La formulazione della lett. d) dell’articolo in questione è, quindi, quella tipica di una norma generale di chiusura diretta ad escludere la sanatoria per ogni vincolo (anche innominato) che comporti la modificabilità; e tale ragionevolmente non può ritenersi quello imposto sull’area di che trattasi con il già citato atto di sottomissione del 19 aprile 1971; vincolo, del resto, che, in quanto inerente all’assetto urbanistico di un comparto residenziale, riveste un rilievo di pubblico interesse.
T.A.R.
Toscana
Sezione III
Sentenza 18 maggio 2007, n. 754
(Pres. Petruzzelli, Est. Fiorentino)
SENTENZA
Sui ricorsi nn. 3384/90 (1335/90) e 1664/91 (554/91) proposti da P. B., ora M. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Moscatelli e Maria Antonietta Pasini ed selettivamente domiciliata in Firenze, via XX Settembre n. 60, presso lo studio dell’avv. Flavia Pozzolini;
contro
- il COMUNE DI CARRARA in persona del Sindaco pro tempore costituitosi in giudizio nel ricorso n. 554/91, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Maceri, Francesco Iannello, Roberto Pegazzano Ferrando ed selettivamente domiciliato presso lo studio del primo di tali difensori in Firenze via
PER L’ANNULLAMENTO
Quanto al ricorso n. 1335/1990 del provvedimento sindacale n. 6434, del 27 luglio 1990, e quanto al ricorso n. 554/1991 del provvedimento sindacale n. 9117, del 7 marzo 1991;
Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio nel ricorso n. 554/91 del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 relatore il Consigliere Vincenzo FI0RENTINO, gli avv.ti Stefano Salimbeni delegato da Maria Antonietta Pasini e da Flavia Pozzolini, e Luca Marchi delegato da Corrado Mauceri e da Roberto Pegazzano Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 14 novembre 1990 e ritualmente depositato (ricorso n. 1335/1990) P. B., cui nelle more del giudizio è succeduta, in qualità di erede, M. L., impugna il provvedimento n. 6434, del 27 luglio 1990 notificato il 30 agosto successivo con il quale il Sindaco del Comune di Carrara gli aveva ordinato, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, la demolizione di opere costituite dalla realizzazione alla via Bertolani a Marina di Carrara, di campi da tennis e di muretti divisori, in quanto ritenuti effettuati in difformità della concessione edilizia.
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:
- Eccesso di potere per contraddittorietà;
La determinazione impugnata si porrebbe in contrasto con l’ordinanza sindacale n. 14, del 30 aprile 1990, con cui era stata disposta la sospensione dei lavori in questione in quanto eseguiti in assenza di titolo.
- Eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dell’art. 15 della L. 28 gennaio 1977 n. 10;
L’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l’opera contrasterebbe con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali e che la stessa non potrebbe essere utilizzata per fini pubblici secondo il disposto del suindicato art. 15, oltre ad essere genericamente formulata, si appaleserebbe illogica atteso che l’Amministrazione aveva a suo tempo assentito la realizzazione dei campi da tennis, indicati nel provvedimento impugnato soltanto “difformi dalla licenza edilizia”.
- Violazione dell’art. 31 della L. 28.2.1985 n. 47;
Il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso disattendendo che parte ricorrente aveva presentato il 16 aprile 1986 istanza di condono ai sensi del sopraindicato art. 31.
- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 35 della L. 28 gennaio 1985 n. 47;
Non essendosi il Comune pronunciato entro il termine perentorio di 24 mesi dall’istanza di condono questa doveva ritenersi accolta.
Non si costituiva in giudizio il Comune intimato.
La difesa di parte ricorrente depositava il 27 novembre 1990 copia del provvedimento n. 33851, del 20 novembre 1990, con cui il sindaco del Comune intimato aveva ritirato l’atto oggetto del ricorso.
Con atto notificato il 14 maggio 1991 e ritualmente depositato (ricorso n. 554/1991) P. B., cui nelle more del giudizio è succeduta, in qualità di erede, Moranti L., impugnava il provvedimento n. 9117, del 7 marzo 1991, con il quale il Sindaco del Comune di Carrara, aveva ritenuto “inammissibile” la domanda di condono edilizio relativa alle opere oggetto del provvedimento impugnato con il precedente ricorso, ordinando contestualmente la sistemazione a verde condominiale della zona interessata dai suddetti interventi.
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:
- violazione ed erronea applicazione dell’art. 33 della L. 28 gennaio 1985 n. 47;
La determinazione con cui era stata ritenuta inammissibile la domanda di condono edilizio si baserebbe sull’inesatto presupposto dell’esistenza di un “atto di sottomissione” in base al quale l’allora proprietario dei terreni oggetto della richiesta realizzazione di sette villette, si sarebbe impegnato a destinare” a verde pubblico condominiale” con “sistemazione di piante ad alto fusto” l’area su cui erano stati effettuati i lavori per i quali era stata avanzata la domanda di condono.
- Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità del provvedimento;
Il provvedimento impugnato risulterebbe adottato sulla base di affermazioni generiche e contraddittorie tra loro.
Si costituiva il comune intimato contestando la pretesa.
Nella Camera di Consiglio del 25 luglio 1991 veniva respinta come da ordinanza n. 365/91, la domanda cautelare proposta.
Con ordinanza collegiale n. 8852, del 3 novembre 2005, previa riunione dei due ricorsi, venivano disposti incombenti istruttori.
Assolti tali incombenti i ricorsi venivano trattenuti per la decisione alla pubblica udienza del 22 novembre 2007.
DIRITTO
Quanto al ricorso n. 1335/1990, con il quale parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 6434, del 27 luglio 1990, con cui il sindaco del comune di Carrara aveva ingiunto, ai sensi del comma 1 dell’art. 9 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, la demolizione di opere costituite dalla realizzazione alla via Bertolani della località Marina di Carrara, di campi da tennis e di muretti divisori, in quanto ritenute totalmente difformi dalla concessione edilizia, ne va rilevata l’improcedibilità atteso che successivamente alla sua proposizione l’Amministrazione ha disposto, con provvedimento n. 33851, del 21 novembre 1990, l’annullamento d’ufficio del suindicato atto di ingiunzione e ciò sul rilievo che era stato adottato senza il previo pronunciamento sull’istanza di condono presentata relativamente alle opere di che trattasi il 17 aprile 1986.
Va invece respinto il ricorso n. 554/1991 con il quale parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 9117, del 7 marzo 1991, con cui il sindaco del comune di Carrara, pronunciatosi sull’istanza di condono l’ha ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, ordinando contestualmente la sistemazione a verde pubblico condominiale dell’area oggetto delle opere per cui era stata avanzata l’istanza stessa.
E’ difatti infondato il primo mezzo di gravame con cui tale provvedimento è stato censurato per violazione ed erronea applicazione dell’art. 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.
Va al riguardo innanzitutto precisato in punto di fatto che, contrariamente a quanto sostenuto con tale motivo, l’area interessata dagli interventi oggetto della domanda di condono era, effettivamente, come riportato nel provvedimento impugnato con l’attuale ricorso e comprovato dalla documentazione acquisita agli atti di causa, in virtù dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 8852 del 3 novembre 2005, stata assoggettata ad atto di sottomissione, stipulato il 19 aprile 1971 e debitamente registrato.
Con tale atto, in particolare, l’allora proprietario si era impegnato, con vincolo valido per sé e gli aventi causa ad eseguire, nell’ambito del piano di lottizzazione finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio costituito da sette ville, opere di urbanizzazione tra le quali la sistemazione “a verde pubblico condominiale” con “sistemazione di piante di alto fusto” dell’area in questione.
Quanto sopra premesso è da rilevare che
La formulazione della lett. d) dell’articolo in questione è, quindi, quella tipica di una norma generale di chiusura diretta ad escludere la sanatoria per ogni vincolo (anche innominato) che comporti la modificabilità; e tale ragionevolmente non può ritenersi quello imposto sull’area di che trattasi con il già citato atto di sottomissione del 19 aprile 1971; vincolo, del resto, che, in quanto inerente all’assetto urbanistico di un comparto residenziale, riveste un rilievo di pubblico interesse.
E’, quindi, in corretta applicazione della suindicata disposizione dell’art. 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, che l’Amministrazione ha ritenuto inammissibile l’istanza di condono.
Privo di fondamento è anche il secondo mezzo di gravame con cui parte ricorrente ha censurato, per illogicità ed irrazionalità, il provvedimento impugnato nella parte in cui con lo stesso l’Amministrazione, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di condono ha ordinato ad essa parte ricorrente di procedere, previa presentazione di relativo progetto, alla sistemazione a verde pubblico condominiale dell’area di che trattasi.
E’ difatti ovvio, attesa l’esistenza dell’obbligo nascente dal già citato atto di sottomissione, che tale ordine contenuto nel provvedimento, in quanto finalizzato al ripristino della legittimità violata, prevedesse a tal fine la presentazione di apposito progetto di sistemazione dell’area.
Concludendo il ricorso in questione va respinto.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
respinge il ricorso n. 554/1991;
nulla per le spese relativamente al primo di tali ricorsi attesa la mancata costituzione nello stesso del comune intimato;
mentre, relativamente al secondo ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, a titolo di spese ed onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 22 marzo 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, est.
Stefano TOSCHEI - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Vincenzo Fiorentino
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAGGIO 2007
Firenze, lì 18 MAGGIO 2007
Il Direttore della Segreteria
F.to Silvia Lazzarini
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