Cass. 9.4.1983, n. 2521).
3.2. Fissato questo principio in relazione alla peculiarità del procedimento monitorio seguito dal giudizio di opposizione, per il resto vale il principio generale secondo cui in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002, n. 14095; Cass. 11.11.1996, 9840).
3.3. Nella specie, quindi, risultano manifestamente infondati i due motivi di ricorso, in quanto la corte di appello, visto l'esito del giudizio di merito, che ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo, ma non della condanna dell'opponente al pagamento della somma di £
In tale contesto va anche considerato che la ricorrente non solo non aveva impugnato la statuizione di condanna nel merito emessa dal giudice di primo grado, ma anche che nel presente ricorso (p. 5) assume di non aver mai contestato il suo debito, pur lasciando insoddisfatta la pretesa creditoria di controparte.
4. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c..
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in € 1600,00, di cui € 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
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