Tribunale Cosenza, sez. I civile, sentenza 18.06.2007 n° 1048
Referto di pronto soccorso - atto pubblico - dichiarazioni del paziente - valenza probatoria [art. 2700 c.c.]
I referto del P.S., ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto che l’attrice abbia dichiarato al medico di turno di essere caduta in una buca scoperta.
Il referto predetto, invece, non prova anche la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dall’attrice, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Ne consegue che il referto non è vincolante e l’attrice medesima ben potrebbe dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere.
Tribunale civile di Cosenza
Sezione I
Sentenza 18 giugno 2007, n. 1048
Sentenza n. 1048/07
R.G.A.C. Trib.: n. 3122/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Cosenza – Sezione Prima, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosangela Viteritti,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di ruolo 3122/2003 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all’udienza del 30.01.07, previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche fino al 20.04.07 e vertente
TRA
F.C., rappresentata e difesa dall’avv. G.C.
= ATTORE =
E
T.P., contumace
= CONVENUTO =
E
SARA Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Minutoli Martirano
= CONVENUTO =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5.07.03, F.C. conveniva in giudizio T.P. e
Esponeva l’istante che il giorno 26.02.2006, verso le ore 19.15 circa, lungo la via XXXXX, di Cosenza, essa istante nel mentre si trovava, quale terza trasportata a bordo dell’autovettura di cui sopra, nell’occasione condotta dal sig. T., era rimasta vittima di un sinistro; che in particolare il sinistro si era verificato per colpa del T., il quale nel percorrere via XXXXX , accostato il veicolo sul margine destro della carreggiata ed arrestatane la marcia all’altezza del negozio d’abbigliamento XXX XXXX allo scopo di far discendere dall’abitacolo la sig.ra F. inopinatamente per effetto dell’improvviso rilascio della frizione della vettura che aveva innestata la marcia, faceva balzare in aventi il veicolo, finendo per provocare la caduta di essa istante che si trovava nella fase di discesa dell’autovettura; che a cagione dell’imperita e brusca manovra del marito, la signora F., non riuscendo a raggiungere l’equilibrio, cadeva sull’asfalto ove era presente una piccola buca; che essa istante riportava danni alla persona così quantificabili: danno biologico nella misura del 15 %, con pari incidenza sulla capacità lavorativa da casalinga, ITT di 77 gg. e ITP di 30 gg., danno morale; che ad essa spettava pertanto la somma di € 21.028,06, per danno biologico; di € 578,40, per ricovero ospedaliero; di € 2.783,55, per ITT di 77 gg.; di € 271,20, per ITP di giorni 30, di € 1.000,00 per intervento chirurgico, di € 8.220,40, per danno morale e di € 281,50, per spese sanitarie documentate.
Nella contumacia del sig. T., si costituiva in giudizio l’assicurazione, la quale contestava la domanda in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva che le lesioni lamentate dalla attrice erano state causate da un evento diverso da quello dedotto in giudizio e segnatamente da una caduta in una bucascoperta presente sulla strada, come dichiarato dalla attrice medesima nell’immediatezza del verificarsi dell’occorso ai sanitari del P.S. dell’Ospedale di Cosenza; che la domanda appariva ingiustificata anche nel quantum, in quanto eccessiva.
Acquisita documentazione, espletata prova per testi e C.T.U. sulle precisate conclusioni delle parti, all’udienza di cui in epigrafe, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Rileva il giudicante che la domanda attrice, stante la specifica contestazione della parte convenuta, non può essere accolta per difetto di prova.
Ed invero, a mente dell’art. 2697 c.c. l’attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l’inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l’estinzione del diritto dedotto dall’attore, deve provare le circostanze sulle quali l’eccezione si fonda; tuttavia, nel rapporto tra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l’assunto dell’attore, la sua necessità di proporre l’eccezione o di provarla sorge soltanto quando l’attore abbia, da parte sua, provato l’esistenza dei fatti da lui affermati. E’ chiaro che l’attore non avrà l’onere di provare i fatti incontroversi, che sono soltanto quelli esplicitamente ammessi dall’altra parte, non sussistendo nel nostro ordinamento il principio secondo cui il convenuto abbia l’onere di contestare esplicitamente tutte le circostanze dedotte dall’attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse.
Di conseguenza, l’attore, attesa la contestazione della parte convenuta secondo cui la caduta era stata provocata dalla presenza di una buca, avrebbe dovuto fornire la prova dell’accadimento del fatto storico siccome prospettato in giudizio.
Dalle risultanze processuali risulta dimostrato che l’istante al momento del ricovero presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Cosenza ha dichiarato di essere “caduta in una buca scoperta”.
Detta dichiarazione, debitamente sottoscritta dall’attrice, in quanto contenuta nel referto del P.S., che costituisce atto pubblico, ed in particolare nel riquadro relativo alle note anamnestiche, fa fede fino a querela di falso circa la provenienza della stessa da parte dell’attrice.
In altre parole, il referto del P.S., ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto che l’attrice abbia dichiarato al medico di turno di essere caduta in una buca scoperta.
Il referto predetto, invece, non prova anche la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dall’attrice, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Ne consegue che sotto tale profilo il referto non è vincolante e l’attrice medesima ben potrebbe dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere.
Epperò, tale prova non è stata fornita.
L’istruttoria svolta infatti non si è dimostrata idonea a contrastare le risultanze del referto, in quanto i testi sono apparsi inattendibili.
In particolare, il teste A.U. è apparso tale, in quanto lo stesso non è stato in grado di descrivere l’esatto stato dei luoghi. Egli, infatti, ha affermato che “non c’era nessuna buca sul manto stradale precisamente dove si è verificata la caduta”, così negando l’esistenza di una circostanza pacifica tra le parti, in quanto la stessa attrice nell’atto introduttivo ha ammesso che nel punto in cui è caduta era presente una buca.
Il teste D.R., invece, ha reso dichiarazioni generiche, non dettagliate ed equivoche. Esso, infatti, si è limitato a confermare le circostanze, senza fornire una decisione puntuale dello svolgimento dei fatti cui ha assistito (“confermo la circostanza di cui al cap.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, così provvede:
· rigetta la domanda;
· condanna l’attore al pagamento delle spese in favore dell’assicurazione convenuta, che liquida, in difetto di nota spese, in € 700,00, per diritti ed € 800,00, per onorario di avvocato, oltre iva e cap come per legge. Le spese di CTU restano a carico dell’attore, come liquidate con decreto del 22.05.06.
Così deciso in Cosenza il 18.06.2007
Il Giudice
D.ssa Rosangela Viteritti
Depositata in cancelleria il 18.06.2007
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