lunedì 8 ottobre 2007

Processo e principio della traslatio iudiciis

Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 28.06.2007 n° 3801

principio – traslatio iudiciis – conseguenze

Alla luce dei citati arresti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, il Collegio ritiene che il principio della translatio iudicii sia operante anche nei rapporti tra giudice amministrativo e giudice ordinario, perché altrimenti si verificherebbe l'inaccettabile conseguenza di un processo che si conclude con una sentenza sulla sola giurisdizione senza decidere sull'esistenza o meno della pretesa


Consiglio di Stato

Sezione VI

Decisione 28 giugno 2007, n. 3801

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto

Considerato che vi è difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di una controversia tra soggetti privati;

ritenuto che il Pio Sodalizio dei Fornai non esercita poteri autoritativi di diritto pubblico, con la conseguenza che le situazioni giuridiche dedotte in giudizio dall’odierno appellante non hanno consistenza di interesse legittimo;

considerato che la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio dal Collegio, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti;

considerato, in definitiva, che la sentenza del Tar va annullata, essendo il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione;

considerato che la Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 2007) e le Sezioni Unite (sentenza n. 4109/2007) hanno affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui il giusto processo è diretto non allo scopo di sfociare in una decisione purchessia, ma di rendere una pronuncia di merito, stabilendo chi ha ragione e chi ha torto, onde esso deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale e, nei limiti del possibile, non esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali;

ritenuto che, alla luce dei citati arresti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, il Collegio ritiene che il principio della translatio iudicii sia operante anche nei rapporti tra giudice amministrativo e giudice ordinario, perché altrimenti si verificherebbe l'inaccettabile conseguenza di un processo che si conclude con una sentenza sulla sola giurisdizione senza decidere sull'esistenza o meno della pretesa;

considerato, pertanto, che all’annullamento della decisione del Tar debba seguire il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (Corte cost. n. 77/2007);

ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, annulla la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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