martedì 4 dicembre 2007

Impiego Pubblico, trasferimento d'ufficio, presupposti

TAR Puglia-Lecce, sez. III, sentenza 30.10.2007 n° 3696

"Il trasferimento, ai sensi dell'art. 55 comma 4 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335, consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza assumere carattere sanzionatorio. L'adozione dell'atto di trasferimento non presuppone né una valutazione comparativa dell'amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero, né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna; né può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione. Inoltre, il trasferimento per incompatibilità ambientale, avendo lo scopo di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa, mira ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio; prescinde, quindi, da ogni valutazione circa la responsabilità del dipendente e la ricorrenza di eventuali profili soggettivi di colpa" (tra le tante, Cons. di Stato, nn. 1504/2006, 3926/2004, 2895/2002, 5718/2001, 1245/1999).

A tale giurisprudenza il Tribunale Amministrativo Regione Puglia, sezione di Lecce, aderisce nella sostanza, evidenziando però che nella scelta della nuova sede di servizio la p.a. avrebbe dovuto considerare l'esistenza della figlia minore residente a Taranto, già turbata dalla separazione dei genitori, ed individuare una sede meno penalizzante, quanto alla distanza, per il dovere del padre di assistere la figlia.

T.A.R.

Puglia – Lecce

Sezione III

Sentenza 30 ottobre 2007, n. 3696

...omissis...

FATTO

Con ricorso notificato il 3.6.2006, l'Assistente capo di Polizia di Stato G.D., in servizio presso il IX Reparto mobile, Distaccamento di Taranto, ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministero dell'interno n. 333 del 27.4.2006 con il quale è stato trasferito "per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale" alla Questura di Crotone.

Questi i motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del d.p.r. n. 335/1982, eccesso di potere per inesistenza del presupposto: il trasferimento si fonda su una "supposizione" che cioè la situazione di conflittualità affettiva e interrelazionale con la convivente sia causa di grave disagio allo svolgimento dei compiti istituzionali e di nocumento al prestigio della p.a.; ma le problematiche caratterizzanti l'intera vicenda derivano soltanto da iniziative eccessive e inopportune della convivente e dei suoi familiari e non sono da ricondurre al ricorrente; la p.a. si è ingerita in fatti di natura privatistici e non esiste nessuna relazione tra detti fatti e la struttura in cui il ricorrente opera; 2) eccesso di potere per mancata comparazione tra interesse pubblico e interesse privato: il trasferimento da Taranto a Crotone assume una connotazione punitiva senza tener conto che il ricorrente è separato dalla moglie e ha una figlia minore a Taranto, dalla quale sarebbe ingiustamente allontanato; la p.a. ha l'obbligo di ricercare la nuova sede tra quelle disponibili che non sia eccessivamente lontana dal luogo in cui si è verificata l'incompatibilità.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, opponendosi al ricorso.

Con ordinanza n. 689/2006 (confermata da Cons. di Stato, n. 5839/2006) è stata respinta l'istanza cautelare.

Con memoria di udienza il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive, evidenziando in particolare che la p.a. non avrebbe valutato le esigenze della figlia minore del dipendente nella scelta della nuova sede di servizio molto lontana dalla residenza della minore.

All'udienza del 25 ottobre 2007 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, rivolto avverso il trasferimento da Taranto a Crotone di un dipendente della Polizia di Stato assunto per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 335 del 1982, è soltanto fondato nei termini che seguono.

2. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, il provvedimento impugnato è ampiamente motivato con riferimento:

a) ad una serie accertata di vicende che hanno riguardato il dipendente (separato dalla moglie e con una figlia minore) nei rapporti con la sua convivente, rapporti caratterizzati da episodi di violenza e minacce, tali da non consentirgli "di svolgere serenamente i compiti affidatigli", anche perché ormai di dominio pubblico e fonte di disagio tra i colleghi coinvolti a vario titolo "nei frequenti diverbi", con conseguente "grave nocumento all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione";

b) alle stesse affermazioni del ricorrente, secondo cui la responsabilità della vicenda sarebbe da attribuire esclusivamente alla compagna, la quale tenterebbe di danneggiarlo con l'aiuto di un funzionario di Polizia a cui la stessa sarebbe legata da rapporti di amicizia; il che giustifica ancor più il disposto trasferimento;

c) ad "un ulteriore increscioso episodio"del 25.12.2005 tra il ricorrente e la convivente che lo avrebbe denunciato per furto, lesioni e minacce (pur se la querela in seguito sarebbe stata rimessa);

d) in conclusione, alle "condotte poste in essere dal dipendente, reiterate nel tempo nonostante l'invito a desistere…", valutata anche la "situazione familiare" dell'interessato.

Secondo una consolidata giurisprudenza, "il trasferimento, ai sensi dell'art. 55 comma 4 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335, consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza assumere carattere sanzionatorio. L'adozione dell'atto di trasferimento non presuppone né una valutazione comparativa dell'amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero, né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna; né può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione. Inoltre, il trasferimento per incompatibilità ambientale, avendo lo scopo di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa, mira ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio; prescinde, quindi, da ogni valutazione circa la responsabilità del dipendente e la ricorrenza di eventuali profili soggettivi di colpa" (tra le tante, Cons. di Stato, nn. 1504/2006, 3926/2004, 2895/2002, 5718/2001, 1245/1999).

A tale giurisprudenza il Collegio aderisce nella sostanza, evidenziando però che nella scelta della nuova sede di servizio la p.a. avrebbe dovuto considerare l'esistenza della figlia minore residente a Taranto, già turbata dalla separazione dei genitori, ed individuare una sede meno penalizzante, quanto alla distanza, per il dovere del padre di assistere la figlia.

In proposito è significativo che la Direzione interregionale della Polizia di Stato Campania-Molise-Puglia-Basilicata nella nota del 23.5.2005, nell'esprimere il proprio parere favorevole al trasferimento autoritativo del dipendente, aveva prospettato "come possibile sede quella di Bari, onde consentire allo stesso di mantenere rapporti con la moglie da cui è separato e con la figlia di anni 9".

Senonché la p.a. avrebbe escluso la suggerita soluzione (preferibile a causa della minore distanza da Taranto) nella considerazione che il dipendente, "sebbene aggregato per esigenze di servizio presso la Questura di Potenza", avrebbe, "facilitato dalla vicinanza, … continuato a persistere nella sua pregiudizievole condotta, tanto da rendersi responsabile dell'ultimo grave episodio del 25.12.2005". L'Amministrazione però, come rilevato nella memoria del ricorrente, è incorsa in errore poiché alla Questura di Potenza il dipendente è stato aggregato soltanto a seguito del messaggio del Ministero dell'interno del 13.1.2006 che ne disponeva l'invio in missione "con effetto immediato", per cui la "pregiudizievole condotta", che aveva indotto la p.a. a non considerare la sede di Bari venendo incontro all'interesse privato, era stata tenuta nella stessa città di Taranto e non nella città di Potenza.

La più recente giurisprudenza sull'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sia nell'ipotesi di carattere generale di trasferimento d'ufficio (3° comma), sia in quella nella quale il trasferimento è disposto per la presenza di una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente o per l'Amministrazione (4° comma), ha ricordato che "debbono essere valutate e contemperate le esigenze personali e di famiglia dell'interessato con l'interesse pubblico al trasferimento" (Cons. di Stato, n. 1539 del 2007). Nella fattispecie in esame, per quanto detto, siffatte esigenze non risultano considerate in modo adeguato proprio considerando la presenza di una minore bisognevole delle cure e dell'assistenza del padre.

Il provvedimento impugnato, pertanto, è illegittimo nella parte in cui non ha considerato altre sedi più vicine ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale che, si ricorda, non è un atto sanzionatorio; esso pertanto in accoglimento del ricorso va annullato, fatti salvi i successivi provvedimenti della p.a.

In considerazione della peculiarità della vicenda le spese processuali vanno compensate.

P.Q.M.

IL Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Lecce, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori atti dell'Amministrazione; compensa integralmente le spese del giudizio.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2007.

Marcella Colombati - Presidente ed Est.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 30.10.2007.

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