giovedì 11 ottobre 2007

Costruzione abusiva, demolizione, obbligo, soggetto che ha una relazione giuridica o di fatto

Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 16.07.2007 n° 4008

Costruzione abusiva – demolizione – obbligo – soggetto che ha una relazione giuridica o di fatto – necessità

I provvedimenti repressivi di illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialmente realizzato l’abuso, ma è anche vero che, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene (in mancanza della quale il destinatario dell’ordine deve intendersi del tutto estraneo alla violazione che si intende sanzionare e i cui effetti si vogliono rimuovere).

Consiglio di Stato

Sezione IV

Decisione 12 giugno – 16 luglio 2007, n. 4008

(Presidente Salvatore – Relatore Deodato)

Fatto e diritto

1.- Con la sentenza appellata veniva annullato il provvedimento (prot. n. 6379 in data 19 settembre 2005) con cui il Comune di Rossano aveva ordinato alla Sig.ra O. C. la demolizione di un manufatto realizzato senza titolo in località K. e su area demaniale, in quanto indirizzato a persona priva di qualsivoglia relazione giuridica o materiale con il bene.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Rossano, insistendo, in via pregiudiziale, nell’eccepire l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso originario, criticando, nel merito, la correttezza del gravato giudizio di illegittimità ed invocando la riforma della sentenza appellata, con conseguente reiezione, o declaratoria di inammissibilità, del ricorso di primo grado.

Resisteva la C., contestando la fondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell’appello del Comune e concludendo per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 12 giugno 2007 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va, di conseguenza, respinto.

3.- Con il primo motivo di gravame il Comune critica il capo di decisione di reiezione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado ed insiste nel sostenere che l’originaria ricorrente, in quanto priva (secondo la sua stessa prospettazione difensiva) di alcun rapporto giuridico con l’immobile da demolire, fosse sprovvista di qualsivoglia interesse, giuridicamente rilevante, all’impugnazione della relativa ingiunzione.

Anche prescindendo dall’intrinseca ed insanabile contraddittorietà di tale assunto con il secondo motivo di appello (che postula, al contrario, la sussistenza di una relazione giuridica tra l’interessata ed il manufatto abusivo), si deve, in ogni caso, rilevare che l’originaria ricorrente, in quanto formalmente destinataria di un ordine (certamente, di per sé, pregiudizievole) che la onerava di adempimenti la cui inosservanza avrebbe comportato a suo carico conseguenze sanzionatorie anche gravi, risultava senz’altro titolare di un interesse qualificato e differenziato alla sua rimozione.

L’annullamento di un atto che grava il destinatario di obblighi rilevanti e che presuppone, comunque, a carico dello stesso, la situazione di occupazione abusiva di suolo demaniale, infatti, non solo non può ritenersi del tutto inutile per la sfera giuridica dell’interessato (nel chè si sostanzia la carenza di interesse), ma, al contrario, attribuisce allo stesso l’immediato e significativo beneficio (nel ché si sostanzia, di contro, l’interesse al ricorso) della eliminazione di un atto direttamente impositivo di obblighi (asseritamente non dovuti) e, comunque, potenzialmente produttivo, se non tempestivamente rimosso, di effetti pregiudizievoli ulteriori (quale atto presupposto).

La censura va, pertanto, disattesa.

4.- Con il secondo motivo di appello il Comune critica il giudizio di illegittimità reso in prima istanza (fondato, si ripete, sul rilievo dell’inesistenza di una relazione giuridica tra l’originaria ricorrente ed il manufatto abusivo che legittimasse l’adozione, al suo indirizzo, dell’ordine di demolizione) sulla base del duplice assunto che la mera qualità di erede del marito (sicuramente proprietario ed occupante del bene) radicava, in capo all’interessata, la titolarità dell’obbligazione demolitoria e che la relativa ingiunzione poteva essere validamente rivolta ad un soggetto diverso dall’autore dell’abuso.

La tesi è infondata e va disattesa.

È vero, infatti, che i provvedimenti repressivi di illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialmente realizzato l’abuso, ma è anche vero che, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene (in mancanza della quale il destinatario dell’ordine deve intendersi del tutto estraneo alla violazione che si intende sanzionare e i cui effetti si vogliono rimuovere).

Ora, mentre nel caso di specie i primi giudici hanno escluso la posizione della C. di legittimata passiva dell’ordine di demolizione sulla base dell’accertamento dell’avvenuta produzione, ai sensi dell’art. 49 del codice della navigazione, dell’effetto legale dell’acquisizione allo Stato, per accessione, della proprietà del manufatto, in quanto costruito senza titolo su terreno demaniale, il Comune appellante, lungi dal criticare la correttezza di tale (decisivo ed assorbente) argomento, insiste nell’identificare nella successione ereditaria dell’interessata al marito il titolo che radica in capo a lei l’obbligazione consacrata con il provvedimento controverso.

Tale ultimo argomento, tuttavia, non vale in alcun modo ad inficiare la validità di quello utilizzato dai primi giudici per escludere la sussistenza in capo all’odierna appellata di alcuna relazione giuridica con il manufatto in questione, posto che l’acquisto mortis causa della titolarità del bene presuppone che lo stesso facesse parte del patrimonio del marito e, comunque, la conservazione di quel titolo postula che l’edificio non fosse stato in seguito acquisito da un altro soggetto.

Sennonché, nella fattispecie in esame, l’acquisito del bene da parte dell’interessata o, in ogni caso, la persistenza della sua titolarità al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata in prima istanza devono escludersi in quanto preclusi dall’avvenuta acquisizione della proprietà del bene da parte dello Stato (neanche contestata dal Comune appellante, ancorché oneratovi), da valersi, ai fini che qui rilevano, come effetto legale automatico, prodottosi in virtù dell’art. 49 cod. nav. e nella pacifica ricorrenza delle condizioni ivi stabilite.

Dev’essere, quindi, confermato il gravato giudizio di illegittimità del provvedimento impugnato in prima istanza, siccome rivolto a persona sprovvista di qualsivoglia relazione giuridica o materiale con il manufatto abusivo (non essendo, peraltro, in alcun modo documentata l’occupazione di quest’ultimo da parte della C.).

5.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione dell’appello del Comune e la conferma della statuizione gravata.

6.- La peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese processuali; ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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