omessa approvazione del bilancio, scioglimento immediato del consiglio comunale: insussistenza [art. 141, T.U.E.L.]
"la lettura sistematica sembra conforme anche al principio secondo cui, in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, va privilegiata un'interpretazione della disciplina che privilegi la possibile sopravvivenza dell'organo democraticamente eletto -che peraltro, ove nel termine assegnato dal Prefetto non riesca a recuperare una maggioranza favorevole all'approvazione del bilancio, viene assoggettato allo scioglimento"
T.A.R.
Puglia – Lecce
Sezione I
Ordinanza 23 maggio 2007, n. 446
Registro Ordinanze: 446/2007
Registro Generale: 663/2007
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LECCE
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA Primo Ref. , relatore
MASSIMILIANO BALLORIANI Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 23 Maggio 2007
Visto il ricorso 663/2007 proposto da:
F. LUCIO
B. SILVIO
rappresentati e difesi da:
FASANO FLAVIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA LEUCA ANG.VIA STAMPACCHIA N.8
presso
FASANO FLAVIO
contro
PREFETTO DI LECCE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
COMUNE DI GALLIPOLI
rappresentato e difeso da:
PELLEGRINO GIANLUIGI
TAURINO BARBARA
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso
PELLEGRINO GIANLUIGI
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Lecce il 3/5/2007, prot. n. 731/2007 Area II EE.LL. e trasmesso a tutti i Consiglieri Comunali di Gallipoli ad opera del Segretario Generale del Comune, in data 4/5/07 con sua nota prot. n. 0020747; della predetta nota del Segretario Generale del Comune di Gallipoli prot. n. 0020747 del 4/5/07;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI GALLIPOLI
PREFETTO DI LECCE
Udito il relatore Primo Ref. ETTORE MANCA e uditi altresì per le parti l'Avv. Fasano, l'Avv. dello Stato Colangelo, l'Avv. Pellegrino e l'Avv. Taurino;
Premesso che i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale il Prefetto intimato assegnava al Consiglio Comunale di Gallipoli un termine di 20 giorni per l'approvazione del bilancio di previsione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente lo stesso, si sarebbe nominato un commissario ed avviata la procedura di scioglimento dello stesso Consiglio.
Considerato che, in particolare, i due ricorrenti, l'uno consigliere di minoranza e l'altro cittadino ed elettore a Gallipoli, nonché Segretario politico della locale Sezione di un partito di minoranza, lamentano il mancato, diretto scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. c) t.u. 267/00.
Ritenuto che, in disparte il tema della legittimazione ad agire, una lettura combinata del citato comma 1 lett. c) e del successivo comma 2 induce a reputare il decreto di scioglimento necessariamente preceduto, per ogni ipotesi in cui "il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta", e cioè sia per il caso di atteggiamento inerte dell'amministrazione che per quello di espressa valutazione contraria, dalla fase sollecitatoria dallo stesso comma secondo delineata (cfr., in questo senso, Cons. St. n. 826/07).
Ritenuto che tale lettura sistematica sembra conforme anche al principio secondo cui, in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, va privilegiata un'interpretazione della disciplina che privilegi la possibile sopravvivenza dell'organo democraticamente eletto -che peraltro, ove nel termine assegnato dal Prefetto non riesca a recuperare una maggioranza favorevole all'approvazione del bilancio, viene assoggettato allo scioglimento.
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Respinge (Ricorso numero 663/2007) la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
LECCE , li 23 Maggio 2007
Aldo RAVALLI - Presidente
Ettore MANCA - Estensore
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23 Maggio 2007.
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