domenica 2 dicembre 2007

Confinante, obbligo del Comune di adottare i provvedimenti richiesti

TAR PUGLIA SEZ. LECCE, 11.10.2007N. 3645

“ La nuova disciplina sul silenzio, introdotta dalle modifiche all’art. 2 della legge n. 241/1990 intervenute per effetto dell’art. 3, comma 6 bis della legge n. 80 del 2005 (ora: art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990), prevede che l’impugnativa può essere proposta anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.

Il ricorso, oltreché ammissibile per la non decorrenza dell’anno e per l’interesse della vicina ricorrente, che è titolare di una posizione qualificata e differenziata proprio in ragione della “vicinitas”, è fondato e il Comune cui spetta la vigilanza sull’attività edilizia ha l’obbligo di effettuare i dovuti sopralluoghi ed accertare gli eventuali abusi compiuti dal controinteressato (al quale il ricorso è stato correttamente notificato), tenendo anche conto di quanto è emerso nell’incontro tra le parti private dell’11.11.2006 circa la misurazione delle distanze tra il corpo scala con il relativo ballatoio del controinteressato e l’immobile della ricorrente.”

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

TERZA SEZIONE

Registro Sentenze: 3645/07

Registro Generale: 1165/2007

nelle persone dei Signori:

MARCELLA COLOMBATI Presidente, relatore

LUIGI COSTANTINI Consigliere

SILVIO LOMAZZI Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 11 Ottobre 2007

Visto il ricorso 1165/2007 proposto da:

D.M.C.

rappresentato e difeso da:

MANELLI GIANLUIGI

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI,43

presso

MANELLI GIANLUIGI

contro

COMUNE DI C.

non costituito

e nei confronti di

M.R.

non costituito

per l'annullamento

del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di C., in persona deol Sindaco in carica, sulle istanze di sopralluogo per accertamento di abusi edilizi posti in essere dal confinante, presentate dalla ricorrente in data 18.8.2006, prot. n. 7510, ed in data 14.9.2006;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore Pres. Marcella Colombati;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 24 luglio 2007, la ricorrente ha chiesto:

-l’annullamento del silenzio rifiuto mantenuto dal Comune di C. su due sue istanze dirette a sollecitare il potere di vigilanza dell’ente locale su abusi realizzati in un immobile confinante con la sua proprietà;

- la declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere con un provvedimento esplicito;

- previo idoneo sopralluogo, l’accertamento della fondatezza della istanza e la conseguente adozione di provvedimenti repressivi.

Espone che il vicino (sig. M.i) avrebbe realizzato, otre a soppalchi interni che creano vani autonomi con aumento di superficie, nel cortile retrostante in corrispondenza dell’arcata superiore della volta una porta finestra, in luogo di una luce, con relativo ballatoio e scala di accesso, in violazione delle distanze e realizzando un’illegittima veduta diretta sulla proprietà della ricorrente.

In due occasioni (18.8-14.9.2006) ella avrebbe sollecitato il Comune ad accertare la legittimità delle opere compiute, ma non ha ricevuto nessuna risposta.

Questi i motivi: 1) violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, dell’art. 27, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della amministrazione, nonché del principio di legalità: il Comune ha l’obbligo di provvedere sull’istanza nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza sull’attività edilizia e deve concludere il procedimento;

2) nel merito sulla fondatezza dell’istanza di sopralluogo e adozione dei conseguenti provvedimenti di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, sempre per l’obbligo del Comune di attivare il procedimento di controllo richiesto.

Non si sono costituiti in giudizio né il Comune intimato, né il controinteressato.

Alla camera di consiglio dell’11.10.2007 la causa è passata in decisione.

La nuova disciplina sul silenzio, introdotta dalle modifiche all’art. 2 della legge n. 241/1990 intervenute per effetto dell’art. 3, comma 6 bis della legge n. 80 del 2005 (ora: art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990), prevede che l’impugnativa può essere proposta anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.

Il ricorso, oltreché ammissibile per la non decorrenza dell’anno e per l’interesse della vicina ricorrente, che è titolare di una posizione qualificata e differenziata proprio in ragione della “vicinitas”, è fondato e il Comune cui spetta la vigilanza sull’attività edilizia ha l’obbligo di effettuare i dovuti sopralluoghi ed accertare gli eventuali abusi compiuti dal controinteressato (al quale il ricorso è stato correttamente notificato), tenendo anche conto di quanto è emerso nell’incontro tra le parti private dell’11.11.2006 circa la misurazione delle distanze tra il corpo scala con il relativo ballatoio del controinteressato e l’immobile della ricorrente.

Non è, nella specie, possibile che il giudice si pronunci anche sulla fondatezza dell’istanza adottando i provvedimenti repressivi, perché ciò postula l’attivazione di un procedimento alle risultanze del quale non può sostituirsi la pronuncia del giudice per le inevitabili conseguenze sul principio di separazione dei poteri; la “facoltà” (e comunque non l’obbligo) del giudice, come prevista dal nuovo rito sul silenzio, è esercitatile, secondo costante giurisprudenza, soltanto in presenza di attività vincolata della p.a., cui non sia riconducibile nessun margine di discrezionalità né amministrativa né tecnica.

Una cosa è la dichiarazione giudiziale dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza del privato, al quale l’ente deputato alla vigilanza sull’attività edilizia non può sottrarsi previi i dovuti accertamenti, e altra cosa è per il giudice amministrativo sostituirsi al Comune e svolgere un’inammissibile attività amministrativa, che può condurre a soluzioni diverse.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso in epigrafe, dichiara l’obbligo del Comune di C. di adottare un provvedimento esplicito sulle istanze della ricorrente; condanna il medesimo Comune al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi 800,00 euro.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2007.

Dott.ssa Marcella Colombati – Presidente ed Est.

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 24.10.2007

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