mercoledì 10 ottobre 2007

Sinistro stradale, colpo di frusta, danno patrimoniale e prova per presunzioni

Cassazione civile , sez. III, sentenza 18.09.2007 n° 19357

Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (v. in particolare Cass., 14/10/2005, n. 19981).

Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/1/2006, n. 1120; Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 5/7/2004, n. 12293).

Allorché la persona che ha subito una lesione dell’integrità fisica come nella specie già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanente) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in guanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (cfr. Cass., 9/1/2001, n. 239), e cioè biologico, morale ed esistenziale (cfr. Cass., 6/2/2007, n. 2546; Cass., 2/2/2007, n. 2311; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572. V. anche Cass., 19/2/2007, n. 3758. Diversamente v., da ultimo, Cass., 20/4/2007, n. 9510; Cass., 9/11/2006, n. 23918).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 aprile – 18 settembre 2007, n. 19357

(Presidente Fiduccia – Relatore Scarano)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 9/1/1996 il sig. G. N. conveniva avanti al Giudice di pace di Salerno il sig. D. A. e la società Siad Assicurazioni s.p.a. per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto per fatto e colpa dell'A. alla guida dell'autovettura tg. XXXXXXXX, all'esito del quale aveva riporto danni materiali e fisici.

Con sentenza del 23/5/1996 l'adito giudice condannava i convenuti al risarcimento dei danni liquidati in complessive £ 28.553.000, di cui £ 1.375.000 per danni all'autovettura, £ 265.000 per spese mediche e £ 2.000.000 per danno biologico da invalidità permanente nella misura dell'1%; £ 11.590.000 per lucro cessante da invalidità temporanea totale di gg. 30; £ 11.325.000 per lucro cessante da inabilità temporanea parziale al 50% per gg. 50.

In accoglimento del gravame interposto in via principale dalla società Siad Assicurazioni s.p.a., nonché (parzialmente) di quello spiegato in via incidentale dal N., con sentenza del 21/5/2002 il Tribunale di Salerno rideterminava l'ammontare del risarcimento in complessive £ 4.640.000 (pari ad euro 2.396,36) comprese £ 1.000.000 (pari ad euro 516,45) a titolo di danno morale, condannando il N. alla restituzione del maggiore importo riscosso, disponendo anche in ordine alla regolazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza del giudice dell'appello propone ora ricorso per cassazione il N., sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Meieaurora s.p.a., incorporante la società Aurora Assicurazioni s.p.a. che a sua volta aveva in precedenza incorporato la Siad s.p.a., la quale ha anch'essa presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunzia falsa applicazione dell'art. 2056 c.c. nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Si duole che il giudice del gravame di merito, «anziché analizzare e valutare le situazioni dedotte e dimostrate», si sia «limitato a negare assiomaticamente il valore di elementi significativi, ritenendo l'inconferenza delle prodotte dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti a quelli dell'evento lesivo», ed abbia ritenuto non provata l'allegata riduzione del reddito ritratto dalla sua professione di avvocato in ragione dell'incontestata inabilità totale e parziale subita in conseguenza del sinistro de quo.

Lamenta che tale giudice ha completamente omesso di «valutare siffatte precise e certe circostanze del caso, in contrasto con detti principi e col precetto di cui all'art. 2056 c.c., omettendo ogni motivazione al riguardo e cioè su fatti decisivi prospettati e dimostrati dalla parte».

Con il secondo motivo denunzia falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Lamenta che nell'impugnata sentenza risulta affermato esservi stata «semplice allegazione delle denunzie dei redditi, ma non dimostrazione di effettiva riduzione di reddito riconducibile all'invalidità temporanea», negandosi valore di «prova della riduzione di reddito» alle dichiarazioni dei redditi invero prodotte ex art. 4 L. n. 39 del 1977 al diverso scopo di fornire parametri da tener presente ai fini della liquidazione quale indice della sua capacità di guadagno.

Deduce che la «prova della riduzione del reddito» invero «andava ricercata altrove, lamentando non essersi tenuto conto che era semmai «onere della controparte, ex art. 2697 cpv., c.c., fornire smentita e/o dimostrazione che, malgrado l'accertata e non contestata inabilità temporanea, l'attività del professionista fosse continuata senza interruzioni e riduzioni». Laddove è altresì «del tutto fuori tema ... il richiamo a principi in tema di danni futuri ed all'affermazione del CTU circa l'assenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica e generica», non assumendo nel caso ai fini della decisione rilevanza alcuna l'invalidità permanente, «non discutendosi di danno patrimoniale futuro, bensì di danno patrimoniale già prodotto dell'inabilità temporanea».

Con il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 4 D.L. n. 857 del 1976 (conv., con modif., nella L. n. 39 del 1977) nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.

Lamenta che in conseguenza della ritenuta insussistenza di prova del danno, il Tribunale ha omesso di pronunziare sull'appello incidentale «nella parte in cui lamentava violazione dell'art. 4 L. 39/77, nonché omesso del tutto di applicare tale norma», che «si basa sul guadagno fiscale del soggetto leso "quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificato"», sicché «a questo presupposto viene collegata la presuntiva valutazione dell'incidenza su un reddito di lavoro, rapportando la valutazione stessa al reddito risultante dalle dichiarazioni del danneggiato ai fini dell'Irpef».

Si duole al riguardo che la «impostazione della sentenza di secondo grado, che nega la sufficienza probatoria della dimostrata inabilità temporanea e delle esibite dichiarazioni dei redditi, è, quindi, erronea ed ingiustificatamente in contrasto con i presupposti e la presunzione posti dalla disposizione di legge in parola». Ciò in quanto tale disposizione «è stata determinata dalla oggettiva difficoltà di dimostrazione del mancato guadagno, specie per i liberi professionisti, la cui mancata attività per l'infortunio subito ha ripercussioni non immediate, ma in un tempo successivo, comunque non dimostrabili in modo assoluto. Il criterio presuntivo di legge, diretto a superare tale difficoltà di dimostrazione, non può dunque disattendersi in nome di una pretesa mancata prova della concretezza del danno».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (v. in particolare Cass., 14/10/2005, n. 19981).

Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/1/2006, n. 1120; Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 5/7/2004, n. 12293).

Allorché la persona che ha subito una lesione dell’integrità fisica come nella specie già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanente) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in guanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (cfr. Cass., 9/1/2001, n. 239), e cioè biologico, morale ed esistenziale (cfr. Cass., 6/2/2007, n. 2546; Cass., 2/2/2007, n. 2311; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572. V. anche Cass., 19/2/2007, n. 3758. Diversamente v., da ultimo, Cass., 20/4/2007, n. 9510; Cass., 9/11/2006, n. 23918).

A tal fine occorre che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica- e questa a sua volta sulla capacità di guadagno-, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. E solo se dall'esame di detti elementi risulta una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.

Detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/172006, n. 1120; Cass., 20/10/2003, n. 15652; Cass., 25/5/2004, n. 10026).

Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro (v. Cass., 26/9/2000, n. 12757; Cass., 28/4/1999, n. 4235), nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto. E laddove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, quest'ultimo può essere in effetti provato anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 3/5/1999, n. 4385).

La liquidazione del danno non può essere pertanto fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977, n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica (v. Cass., 6/4/2005, n. 7097; Cass., 29/10/2001, n. 13409).

Né tale prova può essere sostituita da altri elementi o dal richiamo a norme che si ritengono attinenti alla quantificazione del pregiudizio (v. Cass., 6/4/2005, n. 7097; Cass., 29/10/2001, n. 13409; Cass., 28/4/1999, n. 4235. V. anche, per l'affermazione dell'impossibilità di fare riferimento alla legislazione previdenziale, stante i ben diversi presupposti e finalità di essa propri, Cass., 14/10/2005, n. 19981).

Orbene, nel caso che ne occupa i giudici di merito, nel valutare -in esplicazione dei poteri loro spettanti l'incidenza in concreto sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, e quindi di guadagno (v. Cass., 5/7/2004, n. 12293), sono pervenuti ad escludere l'idoneità delle lesioni subite dal danneggiato -determinanti un'incapacità lavorativa specifica dell'1%- a negativamente ripercuotersi nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta, e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi.

In esito ad una valutazione delle risultanze processuali -ed in particolare delle risultanze della C.T.U. («o stesso CTU afferma che "non si rilevano postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica e generica", quantificando altresì nell'1% del totale l'entità del danno di natura biologica»)-, risulta pertanto nell'impugnata sentenza nel caso negata, con motivazione sul punto idonea a superare il sindacato di legittimità, la configurabilità del presupposto stesso dei danni lamentati dall’odierno ricorrente, prima ancora del nesso di causalità tra la dedotta incapacità lavorativa specifica e la asserita contrazione dei guadagni conseguentemente subita.

A tale stregua, in assenza di elementi deponenti per la sussistenza nella fattispecie che ne occupa del fatto base costituito da una patologia di entità tale da farne causalmente presumere l'incidenza causale sull'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente (professione di avvocato), non può pertanto darsi ingresso -come viceversa preteso dall'odierno ricorrente a soluzioni sostanziantesi in automatismi sul piano delle conseguenze dannose, ed in particolare di quelle economiche da lucro cessante, che mediante inversioni dell'onere della prova scaturenti da pretese presunzioni non previste dalla legge e pertanto di creazione giurisprudenziale- verrebbero invero a ridondare in un'inammissibile alterazione della regola generale posta dall'art. 2697 c.c.

All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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(da Altalex)

E' sufficiente produrre le dichiarazioni IRPEF, per provare il danno patrimoniale subito a seguito di un colpo di frusta?

Il quesito:

  • E' sufficiente produrre le dichiarazioni IRPEF, per provare il danno patrimoniale subito a seguito di un colpo di frusta?

Il caso

L’avvocato Tizio viene coinvolto in un incidente stradale. A seguito dell’incidente riporta un’invalidità che il CTU determina nella percentuale dell’uno per cento (ovverosia il cosiddetto “colpo di frusta”). La medesima CTU esclude la sussistenza di postumi permanenti

Accertata la colpa della controparte, il GDP condanna l’assicurazione al pagamento della somma di L. 28.553.00 di cui: 1.375.000 per danni all’autovettura; 265.000 per spese mediche; 2.000.000 per danno biologico da invalidità permenente; 11.590.000 per lucro essante da invalidità temporanea totale di giorni 30; 11.325.000 per 50 giorni di invalidità temporanea.

In appello, la somma viene ridotta considerevolmente, in L. 4.640.000 comprensive della somma di un milione a titolo di danno morale.

Il Tribunale motivava la sua decisione ritenendo non provato il decurtamento del reddito di Tizio, nonostante costui avesse prodotto in giudizio le dichiarazioni Irpef degli ultimi tre anni, da cui risultava un guadagno minore rispetto agli anni successivi.

L’avvocato Tizio ricorre in Cassazione con tre motivi, sostanzialmente riassumibili come segue: il giudice avrebbe assiomaticamente escluso il valore di elementi significati alla produzione delle dichiarazioni dei redditi, ritenendo non provata l’allegata riduzione del reddito, anziché analizzare e valutare le situazioni dedotte e dimostrate.

Inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto dell’articolo 4 l. 39 del 1977, che espressamente prevede come base di calcolo per l’invalidità temporanea e permanente il reddito delle persone fisiche così come dichiarato ai fini IRPEF. Tale norma introdurrebbe infatti un principio presuntivo che, quando si verte intorno al reddito di un professionista (notoramente soggetto a variazioni), sarebbe particolarmente utile, stante la difficoltà di provare l’effettiva diminuzione di reddito.

A dire della difesa attorea sarebbe stato onere della controparte fornire smentita o dimostrazione che malgrado l’accertata e non contestata inabilità temporanea l’attività del professionista fosse continuata senza interruzioni.

Normativa

Codice Civile

Articolo 2056 - Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Articolo 2697 - Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

L. 39/1977

Articolo 4

Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.

In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.

I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Sintesi della questione

Questi i quesiti cui la Corte è chiamata a rispondere:

· è sufficiente la produzione della dichiarazione dei redditi per ricollegare la diminuzione del reddito all’incidente?

· L’articolo 4 della L. 39/1977 introduce un automatismo di calcolo per il lucro cessante a seguito di un incidente stradale?

· A fronte della produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi, è onere del convenuto fornire la prova contraria che la diminuzione non è causalmente collegata all’accertata invalidità?

La sentenza

La cassazione, dato atto della correttezza di alcune delle argomentazioni svolte dal ricorrente, precisa quanto segue:

· la diminuzione del reddito può essere certamente provata anche per presunzioni;

· la liquidazione del danno però non può essere fatta automaticamente in base ai criteri dell’articolo 4; tale norma infatti non introduce un meccanismo di calcolo automatico, ma si applica solo se, effettivamente, il danneggiato dimostra la perdita della capacità di lavoro;

· è il professionista che deve portare elementi di prova specifici per poter dare un quadro completo da cui poter capire quanto e come abbia inciso l’invalidità sulla produzione del reddito;

· in presenza di una menomazione di lieve entità, come quella del caso di specie (ricordiamolo: l’un per cento) non se ne deduce automaticamente una perdita di guadagno dovuta a riduzione dell’attività lavorativa;

· la semplice produzione della dichiarazione IRPEF non è sufficiente a provare il collegamento tra l’asserita diminuzione e l’incidente, dato che la perdita patrimoniale potrebbe essere collegata causalmente ad altri fattori.

· Accogliendo la tesi del ricorrente si giungerebbe ad invertire i criteri su cui si basa l’onere della prova, introducendo una sorta di presunzione di perdita di guadagno a seguito di qualsiasi illecito, che alla luce dell’articolo 2997 è invece inammissibile.

· In conclusione, la Corte di merito, con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ha escluso non solo (e non tanto) il nesso eziologico tra invalidità e diminuzione del reddito, ma prima ancora ha ritenuto non provata la asserita contrazione dei guadagni.

Il ricorso viene quindi rigettato.

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