sabato 15 dicembre 2007

Evasione fiscale, collaborazione tra Comuni e Amministrazione finanziaria

Attuazione delle norme del 2005 che prevedono controlli incrociati

(Agenzia delle entrate provv. direttore 12.2007)

Agenzia delle Entrate - Modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ai sensi dell’articolo 1 del decreto - legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di intesa con il Direttore dell’Agenzia del Territorio per i tributi di relativa competenza

Dispone:

1. Ambito di applicazione

1.1 In sede di prima applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale è realizzata con le modalità stabilite dal presente provvedimento.

1.2 Le modalità di partecipazione sono determinate nell’ambito della riorganizzazione telematica dei flussi di dati non sensibili trasmessi dai Comuni, già disciplinati dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell’esigenza che detta trasmissione abbia luogo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall’articolo 11 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1.3 Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai Comuni ed all’Agenzia delle Entrate, nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all’evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa.

1.4 La partecipazione del comune all’accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall’ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

2. Criteri di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale

2.1 I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.

2.2 Le segnalazioni dei Comuni sono primariamente riferite:

alle annualità d’imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell’Agenzia delle Entrate a partire dall’anno 2007;

a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all’economia sommersa ed all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

3 . Tipologia di segnalazioni

3.1 Le informazioni di cui al precedente punto 2 sono strutturate in termini di segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

3.2 Le informazioni sono altresì costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

4. Ambiti di intervento e segnalazioni peculiari

4.1 Nell’attuale fase di avvio della collaborazione amministrativa sono individuati i seguenti ambiti d’intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate:

a) commercio e professioni;

b) urbanistica e territorio;

c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;

d) residenze fittizie all’estero;

e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

4.2 Nell’ambito di cui alla lettera a) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA;

nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco;

sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;

pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

4.3 Nell’ambito di cui alla lettera b) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;

hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

4.4 Nell’ambito di cui alla lettera c) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:

la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;

la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;

la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta;

la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TaRSU o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione

registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta;

revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.

4.5 Nell’ambito di cui alla lettera d) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile.

4.6 Nell’ambito di cui alla lettera e) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:

risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

5. Dati oggetto di comunicazione

la partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi di cui al punto 3, che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed

elusivi.

6. Modalità di trasmissione delle segnalazioni

6.1 Le segnalazioni di cui al precedente punto 3 sono trasmesse all’Agenzia tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell’ambito del quale sarà resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

6.2 Il flusso delle informazioni è assicurato tramite supporto cartaceo in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso non riconducibile alle specifiche tecniche definite, ovvero nelle more di attuazione della previsione di cui al precedente punto.

7 . Trattamento dei dati

7.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

7.2 Il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.

8. Sicurezza dei dati

8.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni e Anagrafe Tributaria, le cui specifiche tecniche e di sicurezza sono analiticamente descritte nell’allegato 1 del presente provvedimento.

9. Collaborazione amministrativa in sede locale

9.1 Al fine di adattare alle condizioni locali ulteriori strumenti di partecipazione comunale, oltre alle disposizioni di cui al precedente punto 3, possono essere definiti dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa con i Comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell’evasione.

10. Disponibilità di informazioni per i Comuni

10.1 L’Agenzia delle Entrate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, rende disponibili ai Comuni che ne faranno richiesta i flussi informativi relativi a:

- bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie;

- contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua disponibili in Anagrafe Tributaria;

- contratti di locazione di immobili.

10.2 L’Agenzia delle Entrate si impegna a ricercare soluzioni al fine di rendere disponibili ai Comuni che ne facciano richiesta, le informazioni relative alle denunce di successione che abbiano ad oggetto immobili.

11. Attività dell’Agenzia delle Entrate

11.1 Le segnalazioni trasmesse in attuazione dei precedenti punti 6 e 9 sono oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio dell’Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione del piano annuale dei controlli, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

11.2 Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni, sono tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30% degli importi di riferimento è destinato ai Comuni che hanno contribuito all’accertamento.

11.3 L’Agenzia delle Entrate fornisce trimestralmente ai Comuni, mediante collegamento telematico, gli elementi tracciati secondo i criteri del precedente punto 11.2, unitamente alla informazione sullo stato di ciascun atto.

11.4 In esito agli elementi ed informazioni, di cui al punto 11.3, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere definiti i criteri di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni che abbiano eventualmente partecipato all’accertamento nei confronti della medesima posizione soggettiva.

12. Materie di accertamento di competenza dell’Agenzia del Territorio

12.1 L’ambito di intervento, rilevante per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’Agenzia del Territorio, è costituito dalle richieste dei Comuni rivolte ai contribuenti ai sensi dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In tale ambito possono essere ricomprese le richieste dei Comuni ai contribuenti finalizzate alla presentazione di documenti di aggiornamento catastale per gli immobili di cui all’articolo 2, commi 36 (fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità o che non risultano dichiarati in catasto) e 41 (individuazione delle porzioni a destinazione commerciale, industriale, studi privati o ad usi diversi, presenti in unità censite in categorie E1,E2,E3,E4,E5,E6 ed E9), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, oltre alle richieste relative al completamento dell’accatastamento per le unità immobiliari censite nelle categorie F3 e F4, che

risultino ultimate.

12.2 Le segnalazioni di cui al precedente comma sono trasmesse all’Agenzia del Territorio tramite il sistema di veicolazione definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005 e sono oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia

competente in relazione all’ubicazione dell’immobile. Gli avvisi di accertamento notificati, riferiti alle segnalazioni trasmesse dai Comuni, sono tracciati fino alla fase della definitiva riscossione dei relativi tributi, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30% degli importi di riferimento è destinato ai Comuni che hanno contribuito all’accertamento. L’Agenzia del Territorio fornisce trimestralmente ai Comuni,

mediante collegamento telematico, gli elementi tracciati secondo i criteri del precedente periodo.

12.3 L’Agenzia del Territorio facilita l’accesso ai Comuni, nell’ambito delle relative attività istituzionali di accertamento, alla consultazione della banca dati delle conservatorie dei registri immobiliari e, nel rispetto della vigente normativa, predispone le procedure di estrazione dei dati, da rendere disponibili ai Comuni che ne faranno richiesta, utili per lo svolgimento dei controlli fiscali. Le modalità per la fruizione di tali informazioni e di quelle che i Comuni dovranno interscambiare con l’Agenzia del Territorio, a seguito delle attività di accertamento, vengono definite con determinazione del Direttore della stessa Agenzia da emanare entro sei mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento.

13. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

13.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Motivazioni

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il Direttore dell’Agenzia del Territorio, dà attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede la partecipazione dei Comuni all’accertamento ed il conseguente riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titolo definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell’accertamento stesso.

Il provvedimento individua gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate, definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il provvedimento prevede, altresì, forme di collaborazione in sede locale da attuarsi mediante protocolli d’intesa definiti dalle Direzioni Regionali con i Comuni interessati.

Vengono inoltre individuate le modalità che consentono ai Comuni di disporre delle informazioni necessarie relative agli avvisi di accertamento la cui pretesa tributaria sia stata determinata anche con l’apporto dei Comuni stessi. Il provvedimento definisce, infine, gli ambiti di intervento e le modalità di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi di competenza dell’Agenzia del Territorio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 203 del 2005.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4) Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 ( art. 5, comma 1; art.6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 44) recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 1) recante norme in materia di partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento tributario; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 istitutivo del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto del Ministro delle Finanze 10 settembre 1992, come modificato dal Decreto 19 novembre 1992, recante norme per la determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana.

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